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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21202/2021 del 23/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La società impugna la decisione della Corte d'appello che aveva rigettato il reclamo ex art. 18 l. fall. contro la sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal Tribunale su istanza di un istituto di credito e di un consorzio. Deduce violazione dell'art. 1 l. fall. in relazione all'art. 2248 c.c. e falsa applicazione dell'art. 10 l. fall., sostenendo di avere perduto, prima della dichiarazione di fallimento, la qualità di imprenditore commerciale: dopo il conferimento dell'azienda a terza società e la liquidazione degli altri beni e rapporti, sarebbe rimasta soltanto la gestione di una partecipazione minoritaria nella società conferitaria, attività che costituirebbe mero godimento statico e non esercizio di impresa. Lamenta anche il mancato esame dell'eccezione fondata sull'art. 2448 c.c., richiamato per sostenere che la mera comunione di godimento di una partecipazione non integra attività imprenditoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha affermato che le società costituite in forma societaria e aventi oggetto commerciale sono assoggettabili a fallimento indipendentemente dal concreto esercizio dell'attività, poiché acquistano la qualità di imprenditore commerciale sin dalla costituzione; inoltre, in mancanza di cancellazione dal registro delle imprese, non rileva la sopravvenuta cessazione dell'attività. Ha quindi escluso la rilevanza dell'art. 2448 c.c. nel caso concreto, osservando che tale norma serve a distinguere tra comunione di godimento non fallibile e società di fatto fallibile, e che comunque la censura presupponeva un fatto non accertato dalla corte territoriale. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa degli intimati; disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è utilizzato come norma di deduzione del vizio di violazione di legge nel ricorso per cassazione

  • art. 1 l. fall.

    le società costituite in forma societaria e aventi oggetto commerciale sono fallibili dalla costituzione, indipendentemente dall'effettivo esercizio dell'attività, se permangono i presupposti di legge

  • art. 2248 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che il mero godimento di una partecipazione non integra impresa; la Corte ne esclude la decisività nel caso concreto

  • art. 10 l. fall.

    invocato dalla ricorrente sulla cessazione dell'attività, ma ritenuto non utile a escludere la fallibilità in assenza di cancellazione dal registro delle imprese

  • art. 2448 c.c.

    la Corte ritiene che la norma riguardi la distinzione tra mera comunione di godimento e società di fatto, e quindi non sia pertinente alla fattispecie

  • art. 2, comma 2, l. fall.

    richiamato per individuare i presupposti di fallibilità della società iscritta nel registro delle imprese

  • art. 5 l. fall.

    richiamato quale presupposto ulteriore di fallibilità nella decisione dichiarativa di fallimento

  • art. 18 l. fall.

    norma che regola il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    comporta il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Le società costituite in forma commerciale acquistano la qualità di imprenditore commerciale con la costituzione e restano soggette a fallimento anche se l'attività sia cessata di fatto, purché non sia intervenuta la cancellazione dal registro delle imprese.
  • Ai fini della fallibilità, la mera sopravvivenza di una partecipazione sociale o di un bene residuo non è sufficiente, di per sé, a riqualificare la vicenda come mera comunione di godimento, se il dato decisivo non è stato accertato nei gradi di merito.
  • La norma sulla comunione di godimento non può essere invocata per sottrarre al fallimento una società formalmente iscritta e non cancellata, quando la contestazione mira solo a valorizzare un preteso mutamento di fatto dell'attività non risultante in sentenza.
  • Nel giudizio di legittimità non possono essere introdotti fatti non accertati dal giudice di merito per sostenere la violazione di legge; la censura deve innestarsi su un dato fattuale già acquisito al processo.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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