Cassazione Civile, Ordinanza n. 23514/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (coerede)
La controversia
La controversia nasce dalla divisione di due asse ereditari. Nel giudizio di merito, il bene in comunione fu assegnato alla sorella, con obbligo di corrispondere al fratello il conguaglio e le somme dovute per i frutti da godimento esclusivo. La ricorrente aveva inoltre chiesto il rimborso delle spese sostenute per miglioramenti del bene comune, sostenendo di aver effettuato le opere a proprie spese, anche mediante un finanziamento. La Corte d’appello ha negato il rimborso per difetto di prova tempestiva sia dell’esecuzione sia del valore delle opere, rilevando che il mutuo era anteriore all’apertura della successione e non dimostrava la concreta destinazione delle somme ai lavori; ha escluso che la CTU potesse supplire all’onere probatorio della parte e ha negato il diritto di ritenzione. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo che la prova dei fatti costitutivi della domanda potesse desumersi da tutte le risultanze istruttorie e dalla non contestazione, e lamentando una lettura illogica e contraddittoria del materiale probatorio; 2) violazione degli artt. 1150, 1110 e 936 c.c., sostenendo di avere diritto al rimborso dei miglioramenti eseguiti sul bene comune, anche come mandataria degli altri coeredi; 3) violazione dell’art. 92 c.p.c. in tema di spese, deducendo che il parziale rigetto della domanda avversaria sui frutti avrebbe imposto una compensazione, almeno parziale, per soccombenza reciproca.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e in realtà diretto a sollecitare una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, osservando inoltre che la censura non indicava specificamente gli atti da cui desumere la non contestazione. Ha reputato inammissibile anche il secondo motivo perché, oltre a presupporre una diversa ricostruzione dei fatti, si fondava su una ratio non accolta dal giudice di merito, che aveva escluso la prova delle migliorie eseguite nell’interesse della comunione. Quanto alle spese, ha ritenuto corretta l’applicazione del principio di soccombenza: la mancata accoglienza di una domanda accessoria dell’appellato non integrava soccombenza reciproca idonea a imporre la compensazione. La ricorrente è stata condannata anche al pagamento delle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non basta contestare la diversa valutazione del materiale probatorio o lamentare che non si sia attribuito maggior peso a una prova rispetto a un'altra.
La censura è ammissibile solo se si deduce che il giudice ha attribuito a una prova un valore diverso da quello legale o ha negato il prudente apprezzamento previsto dalla legge; non è consentito dolersi della mera cattiva valutazione del compendio probatorio.
L'erronea applicazione dell'onere della prova sussiste solo quando il giudice attribuisce l'onus probandi alla parte sbagliata rispetto alla scomposizione dei fatti costitutivi ed eccezioni; non quando si limita a ritenere non provati i fatti allegati.
Richiamato dalla ricorrente come base del preteso diritto al rimborso delle spese sostenute per la gestione della cosa comune; la Corte non ne accoglie l'applicazione perché la pretesa risultava priva di adeguata prova e fondata su una diversa ricostruzione dei fatti.
Invocato per il rimborso dei miglioramenti; la Corte esclude la fondatezza della domanda per mancata prova degli esborsi e dell'esecuzione delle opere, ribadendo che l'indennità non dipende dal solo incremento di valore del bene.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto, perché la domanda era comunque carente di prova e di coerenza rispetto al titolo fatto valere.
Nella versione applicabile ratione temporis, consente la compensazione delle spese solo in presenza di giusti motivi esplicitati; la Corte afferma che la compensazione va motivata, non la regola della soccombenza quando il giudice la applichi.
La condanna alle spese segue il criterio della soccombenza; nel caso concreto la Corte ritiene corretta la condanna integrale della ricorrente poiché l'appello era stato integralmente rigettato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Poiché il ricorso è inammissibile, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
È richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In cassazione, la deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se si denuncia l'utilizzazione di prove non introdotte dalle parti o l'attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto; non è sufficiente contestare la ricostruzione o la ponderazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre soltanto quando il giudice sbaglia nell'individuazione della parte onerata della prova; non quando ritiene non assolto l'onere probatorio rispetto ai fatti costitutivi della domanda.
- Chi chiede il rimborso per miglioramenti o spese sostenute su un bene comune deve provare in modo specifico sia l'esecuzione degli interventi sia l'entità degli esborsi; non basta dimostrare un generico incremento di valore del bene o l'esistenza di un finanziamento non collegato in modo certo ai lavori.
- La consulenza tecnica d'ufficio non può supplire al difetto di prova dei fatti costitutivi della pretesa quando non abbia natura percipiente nei limiti consentiti.
- La compensazione delle spese di lite richiede, nella disciplina applicabile, la presenza di giusti motivi esplicitati; in difetto, resta ferma la regola della soccombenza, che può essere applicata anche in caso di rigetto di una domanda accessoria non idonea a integrare vera soccombenza reciproca.
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