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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07838/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., rilevando l'assenza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità. È quindi rimasta ferma la condanna per il reato di detenzione di cocaina a fini di cessione e la pena già inflitta nei gradi di merito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna a mesi 6 e giorni 20 di reclusione per detenzione ai fini di cessione di 4,36 grammi di cocaina. Deduceva tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 2) vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e della circostanza attenuante del fatto di speciale tenuità del danno ex art. 62, n. 4, c.p.; 3) vizio di motivazione e violazione di legge per l'eccessività della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i rilievi nel merito e ha dichiarato il ricorso inammissibile: per l'art. 131-bis ha valorizzato la quantità di cocaina, il numero di dosi ricavabili, il confezionamento in dosi pronte alla cessione e il precedente specifico; per le attenuanti generiche ha richiamato la necessità di elementi positivi ulteriori rispetto al solo stato di incensuratezza, rilevando che la Corte territoriale aveva comunque calibrato la diminuente in ragione della precarietà economico-sociale dell'imputato; per l'art. 62, n. 4, ha osservato che il valore di mercato delle dosi non era irrisorio; sulla pena ha escluso vizi logico-giuridici nella motivazione della Corte d'appello, che aveva richiamato gravità del fatto e valore delle dosi occultate.

Norme richiamate

  • art. 73 co. 5 D.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice contestata per la detenzione di sostanza stupefacente ai fini della successiva cessione a terzi, nella forma di lieve entità.

  • art. 131-bis c.p.

    la particolare tenuità del fatto richiede una valutazione positiva di tutte le componenti rilevanti; la presenza anche di un solo elemento negativo ostativo esclude la causa di non punibilità; l'imputato deve allegarne i presupposti con elementi specifici.

  • art. 62-bis c.p.

    le circostanze attenuanti generiche non possono essere riconosciute automaticamente; dopo la riforma del 2008 non è sufficiente il solo stato di incensuratezza e occorrono elementi positivi di segno favorevole.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    l'attenuante presuppone un pregiudizio di valore economico pressoché irrisorio; non è applicabile quando il valore di mercato della sostanza o del bene sia tutt'altro che modesto.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non si applica solo in caso di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è preclusa quando, sulla base di una valutazione complessiva, risultino elementi ostativi significativi come la quantità della droga, il confezionamento in dosi pronte alla cessione e la presenza di precedenti specifici.
  • Per negare l'art. 131-bis non è necessario che tutti i parametri siano negativi: è sufficiente che uno solo dei criteri rilevanti, apprezzato in concreto, escluda la speciale tenuità dell'offesa.
  • Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi positivi ulteriori rispetto al mero stato di incensuratezza; il giudice può legittimamente valorizzare, in senso neutro o diminutivo, solo fattori personali e sociali non automaticamente decisivi.
  • L'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone che il pregiudizio economico sia davvero irrisorio; il valore di mercato della sostanza o del bene va valutato in concreto, e se non è modesto l'attenuante non è concedibile.
  • La determinazione della pena è censurabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito presenti vizi logico-giuridici; in assenza di tali vizi, il giudizio sul trattamento sanzionatorio resta insindacabile.
  • In caso di ricorso inammissibile, la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende segue normalmente, salvo che emerga assenza di colpa nella causa dell'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCause di non punibilitàCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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