Cassazione Civile, Ordinanza n. 09432/2025 del 10/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite concerne un avviso di accertamento IMU per l’anno 2014 relativo a immobili posseduti da un ente di edilizia residenziale. La commissione tributaria regionale aveva annullato l’atto ritenendo che si trattasse di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, con esenzione oggettiva dall’IMU e senza obbligo dichiarativo. Il comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato vizio motivazionale e violazione delle norme processuali, sostenendo che la sentenza d’appello fosse meramente apparente perché aveva riconosciuto l’agevolazione senza un’adeguata verifica della prova dei requisiti di "alloggio sociale" previsti dal d.m. 22 aprile 2008; ha inoltre contestato che la mera qualità soggettiva del possessore bastasse a fondare l’esenzione e ha richiamato la mancata prova dei requisiti tecnici. Con il secondo motivo ha dedotto violazione della disciplina IMU, sostenendo che l’esenzione non potesse comunque essere riconosciuta in assenza della dichiarazione prevista dall’art. 2, comma 5-bis, d.l. 102/2013, da presentarsi a pena di decadenza, e che la successiva trasmissione di elenchi degli alloggi non potesse sostituire la dichiarazione ministeriale nei termini; ha anche invocato l’art. 37, comma 53, d.l. 223/2006 per escludere che potesse operare una deroga all’obbligo dichiarativo. La controparte ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha affermato che l’esenzione IMU per gli alloggi sociali richiede la verifica in concreto dei requisiti fissati dal d.m. 22 aprile 2008 e che la sentenza d’appello era motivata in modo apodittico e apparente, perché aveva dato per pacifica la natura di alloggi sociali degli immobili senza un adeguato accertamento. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha respinto chiarendo che l’onere dichiarativo ex art. 2, comma 5-bis, d.l. 102/2013 riguarda i benefici previsti dal medesimo articolo per la detrazione dell’abitazione principale e non condiziona l’esenzione IMU per gli alloggi sociali prevista dall’art. 13, comma 2, lett. b, d.l. 201/2011, come modificato dalla l. 147/2013.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stato invocato per censurare il vizio di motivazione apparente e la violazione delle forme della sentenza
richiamato quale parametro della motivazione delle sentenze tributarie
richiamato quale norma sulla struttura della sentenza e sulla motivazione
art. 111, comma 6 Cost.
richiamato per il dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
art. 2, comma 4, d.l. 102/2013, conv. in l. 124/2013
individua il regime di esenzione/equiparazione per gli alloggi sociali ai fini IMU dal 1 gennaio 2014
art. 2, comma 5-bis, d.l. 102/2013, conv. in l. 124/2013
prevede una dichiarazione per l’applicazione dei benefici del medesimo articolo, ma la Corte ne limita l’ambito ai benefici di cui al comma 2 e non all’esenzione per alloggi sociali
stabilisce che per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali l’IMU non si applica direttamente
art. 8, comma 4, d.lgs. 504/1992
richiamato per il confronto tra unità immobiliare degli IACP e alloggi sociali
art. 93 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616
norma di riferimento per gli enti di edilizia residenziale pubblica assimilati agli IACP
d.m. Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008
definisce l’alloggio sociale e i relativi requisiti sostanziali da verificare in concreto
art. 37, comma 53, d.l. 223/2006, conv. in l. 248/2006
richiamato dal ricorrente per sostenere l’irrilevanza dell’argomento sull’obbligo dichiarativo, ma ritenuto non decisivo dalla Corte nel caso concreto
il principio di non contestazione opera sul piano della prova e non restringe il thema decidendum quando sia stata chiesta la reiezione integrale della domanda
art. 3, comma 1, d.l. 102/2013, conv. in l. 124/2013
richiamato dal ricorrente in tema di trasferimento compensativo del minor gettito per i comuni
Massime di principio
- L’esenzione IMU per gli alloggi sociali non deriva automaticamente dalla qualità soggettiva del proprietario o assegnante, ma richiede la verifica in concreto dei requisiti oggettivi e funzionali stabiliti dal d.m. 22 aprile 2008.
- Quando il giudice di merito riconosce un’esenzione tributaria senza accertare in modo effettivo i presupposti normativi e probatori, la motivazione può essere apparente e quindi censurabile in cassazione.
- Nel processo tributario il principio di non contestazione non può essere invocato per supplire alla mancata prova dei presupposti sostanziali dell’agevolazione, soprattutto se l’ente impositore ha contestato radicalmente l’applicabilità del beneficio.
- L’onere dichiarativo previsto dall’art. 2, comma 5-bis, d.l. 102/2013 non si estende all’esenzione IMU per gli alloggi sociali disciplinata dall’art. 13, comma 2, lett. b, d.l. 201/2011, perché tale esenzione opera per espressa previsione normativa in via diretta.
- Ai fini del riconoscimento di un’agevolazione tributaria, la distinzione tra benefici collegati alla dichiarazione e esenzioni che operano ex lege deve essere mantenuta rigorosamente separata.
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