Cassazione Civile, Ordinanza n. 33169/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che il Tribunale avesse pronunciato ultra/extra petita perché aveva fondato l'annullamento su un vizio non dedotto con l'atto di opposizione, in violazione dell'art. 112 c.p.c. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a verbale di accertamento per eccesso di velocità su strada extraurbana principale. Il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione, ma il Tribunale di Firenze, in appello, aveva annullato il verbale. La Città Metropolitana ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il Tribunale aveva annullato il verbale per un vizio diverso da quello dedotto nel ricorso introduttivo, cioè per l'asserita illegittima partecipazione di un soggetto privato alla redazione/compilazione del verbale, mentre l'opposizione originaria riguardava solo vizi della notificazione; con il secondo ha lamentato la violazione del giudicato interno sul punto dell'estraneità della società privata alla redazione del verbale.
Norme richiamate
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto per violazione di legge processuale.
Il giudice non può porre a fondamento della decisione fatti o vizi estranei alla materia del contendere e diversi da quelli allegati dalla parte; nel giudizio di opposizione non può rilevare d'ufficio vizi del provvedimento sanzionatorio diversi da quelli dedotti con l'atto introduttivo.
art. 383, co. 3, reg. esec. CdS
È evocato nel ragionamento del giudice di merito sulla compilazione meccanizzata del verbale di accertamento.
È richiamato dal Tribunale per desumere un divieto di esternalizzazione della compilazione del verbale e della notificazione delle violazioni.
È richiamato dal Tribunale in tema di contestazione e notificazione delle violazioni amministrative.
È richiamata nel ricorso introduttivo come disciplina della notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta, asseritamente violata nel caso concreto.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale sanzionatorio, il giudice deve rispettare il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e non può annullare l'atto per vizi diversi da quelli specificamente dedotti dall'opponente.
- La rilevazione officiosa di invalidità del provvedimento impugnato è preclusa quando introduce nel processo fatti o profili estranei alla domanda di annullamento, perché ciò integra vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c.
- Se il motivo di ricorso per cassazione attacca la decisione di merito per avere pronunciato su un vizio non dedotto, la Corte può verificare direttamente il contenuto dell'atto introduttivo e confrontarlo con la motivazione della sentenza impugnata per accertare il vizio processuale.
- Quando la cassazione accoglie il motivo che investe il vizio di ultrapetizione, gli ulteriori motivi restano assorbiti e la causa va rinviata al giudice di merito per nuovo esame nei limiti della domanda originaria.
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