Cassazione Civile, Ordinanza n. 05431/2025 del 01/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore assunto a tempo indeterminato come scenografo di III livello chiedeva l'accertamento del diritto all'inquadramento nel I livello del contratto collettivo RAI, con decorrenza almeno dal 1 luglio 2009 o, secondo il primo grado, dal 1 aprile/1 luglio 2012, deducendo di avere svolto mansioni con autonomia decisionale, discrezionalità di poteri, coordinamento di unità organizzative e attività specialistiche di elevato livello. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda, riconoscendo il I livello dal 1 luglio 2012 e le differenze retributive, mentre la domanda sulla regolarizzazione previdenziale era stata dichiarata inammissibile. La società aveva proposto appello e la Corte d'appello, ritenendo non formato alcun giudicato interno e valutate le prove testimoniali e documentali, aveva escluso che le mansioni svolte integrassero i requisiti del I livello; aveva anche negato la possibilità di riconoscere il II livello, osservando che lo stesso lavoratore aveva escluso tale livello nel ricorso introduttivo e che comunque non ne erano emersi i tratti caratteristici. Il lavoratore ricorreva per cassazione con dodici motivi, denunciando: giudicato interno e non contestazione; nullità della motivazione; uso di presunzioni; errata applicazione dell'art. 2103 c.c. e delle clausole contrattuali; omessa/erronea valutazione delle prove; mancato esame della domanda o della possibilità di inquadrare almeno nel II livello; omesso esame di fatto decisivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sul giudicato interno e sulla non contestazione, perché l'appello della società aveva investito l'intero capo sul I livello anche per il periodo successivo ad aprile 2012. Ha escluso il vizio di motivazione apparente o perplessa, osservando che la Corte territoriale aveva illustrato il percorso logico seguito e aveva richiamato le deposizioni testimoniali. Ha poi ritenuto infondate le censure sulla valutazione delle prove e sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché si risolvevano in un mero dissenso rispetto all'apprezzamento di merito, non sindacabile in cassazione se non nei limiti tassativi indicati dalla giurisprudenza. Quanto al I livello, ha approvato l'applicazione del criterio trifasico per il confronto tra declaratorie contrattuali e mansioni in concreto svolte e ha condiviso la conclusione secondo cui non erano provate autonomia decisionale, discrezionalità di poteri, coordinamento di unità organizzative e mansioni specialistiche di elevato livello. Quanto al II livello, ha reputato che una ratio decisiva della sentenza di merito fosse l'assenza di una vera domanda subordinata, poiché nel ricorso introduttivo il lavoratore aveva dichiarato di non poter essere inquadrato nel II livello e non lo aveva chiesto in conclusioni; tale profilo non era stato validamente censurato, rendendo assorbite/inammissibili le ulteriori doglianze. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo se dovuto.
Norme richiamate
il giudicato interno non si forma se il capo della decisione è stato devoluto con l'appello anche solo quanto alla decorrenza del riconoscimento
la violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o abbia attribuito efficacia di piena prova a elementi non legali; non basta contestare l'apprezzamento delle prove
art. 111, comma 6, Cost.
il vizio motivazionale sussiste solo in caso di obiettiva carenza dell'iter logico-argomentativo
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la nullità della sentenza ricorre solo in presenza di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile
le presunzioni semplici richiedono gravità, precisione e concordanza, ma nel caso concreto la decisione non si fondava su presunzioni
il diritto al superiore inquadramento va accertato confrontando declaratorie contrattuali e mansioni effettivamente svolte; il mero svolgimento di attività non equivalenti non basta
non è denunciabile in cassazione la sola diversa valutazione del materiale probatorio, salvo uso di prove illegali o attribuzione di efficacia vincolante a prove liberamente valutabili
la censura sul mancato esame del livello intermedio è stata respinta perché la domanda subordinata non risultava effettivamente proposta
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è il parametro invocato per la violazione di legge sostanziale o processuale
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è il parametro invocato per nullità della sentenza o del procedimento
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il sindacato è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti
il ricorso è stato deciso in camera di consiglio con procedura semplificata
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il giudicato interno può dirsi formato solo sui capi effettivamente non devoluti con l'impugnazione; se l'appello investe anche la decorrenza o l'estensione temporale dell'accertamento, il giudicato non si consolida su quel punto.
- La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del merito: è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte, abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono o abbia violato specifiche regole legali di valutazione.
- Il vizio di motivazione apparente o mancante ricorre soltanto quando la sentenza non renda percepibile il percorso logico seguito dal giudice; non basta che la parte non condivida la lettura delle prove compiuta dal giudice di merito.
- In tema di mansioni superiori, il giudice deve confrontare in modo puntuale le declaratorie contrattuali e le mansioni concretamente svolte, verificando se siano provati tutti gli elementi qualificanti del livello superiore invocato; la mera allegazione di attività più complesse non è sufficiente.
- Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte; la mancata critica di una sola ratio decisiva rende inammissibili o assorbite le doglianze residue.
- Se una domanda subordinata non risulta effettivamente proposta nelle conclusioni dell'atto introduttivo, la sua mancata decisione non integra violazione dell'art. 112 c.p.c.; il ricorrente deve dimostrare l'effettiva devoluzione della domanda al giudice.
- L'apprezzamento dell'attendibilità dei testimoni e la scelta delle prove ritenute decisive appartengono al giudice di merito e sono sottratti al sindacato di legittimità, salvo i limiti del vizio motivazionale tipizzato.
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