Cassazione Penale, Sentenza n. 45342/2023 del 10/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 20/09/2022 che aveva confermato la condanna di Gaudiano a un anno di reclusione per avere, in concorso con la moglie e con l'organizzatore Moustafa Boughazi, mediato matrimoni simulati finalizzati all'ottenimento del permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari (capo A: art. 12, comma 1, d.lgs. n.286/1998; capi correlati per falsità documentale: artt. 476, 479 c.p.). Il ricorso denunciava carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai capi 13) e 14), sostenendo in particolare che l'identificazione dell'interlocutore nelle intercettazioni non fosse provata (con riferimento alla conversazione progr. 5164 del 30/08/2016) e che il contenuto delle intercettazioni fosse neutro o interpretabile diversamente; eccepiva inoltre l'assenza dell'elemento oggettivo per il caso di Mohammed Hanafi, già presente in Italia nell'agosto 2016, e la genericità dei riferimenti a documenti falsi nelle intercettazioni relative al capo 14).
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che ricorre una doppia conforme (motivazioni integrate tra primo grado e appello) e che, nel loro insieme, le sentenze di merito hanno dimostrato: a) la celebrazione del matrimonio simulato del 7/11/2016 tra Francesca D'Aniello e Mohammed Hanafi (anche in base alle ammissioni di terzi, es. Emanuele La Torre); b) i ripetuti contatti di Gaudiano e della moglie finalizzati all'individuazione di donne disponibili ai matrimoni finti e la collaborazione con l'organizzatore Boughazi; c) il contenuto della telefonata progr. 5164 come riferimento a un accordo per due persone dietro corrispettivo di 4.500 euro. La Corte ha ritenuto l'interpretazione complessiva delle prove non manifestamente illogica e ha considerato tardive e non autosufficienti le censure difensive sulla identificazione nelle intercettazioni e sugli elementi fattuali addotti in ricorso. Pertanto il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma procedurale citata come base per la presentazione della requisitoria scritta del Pubblico ministero in sede di cassazione; usata nel processo per depositare conclusioni scritte in sostituzione dell'udienza orale
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Rinvio normativo richiamato in ordine ai limiti nella enunciazione e nella esposizione dei motivi in cassazione; la Corte ha enunciato il motivo nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Fondamento di impugnazione invocato dal ricorrente per censurare carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione delle sentenze di merito relativamente a specifici capi di imputazione
art. 12, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998
Norma del Testo Unico sull'immigrazione utilizzata per inquadrare il reato relativo alla facilitazione/agevolazione collegata ai matrimoni finalizzati all'ottenimento del permesso di soggiorno
Norma del codice penale richiamata in relazione a ipotesi di falsità concernenti documenti (impiegata nel capo di imputazione relativo a documenti falsi)
Ulteriore norma penale richiamata in materia di falsità documentale, connessa ai capi di imputazione per produzione o uso di documenti falsi
Massime di principio
- Quando esiste una 'doppia conforme' (conferma della decisione da parte di primo grado e appello) la Cassazione valuta l'ermeneutica complessiva delle due pronunce come un corpo unico: le motivazioni dei due gradi si integrano e rendono più difficile la loro sindacabilità per fatti e valutazioni di merito
- Le intercettazioni, anche se non accompagnate da un accertamento tecnico di identificazione della voce, possono concorrere a formare prova utilmente se inserite in un quadro probatorio complessivo e corroborate da altri elementi (ammissioni di terzi, contatti ripetuti, circostanze temporali e materiali)
- La censura in cassazione per 'mancata identificazione del soggetto loquente' richiede dimostrazioni concrete e tempestive in sede di merito; argomentazioni generiche o documentazione introdotta tardivamente possono essere ritenute non autosufficienti o tardive
- Il grado di sindacabilità in Cassazione delle valutazioni di fatto è limitato: si richiede che la motivazione sia manifestamente illogica, contraddittoria o carente; contestazioni puramente alternative o interpretazioni possibili ma non più probative della decisione difficilmente ottengono accoglimento
- Per contestare reati legati a matrimoni fittizi e falsità documentale è strategico produrre, già in sede di merito, elementi che escludano l'elemento oggettivo (es. prova certa che il presunto beneficiario era già regolarmente presente in Italia) o che smentiscano l'identificazione nelle intercettazioni (perizia, testimoni, riscontri oggettivi)
- In sede difensiva è importante sollevare tempestivamente e in modo specifico i profili di illegittimità o di insufficienza probatoria: osservazioni presentate per la prima volta in cassazione su questioni di fatto vengono spesso ritenute tardive e non decisive
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