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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11978/2025 del 26/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna (6 mesi di arresto e 1.000,00 euro di ammenda) per il reato previsto dall'art. 4 L. 110/1975, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 159 (prescrizione) per la mancata dichiarazione di estinzione del reato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 c.p. rispetto alla determinazione della pena (con critiche anche sulla recidiva e sulla congruità della sanzione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto le censure generiche e prive dei dati necessari per valutare il decorso della prescrizione (mancano indicazioni su rinvii richiesti, motivazioni, giorni di sospensione e data di prescrizione). Sul secondo motivo ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale adeguata: i giudici di merito hanno esaminato il ritrovamento delle armi e l'assenza di giustificazioni immediate da parte dell'imputato; la valutazione della responsabilità e della misura della pena rientra nel potere discrezionale dei giudici di merito e non è sindacabile in Cassazione salvo vizi formali o di violazione di legge. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • L. 110/1975, art. 4

    Norma sostanziale contestata: articolo applicato per la configurazione del reato (porto di armi od oggetti atti ad offendere). La Corte non ha messo in discussione l'applicazione della norma, avendo ritenuto sufficienti gli elementi di fatto a fondamento della condanna.

  • art. 159 c.p.p. (prescrizione)

    La Corte richiede che l'eccezione di prescrizione sia dedotta con specificità: occorrono indicazioni concrete su tempi, sospensioni, rinvii e data di estinzione. Censure generiche sul decorso della prescrizione sono inammissibili.

  • art. 133 c.p. (determinazione della pena)

    La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito entro i limiti di legge e del principio di proporzionalità; Cassazione non sostituisce la valutazione del merito se la motivazione è coerente e adeguata.

  • artt. 132 e 133 c.p. (esercizio del potere discrezionale in materia di pena)

    Richiamate per sottolineare la discrezionalità del giudice di merito nella scelta della misura e degli eventuali attenuanti/aggravanti; la Corte territoriale ha documentato il percorso motivazionale nel rispetto del principio di proporzionalità.

  • art. 606 lett. e) c.p.p.

    Limita il sindacato della Cassazione sui motivi di impugnazione ai profili di cui alla lettera e): il controllo è rivolto a verificare se i giudici di merito abbiano esaminato gli elementi, dato corretta interpretazione e risposto alle deduzioni delle parti; non è consentita una nuova valutazione del merito dei fatti.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente alla Corte di Cassazione, valutata la colpa nella proposizione del ricorso, di irrogare una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende; nel caso concreto la Corte ha condannato il ricorrente a versare euro 3.000,00 per l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Un ricorso che invoca la prescrizione deve contenere elementi concreti e calcoli specifici (date, giorni di sospensione, motivi dei rinvii): rilevazioni generiche sono inammissibili.
  • La Corte di Cassazione non riforma la valutazione probatoria dei giudici di merito salvo specifici vizi di legge o motivazionali: essa verifica la congruenza, completezza e logica della motivazione, non riconsidera i fatti.
  • La determinazione della pena rientra nel giudizio discrezionale del giudice di merito; contestazioni astratte sulla congruità della pena non sono idonee in Cassazione se la motivazione è lineare e coerente.
  • Se il ricorso è manifestamente infondato o formulato con colpa, la parte ricorrente può essere condannata al pagamento delle spese e a sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.); è quindi consigliabile un esame rigoroso e documentato prima di proporre impugnazioni.
  • Nelle impugnazioni è essenziale indicare puntualmente il nesso tra norme invocate e fatto concreto per consentire alla Corte di verificare eventuali errori giuridici o di motivazione.

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