Cassazione Civile, Ordinanza n. 21446/2022 del 06/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (cooperativa)
La controversia
Due soci prenotatari di alloggi in cooperativa edilizia avevano sottoscritto nel 1997 una convenzione con indicazione del prezzo degli appartamenti. Nel 2001 la cooperativa consortile comunicava un rilevante aumento del costo degli alloggi e, di fronte al rifiuto di accettare il nuovo corrispettivo, prospettava la revoca delle prenotazioni; poi revocava formalmente l'assegnazione e trasferiva gli alloggi ad altri soci di altra cooperativa appositamente costituita. Gli attori avevano inizialmente promosso un primo giudizio, poi estintosi per mancata riassunzione dopo una declinatoria di giurisdizione. In seguito proponevano una nuova azione davanti al Tribunale di Foggia contro la cooperativa, i suoi amministratori e altri soggetti, anche ai fini dell'art. 2395 c.c., chiedendo l'accertamento dell'inadempimento e il risarcimento del danno. Il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione su tutte le domande salvo quella ex art. 2395 c.c., rigettata nel merito. In appello la Corte territoriale rigettava la domanda risarcitoria per prescrizione, ritenendo che il danno fosse già consumato con la revoca del 9 ottobre 2001 e che la successiva assegnazione a terzi non spostasse il dies a quo; riteneva inoltre che il precedente giudizio estinto non impedisse il decorso del nuovo termine prescrizionale. Con il ricorso per cassazione i soccombenti denunciavano: 1) violazione degli artt. 343 e 346 c.p.c. e 2909 c.c. per mancata corretta considerazione dell'appello incidentale e del giudicato; 2) violazione degli artt. 2395 e 2935 c.c. sulla decorrenza della prescrizione dell'azione del singolo socio danneggiato; 3) violazione degli artt. 2938 e 1310 c.c. con riguardo alla posizione di un amministratore rimasto contumace in primo grado; 4) violazione dell'art. 8 D.M. 55/2014 sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi perché, nelle more del giudizio, i ricorrenti hanno notificato rinuncia agli atti del giudizio e alcuni controricorrenti vi hanno aderito. Conseguentemente il giudizio è stato dichiarato estinto. Non sono state regolate le spese, per effetto dell'adesione alla rinuncia da parte dei controricorrenti. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 in caso di estinzione del giudizio di impugnazione.
Norme richiamate
azione individuale del socio o del terzo direttamente danneggiato da atti dolosi o colposi degli amministratori
la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; la Corte territoriale ha ritenuto che il danno fosse già attuale con la revoca dell'assegnazione
in caso di estinzione del processo, resta fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione decorre dall'atto interruttivo
l'interruzione della prescrizione operata nei confronti di uno dei debitori in solido si estende agli altri soggetti obbligati
richiamato come norma asseritamente violata in relazione all'appello incidentale
richiamato come norma asseritamente violata per la riproposizione delle eccezioni non esaminate
richiamato in tema di giudicato
richiamato in tema di rilevabilità della prescrizione
art. 8 d.lgs. n. 3 del 2005
richiamato nel controricorso come base dell'eccezione di estinzione del giudizio
richiamato con riguardo alla rimessione al primo giudice dopo la nullità della notificazione
richiamato con riguardo alla rimessione al primo giudice
richiamato in relazione all'estinzione del primo processo per mancata riassunzione
richiamato per escludere la liquidazione delle spese in presenza di adesione alla rinuncia
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude la debenza dell'ulteriore contributo unificato in caso di estinzione del giudizio di impugnazione
Massime di principio
- L'azione individuale del socio prevista dall'art. 2395 c.c. presuppone un danno diretto e immediato al patrimonio del singolo; il dies a quo della prescrizione coincide con il momento in cui la condotta lesiva produce un pregiudizio attuale e azionabile.
- Ai fini della prescrizione, la successiva reiterazione o evoluzione degli effetti dannosi non sposta il termine iniziale quando l'evento pregiudizievole si sia già consumato con l'atto originario produttivo del danno.
- Se un precedente giudizio interruttivo si estingue, l'effetto interruttivo resta fermo ma il nuovo termine di prescrizione decorre dall'atto interruttivo, secondo l'art. 2945 c.c.
- L'adesione alla rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del giudizio di cassazione e impedisce la pronuncia sulle spese nei confronti dei rinuncianti aderenti; in tale ipotesi non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità dell'impugnazione.
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