Cassazione Civile, Ordinanza n. 03889/2024 del 12/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento TARSU per l'anno 2009 relativo a un centro commerciale integrato. Dopo un primo giudizio concluso con cassazione con rinvio per difetto di motivazione, il giudice di rinvio ha nuovamente accolto l'appello della società concessionaria, confermando la debenza del tributo in capo alla società contribuente sulla base della documentazione in atti e della ritenuta responsabilità del gestore dei servizi comuni ex art. 63, comma 3, del d.lgs. n. 507/1993. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 384 c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio non si era attenuto al dictum rescindente e non aveva colmato la lacuna istruttoria mediante una reale rivalutazione dei documenti; 2) nullità della motivazione e vizio di motivazione, oltre a errata valutazione delle prove e dei contratti di affitto, deducendo che non era provata la sua qualità di soggetto tenuto al tributo né la riferibilità dell'imposizione alle superfici comuni e che era inconferente il richiamo a una diversa sentenza; 3) violazione dell'art. 63, comma 3, d.lgs. n. 507/1993, assumendo mancante la prova sia della gestione dei servizi comuni da parte sua sia del presupposto per la tassazione delle aree comuni; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese sia del giudizio di legittimità sia del rinvio, contestando la liquidazione delle spese in favore di controparti che non avevano svolto difese in cassazione o si erano costituite tardivamente nel rinvio.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati il primo motivo, il secondo e il terzo motivo (con dichiarazione di inammissibilità del secondo), mentre ha accolto per quanto di ragione il quarto motivo limitatamente al capo sulle spese del giudizio di legittimità. Ha affermato che, in sede di rinvio per vizio motivazionale, il giudice può rivalutare liberamente i fatti e i documenti, e che la motivazione del giudice di rinvio aveva effettivamente esaminato il materiale probatorio. Ha inoltre ribadito che, nei centri commerciali integrati, la soggettività passiva per la TARSU va individuata negli occupanti/detentori dei locali in uso esclusivo, mentre chi gestisce i servizi comuni risponde in solido ex art. 63 d.lgs. n. 507/1993. Quanto alle spese, ha cassato la statuizione relativa al giudizio di legittimità perché le controparti erano rimaste non difese in cassazione, sicché non potevano ottenere rimborso di spese non sostenute; ha invece ritenuto legittima la condanna alle spese del giudizio di rinvio, poiché la società concessionaria si era costituita e aveva svolto difese, con la conseguenza che la tardività della costituzione non escludeva il diritto di difesa né il rimborso delle spese effettivamente sostenute. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese del giudizio di legittimità, con rinvio sul punto e compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato come norma di legittimità per denunciare la violazione dell'art. 384 c.p.c. e vizi di nullità della sentenza
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
la Corte ribadisce che il sindacato è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non alla rivalutazione di prove o argomenti difensivi
il giudice di rinvio, in caso di cassazione per vizio di motivazione, può rivalutare i fatti e i documenti nel rispetto di preclusioni e decadenze
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 63, comma 3
nei centri commerciali integrati il gestore dei servizi comuni è responsabile in solido per la TARSU; la soggettività passiva principale resta in capo agli occupanti/detentori dei locali in uso esclusivo
la condanna alle spese presuppone che la parte vittoriosa abbia effettivamente sostenuto spese per l'attività difensiva nel singolo grado di giudizio
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 23 e 32
richiamati dalla ricorrente per contestare la tardività della costituzione della controparte nel giudizio di rinvio, ma la Corte esclude che ciò comporti inammissibilità automatica della difesa
art. 24 Cost.
la tardiva costituzione non può comprimere il diritto di difesa della parte resistente fuori dalle eccezioni e facoltà soggette a decadenza
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
la Corte esclude i presupposti per l'ulteriore contributo unificato in ragione dell'esito parzialmente favorevole del ricorso
Massime di principio
- Quando una sentenza è cassata per vizio motivazionale, il giudice di rinvio non è vincolato a una mera riproduzione del ragionamento precedente, ma può procedere a una nuova valutazione dei fatti e dei documenti già in atti, nei limiti delle preclusioni maturate.
- Nel sindacato di legittimità ex art. 360, n. 5, c.p.c., non è consentito richiedere una nuova lettura delle prove o censurare l'omessa confutazione di singoli elementi istruttori: il vizio sussiste solo se sia stato omesso l'esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
- In materia di TARSU nei centri commerciali integrati, la responsabilità tributaria va distinta tra occupanti/detentori dei locali in uso esclusivo, che sono soggetti passivi del tributo, e gestore dei servizi comuni, che risponde in solido ai sensi dell'art. 63, comma 3, d.lgs. n. 507/1993.
- La condanna alle spese di lite non può essere posta a carico della parte risultata vittoriosa per fasi in cui la controparte sia rimasta contumace o non abbia svolto attività difensiva, perché il rimborso presuppone spese effettivamente sostenute nel relativo grado.
- La tardiva costituzione della parte resistente non comporta di per sé l'inammissibilità della difesa quando non siano in discussione eccezioni o facoltà soggette a termine di decadenza, dovendo essere preservato il diritto di difesa ex art. 24 Cost.
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