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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14478/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore procedente)

La controversia

La controversia nasce dal rifiuto di un ufficiale giudiziario di procedere a un pignoramento mobiliare richiesto da una creditrice che aveva notificato precetto e poi presentato all'UNEP un'ordinanza del giudice dell'esecuzione ex art. 510 c.p.c. munita di formula esecutiva. L'ufficiale giudiziario ritenne che quel provvedimento non rientrasse tra i titoli esecutivi di cui all'art. 474 c.p.c. e, ai sensi dell'art. 108 d.P.R. n. 1229/1959, verbalizzò per iscritto il rifiuto di procedere. La creditrice chiese il risarcimento delle spese sostenute per il precetto divenuto inefficace e per la mancata esecuzione. Il giudice di pace accolse la domanda, e il Tribunale confermò la responsabilità dell'ufficiale giudiziario. In cassazione il ricorrente dedusse: 1) violazione degli artt. 60, 474, 475 e 510 c.p.c. e dell'art. 108 d.P.R. n. 1229/1959, sostenendo che l'ufficiale giudiziario avrebbe il potere-dovere di valutare incidentalmente se il documento sia davvero titolo esecutivo, anche contro la formula esecutiva apposta dalla cancelleria; 2) violazione dell'art. 2043 c.c., per mancanza dell'ingiustizia del danno. In via ulteriore, il ricorrente sostenne che il rifiuto avrebbe potuto essere sindacato solo con il rimedio di cui all'art. 60 c.p.c., non esperito dalla controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'ufficiale giudiziario non è un organo giurisdizionale ma un ausiliario dell'ordine giudiziario, privo di poteri di controllo sostanziale sul titolo esecutivo e, soprattutto, privo del potere di sindacare l'avvenuta spedizione in forma esecutiva compiuta dal cancelliere. Il suo controllo è soltanto formale e non può anticipare né sovrapporsi alla verifica riservata al giudice dell'esecuzione o al giudice dell'opposizione. La spedizione in forma esecutiva, nel sistema previgente alla riforma del 2022, implicava un controllo sulla perfezione formale del provvedimento e il riconoscimento della sua astratta idoneità a fondare l'azione esecutiva. Nel caso concreto il rifiuto dell'ufficiale giudiziario è stato dunque ritenuto ingiustificato, con conseguente legittimità della condanna risarcitoria. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile, perché nuova, la deduzione secondo cui la creditrice avrebbe dovuto usare il rimedio ex art. 60 c.p.c. prima di agire per danni. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.c.

    prevede un rimedio interno contro il rifiuto dell'ufficiale giudiziario, ma la questione della sua necessaria previa proposizione è stata considerata nuova e quindi inammissibile in cassazione

  • art. 108 d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229

    l'ufficiale giudiziario deve indicare per iscritto i motivi del rifiuto; la sua responsabilità civile può derivare dal rifiuto ingiustificato di compiere l'atto

  • art. 474 c.p.c.

    la riserva di legge sui titoli esecutivi impedisce all'ufficiale giudiziario di sostituirsi al giudice nella verifica sostanziale del titolo

  • art. 475 c.p.c.

    richiamato per il sistema della formula esecutiva nel regime previgente, la cui apposizione non attribuisce il titolo ma presuppone un controllo formale

  • art. 510 c.p.c.

    il provvedimento del giudice dell'esecuzione richiamato dalla parte non poteva essere autonomamente disconosciuto dall'ufficiale giudiziario come titolo esecutivo

  • art. 1 d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229

    qualifica gli ufficiali giudiziari come ausiliari dell'ordine giudiziario, escludendone la natura di organi giurisdizionali

  • art. 59 c.p.c.

    richiamato come norma integrata dal d.P.R. n. 1229/1959 nella definizione delle funzioni dell'ufficiale giudiziario

  • art. 102 Cost.

    la funzione giurisdizionale compete ai magistrati ordinari, non agli ufficiali giudiziari

  • art. 1 c.p.c.

    richiamato per ribadire che la giurisdizione civile appartiene ai magistrati ordinari

  • art. 153 disp. att. c.p.c.

    nel testo previgente attribuiva al cancelliere il rilascio della copia in forma esecutiva solo quando il provvedimento era formalmente perfetto

  • art. 476 c.p.c.

    richiamato per il sistema sanzionatorio del rilascio indebito di copie esecutive, che conferma la centralità del controllo del cancelliere e non dell'ufficiale giudiziario

  • art. 154 disp. att. c.p.c.

    insieme all'art. 476 c.p.c. sanzionava l'indebito rilascio della copia esecutiva

  • art. 513 c.p.c.

    richiamato solo per evidenziare che, in alcuni casi, l'ufficiale giudiziario opera con titolo esecutivo e precetto, ma senza poteri di controllo sostanziale

  • art. 606 c.p.c.

    richiamato nel medesimo senso dell'art. 513 c.p.c.

  • art. 608 c.p.c.

    richiamato nel medesimo senso dell'art. 513 c.p.c.

  • art. 492-bis c.p.c.

    menzionato come ipotesi eccezionale in cui la normativa riconosce all'ufficiale giudiziario specifici poteri preparatori e di cooperazione telematica

  • art. 481 c.p.c.

    richiamato per la sospensione della durata di efficacia del precetto nel procedimento ex art. 492-bis c.p.c.

  • art. 615 c.p.c.

    indicato come rimedio per contestare prima dell'inizio dell'esecuzione la carenza del titolo esecutivo

  • art. 617 c.p.c.

    indicato come rimedio per far valere i vizi formali del titolo o degli atti esecutivi entro i termini di decadenza

  • art. 2043 c.c.

    la responsabilità dell'ufficiale giudiziario è stata sussunta nella clausola generale dell'illecito aquiliano, essendo il rifiuto privo di giusto motivo e produttivo di danno ingiusto

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno della scelta di non disporre rinvio per acquisire il fascicolo d'appello, in ossequio alla ragionevole durata del processo

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    comporta, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato insieme all'art. 13 per il contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • L'ufficiale giudiziario, quale ausiliario dell'ordine giudiziario, non può svolgere un sindacato giurisdizionale sul contenuto del titolo esecutivo né riesaminare la valutazione già compiuta dal cancelliere con la spedizione in forma esecutiva.
  • In sede di pignoramento l'ufficiale giudiziario può compiere solo verifiche strettamente formali e può rifiutare l'atto soltanto quando la richiesta non sia legalmente avanzata o il documento sia manifestamente privo dei requisiti minimi per essere astrattamente ricondotto a un titolo esecutivo.
  • La verifica della sussistenza di un valido titolo esecutivo, della sua idoneità al tipo di esecuzione richiesta e dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito spetta al giudice dell'esecuzione o al giudice dell'opposizione, non all'ufficiale giudiziario.
  • Il rifiuto ingiustificato dell'ufficiale giudiziario di procedere all'esecuzione, quando esorbita dai poteri attribuiti dalla legge, può integrare responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. per danno ingiusto causato alla parte richiedente.
  • Non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione censure o eccezioni nuove, come l'asserita necessità di esperire previamente il rimedio ex art. 60 c.p.c., se non risultano dedotte nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaResponsabilità precontrattuale

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