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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24677/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per violazione dell'art. 279, comma 1, del d.lgs. 152/2006 con due motivi: (1) mancato ricorso da parte degli organi accertatori alla procedura estintiva prevista dagli artt. 318‑bis e ss. del d.lgs. 152/2006 (cd. oblazione amministrativa), rilevando che il fatto consisteva nella mancata acquisizione di un'autorizzazione poi sopravvenuta; (2) mancata applicazione della fattispecie di cui all'art. 131‑bis c.p. (richiesta di applicazione di una norma favorevole in materia di misura della pena).

La decisione

La Corte ha convertito il gravame in ricorso per cassazione (ritenendo che i motivi fossero tipici della cassazione) e lo ha dichiarato inammissibile. Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto che la procedura di estinzione prevista dagli artt. 318‑bis e ss. non sia obbligatoria per gli organi accertatori né imponga al giudice di sospendere il processo: l'imputato non può lamentare l'omessa adozione da parte degli accertatori e, semmai, avrebbe dovuto autonomamente domandare l'ammissione all'oblazione (non risultando però alcuna richiesta specifica). Quanto al secondo motivo, è stata ritenuta inammissibile l'eccezione per assenza di una specifica istanza di applicazione dell'art. 131‑bis c.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, in base all'art. 616 c.p.p. e alla giurisprudenza costituzionale richiamata, a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 152/2006

    Norma delittuosa applicata nella condanna di primo grado per la violazione relativa all'ambiente; il processo ha confermato la rilevanza della fattispecie come oggetto di condanna.

  • d.lgs. 152/2006 (Parte sesta‑bis)

    La procedura di estinzione (oblazione amministrativa) è applicabile alle contravvenzioni ambientali prive di danno o pericolo concreto e può essere utilizzata anche se l'illecito è stato successivamente regolarizzato; tuttavia non è obbligatorio per gli organi accertatori adottarla né l'omessa comunicazione ai soggetti controllati rende l'azione penale improcedibile. Il soggetto interessato avrebbe dovuto chiedere l'ammissione alla procedura.

  • codice di procedura penale

    Principio secondo cui il giudice può rettificare l'erronea etichetta dell'impugnazione solo se corrisponde alla volontà effettiva della parte; la Corte ha utilizzato questo principio per convertire l'appello in ricorso per cassazione perché i motivi proposti erano tipici della cassazione.

  • codice di procedura penale

    Norma che dispone l'onere di sostenere le spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione.

  • codice penale

    Norma invocata dal ricorrente come favorevole per la determinazione della pena; la Corte ha rilevato l'assenza di una specifica domanda in tal senso, rendendo inammissibile la censura.

  • Corte costituzionale

    sent. n. 186 del 13/6/2000

    Richiamata in relazione al riparto dell'onere per la Cassa delle Ammende: la Corte ha ritenuto che non sussistendo colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità, fosse comunque opportuno disporre un versamento equitativo (euro 3.000) alla Cassa delle Ammende.

  • d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758

    Richiamato come modello normativo per la procedura di estinzione (oblazione) in materia di sicurezza e igiene del lavoro, da cui è stata mutuata la disciplina ambientale; utilizzato per spiegare il funzionamento analogico della procedura.

Massime di principio

  • La procedura di estinzione amministrativa prevista dagli artt. 318‑bis e ss. del d.lgs. 152/2006 non è automatica né obbligatoria: spettava al soggetto interessato richiederla; l'omessa applicazione da parte degli organi accertatori non determina di per sé l'improcedibilità del procedimento penale.
  • Se una contestazione penale deriva dalla mancata acquisizione di un'autorizzazione poi sopravvenuta, il soggetto dovrebbe tempestivamente chiedere l'ammissione all'oblazione o altra forma di estinzione prevista per evitare la prosecuzione del processo.
  • Le eccezioni di mancata applicazione di norme favorevoli (es. art. 131‑bis c.p.) devono essere formulate con specifica e tempestiva istanza nel corso del processo: la mera deduzione generica non è sufficiente.
  • L'errata denominazione dell'impugnazione può essere rettificata dal giudice (conversione dell'appello in cassazione) solo se risulta chiara la corrispondenza tra la volontà della parte e il mezzo di impugnazione effettivamente consentito; in caso contrario l'impugnazione va dichiarata inammissibile.
  • In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato a sostenere le spese processuali e a versare somme alla Cassa delle Ammende, salvo che non risulti che l'improcedibilità sia dovuta a colpa grave nella determinazione della causa.

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