Cassazione Civile, Ordinanza n. 12873/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente privato)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva irrogato una sanzione pecuniaria per presunta violazione dell'art. 53 d.lgs. 165/2001: un professore universitario aveva svolto incarichi retribuiti presso l'ente resistente senza previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza e senza tempestiva comunicazione dei compensi. Gli opponenti avevano sostenuto che l'illecito fosse escluso o comunque estinto perché l'autorizzazione era stata poi rilasciata con formula "ora per allora", e che per gli anni successivi vi fosse stata una prosecuzione tacita dell'incarico, nota o conoscibile dall'università. In appello l'Agenzia contestava la tesi della sanatoria postuma e della tacita autorizzazione, deducendo la violazione dell'art. 53, commi 7 e 9, d.lgs. 165/2001 e degli artt. 97 e 98 Cost. I resistenti, con ricorso incidentale condizionato, deducevano anche la tardività della contestazione amministrativa ex art. 14 l. 689/1981, l'inapplicabilità del regime autorizzatorio perché l'incarico sarebbe stato conferito dall'amministrazione di provenienza, l'operatività di una disciplina speciale universitaria, e l'esistenza di esimenti soggettive per errore di fatto o di diritto non colposo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto che la sentenza d'appello fosse sorretta da due rationes decidendi autonome: da un lato, l'affermazione della legittimità dell'autorizzazione rilasciata e/o della prosecuzione dell'incarico; dall'altro, la ritenuta insussistenza della coscienza e volontà dell'illecito ovvero la configurabilità dell'errore incolpevole. Il ricorso principale censurava solo la prima ratio e non anche la seconda, che da sola bastava a reggere la decisione, con conseguente carenza di interesse all'impugnazione. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. Le spese di legittimità sono state poste a carico della ricorrente principale.
Norme richiamate
La Corte richiama la disciplina degli incarichi extra-istituzionali dei dipendenti pubblici e rileva che, a fronte di una decisione d'appello fondata anche sull'assenza dell'elemento soggettivo o sull'errore incolpevole, la censura sul solo profilo della previa autorizzazione non è sufficiente a scalfire la ratio decisiva.
art. 97 Cost.
È invocato nel ricorso principale insieme all'art. 98 Cost. per sostenere l'esigenza di tutela del vincolo di esclusività del pubblico dipendente.
art. 98 Cost.
È invocato nel ricorso principale insieme all'art. 97 Cost. per sostenere la necessità di previa autorizzazione per incarichi esterni del dipendente pubblico.
È richiamato nel ricorso incidentale per sostenere la tardività della contestazione amministrativa oltre il termine di 90 giorni.
art. 3, secondo comma, l. 689/1981
È richiamato nel ricorso incidentale in relazione alle esimenti dell'errore sul fatto e dell'errore di diritto non colposo.
È richiamato nel ricorso incidentale per sostenere che alcune attività universitarie sarebbero sottratte alla preventiva autorizzazione.
È il parametro di legittimità invocato per i motivi di violazione e falsa applicazione di legge.
art. 14, ultimo comma, l. 689/1981
È indicato quale termine per la contestazione dell'illecito amministrativo, dedotto come violato dagli intimati.
art. 3, secondo comma, l. 689/1981
È invocato come base per le esimenti soggettive dell'errore non colposo.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata si fonda su rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a sorreggerla, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura specificamente tutte le rationes, perché l'eventuale accoglimento parziale non potrebbe comunque condurre a un risultato utile.
- L'omessa impugnazione di una ratio decidendi autonoma determina carenza di interesse all'impugnazione, a prescindere dalla fondatezza delle censure rivolte alle altre argomentazioni della decisione.
- Nei ricorsi per violazione di legge relativi a sanzioni amministrative, la censura deve colpire il fondamento effettivo della decisione impugnata; non è sufficiente contestare un solo profilo se la pronuncia poggia anche su una distinta valutazione dell'elemento soggettivo o di un'esimente.
- In presenza di una dedotta illegittimità dell'incarico extra-istituzionale di un dipendente pubblico, la questione dell'autorizzazione non esaurisce necessariamente il giudizio sull'illecito se il giudice di merito ha autonomamente escluso coscienza e volontà della violazione o ha ravvisato un errore incolpevole.
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