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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27957/2022 del 23/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (gestore idrico)

La controversia

La controversia riguarda il periodo transitorio di passaggio della gestione degli impianti idrici e fognari di un comune dal consorzio di bonifica al nuovo gestore d'ambito. Il consorzio aveva chiesto il rimborso dei costi sostenuti per la gestione provvisoria dal 10 gennaio al 30 settembre 2006, sostenendo che la società subentrata dovesse trasferirgli le somme riscosse dagli utenti o comunque rimborsargli i costi della gestione. In primo grado la domanda era stata rigettata; in appello la società era stata condannata a pagare al consorzio l'importo richiesto. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, per mancata disapplicazione di un provvedimento del Presidente dell'Autorità d'Ambito che imponeva il trasferimento al Comune della quota tariffaria, non al consorzio; 2) violazione degli artt. 1235 c.c., 1713 c.c. e 156 d.lgs. 152/2006, sostenendo che la corte di merito avesse erroneamente riconosciuto un obbligo di pagamento verso il consorzio e avesse confuso la disciplina del riparto delle tariffe riscossa dal gestore unico con un inesistente rapporto obbligatorio tra gestore subentrante e consorzio; 3) violazione dell'art. 2043 c.c., perché la pretesa del consorzio non sarebbe stata correttamente qualificata come risarcitoria; 4) error in procedendo per violazione dell'art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza ex art. 161 c.p.c., per asserita erronea qualificazione della domanda come istanza di pagamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della società. Ha ritenuto fondato il primo motivo, escludendo che il provvedimento dell'Autorità d'Ambito imponesse alla società il trasferimento di somme al consorzio: la disciplina applicabile prevedeva, invece, che il gestore d'ambito fatturasse e riscuotesse i consumi e trasferisse al Comune la quota tariffaria spettante, mentre il consorzio non era titolare di un credito verso la società per il periodo transitorio. La Corte ha quindi affermato che non vi era alcun rapporto, legale o convenzionale, tra società e consorzio in relazione a quel periodo, e che la corte territoriale aveva erroneamente ravvisato una novazione soggettiva o comunque un obbligo di pagamento in favore del consorzio. Le ulteriori censure sull'art. 2043 c.c. e sulla qualificazione della domanda sono state ritenute assorbite o comunque non decisive. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 5 L. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E

    il giudice ordinario può disapplicare l'atto amministrativo solo se contrastante con legge; nel caso concreto il provvedimento dell'Autorità d'Ambito era ritenuto conforme alla disciplina di settore e quindi non disapplicabile, ma correttamente riferito al trasferimento della quota tariffaria al Comune, non al consorzio

  • art. 1235 c.c.

    la semplice sostituzione del soggetto incaricato della fatturazione e riscossione non integra di per sé novazione soggettiva del rapporto; nel caso concreto mancava un mutamento soggettivo del rapporto convenzionato in favore del consorzio

  • art. 1713 c.c.

    richiamato insieme alla disciplina del servizio idrico per fondare l'obbligo del gestore di rendere e trasferire le somme riscosse al solo soggetto avente diritto

  • art. 156 d.lgs. 152/2006

    in caso di gestione separata del servizio idrico, la tariffa è riscossa dal soggetto gestore e poi ripartita tra i diversi soggetti legittimati secondo le rispettive spettanze; nella fattispecie l'obbligo di riversamento riguardava il Comune, non il consorzio

  • art. 2043 c.c.

    la pretesa del consorzio non poteva essere correttamente inquadrata come domanda risarcitoria aquiliana sulla base dei fatti allegati e degli atti processuali

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma sul motivo di ricorso per violazione di legge invocata per censurare l'erronea applicazione delle norme sostanziali

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    norma sul motivo di ricorso per error in procedendo invocata per la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato quale norma sulla nullità della sentenza derivante dal vizio processuale denunciato

Massime di principio

  • Quando un provvedimento amministrativo di settore disciplina espressamente a chi debbano essere riversate le somme riscosse dal gestore, il giudice deve applicarlo nei suoi esatti termini, senza estenderne gli effetti a soggetti diversi da quelli indicati nel provvedimento o nella disciplina di riferimento.
  • La sostituzione del soggetto incaricato della riscossione o della fatturazione non comporta automaticamente una novazione soggettiva del rapporto obbligatorio: occorre un chiaro mutamento del rapporto e l'emersione di un diverso creditore o debitore per effetto di legge o di convenzione.
  • In presenza di gestione separata o transitoria del servizio idrico, la tariffa riscossa dal gestore va ripartita secondo le rispettive spettanze individuate dalla normativa e dagli atti amministrativi applicabili; non può pretendersi un rimborso o un pagamento verso un soggetto diverso da quello indicato come destinatario finale delle somme.
  • La qualificazione della domanda attorea deve trovare riscontro nel contenuto degli atti e nella decisione impugnata: non è consentito trasformare una pretesa di pagamento in domanda risarcitoria aquiliana senza base testuale o fattuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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