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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36020/2026 del 13/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato dal Tribunale di Foggia il 29 gennaio 2024 per avere dichiarato falsamente ai Carabinieri, durante un controllo mentre guidava un ciclomotore, di chiamarsi Nije Omar e di essere nato il 2 febbraio 1994, anziché fornire le proprie generalità: Lamin Saidy, nato il 16 febbraio 1994. La Corte d'appello di Bari, con sentenza deliberata il 27 febbraio 2026, aveva confermato la condanna. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti quattro motivi: 1) nullità della sentenza di primo grado per il deposito della traduzione in una lingua conosciuta dall'imputato soltanto il 5 marzo 2024, dopo la scadenza del termine per appellare, e contestazione dell'assunto secondo cui il pregiudizio sarebbe stato superabile con motivi nuovi; 2) insussistenza del dolo, poiché l'imputato, che non conosceva l'italiano, avrebbe inteso indicare le generalità della persona che gli aveva fornito il ciclomotore, e la ripetizione dei dati in caserma non proverebbe la comprensione della domanda iniziale; 3) diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., asseritamente motivato senza valutare tutti i parametri; 4) omessa o insufficiente motivazione sul diniego del beneficio della non menzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali. Sul primo motivo ha ritenuto che la nullità per tardiva traduzione della sentenza, pur riconducibile a nullità generale a regime intermedio, richiedesse un interesse effettivo: dopo aver ricevuto la traduzione, prima della notifica del decreto di citazione in appello, l'imputato poteva presentare motivi aggiunti anche su punti non inclusi nell'impugnazione originaria, ma non lo aveva fatto; inoltre, il ricorso non spiegava perché tale facoltà non fosse stata esercitata. La censura è stata quindi ritenuta priva di interesse e anche aspecifica. Il secondo motivo è stato respinto: la motivazione d'appello, non manifestamente illogica, valorizzava il modulo multilingue compilato dall'imputato, nel quale erano state riportate le false generalità insieme a residenza, paternità e maternità, circostanza ritenuta incompatibile con la tesi dell'inconsapevolezza. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché riproponeva una censura d'appello genericamente formulata, limitata a un vago riferimento alla condotta successiva al reato; la genericità originaria non poteva essere sanata dalla mancata pronuncia espressa del giudice d'appello. Il quarto motivo è stato ritenuto generico: pur essendo la motivazione d'appello stringata, il ricorrente non aveva indicato quali specifici indici rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p. fossero stati trascurati.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    la valorizzazione della compilazione del modulo con i dati fasulli anche ove essa era guidata dalle indicazioni nella lingua nota all’imputato costituisce un’argomentazione di rilievo tranciante rispetto a qualsiasi tentativo di rendere dubbia la consapevolezza del prevenuto alloglotta di declinare false generalità.

    La compilazione, in una lingua comprensibile all'imputato, di un modulo identificativo con più dati personali falsi è stata ritenuta elemento idoneo a dimostrare la consapevole attribuzione a sé di generalità non vere.

  • art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

    secondo cui l'omessa traduzione della sentenza di primo grado all'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che, ove eccepita con l'atto di impugnazione o rilevata nei termini di cui all'art. 180 cod. proc. pen., comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al primo giudice, nella fase successiva alla deliberazione, per la traduzione.

    L'omessa traduzione della sentenza a favore dell'imputato che non comprende l'italiano integra una nullità generale a regime intermedio, riferita alla sentenza-documento e deducibile nei termini previsti.

  • art. 180 c.p.p.

    secondo cui l'omessa traduzione della sentenza di primo grado all'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che, ove eccepita con l'atto di impugnazione o rilevata nei termini di cui all'art. 180 cod. proc. pen., comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al primo giudice, nella fase successiva alla deliberazione, per la traduzione.

    La nullità per mancata traduzione va eccepita o rilevata entro i termini stabiliti per le nullità a regime intermedio.

  • artt. 177 e seguenti c.p.p.

    Assodato, dunque, che si tratta di nullità di ordine generale a regime intermedio, si impone l’osservanza dell’intera disciplina che riguarda questa categoria di vizio processuale, ivi compresa quella sancita dall’art. 182, comma 1, cod. proc. pen. per le nullità diverse da quelle assolute.

    La qualificazione del vizio come nullità generale a regime intermedio comporta l'applicazione della disciplina generale delle nullità, inclusa la necessità dell'interesse a dedurle.

  • art. 182, comma 1, c.p.p.

    Si tratta della regola secondo cui, per dedurre una nullità, occorre avere interesse all’osservanza della disposizione violata e che costituisce uno degli strumenti, pensati dal legislatore, per garantire che l’ordinamento intervenga in senso demolitorio solo laddove la difformità dal modello legale non sia stata “innocua”, ma abbia realmente inciso su uno degli interessi tutelati dall’art. 178 cod. proc. pen.

    La deduzione di una nullità diversa da quella assoluta richiede un interesse concreto all'osservanza della norma violata; non giustifica l'annullamento una difformità rimasta priva di incidenza effettiva sugli interessi tutelati.

  • art. 143 c.p.p.

    Qualora in particolare l'esecuzione della traduzione non abbia rispettato il “termine congruo”, previsto dall'art. 143, comma 2, cod. proc. pen. (ad es. l'incarico per la traduzione è conferito non tempestivamente; il termine per la traduzione è incongruo), va precisato che: se essa sopraggiunge prima dello spirare del termine per impugnare la stessa determina lo slittamento del termine per impugnare, consentendo all'interessato di difendersi; se sopraggiunge successivamente, l'eccezione di nullità della sentenza per violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. dovrà confrontarsi con le prerogative difensive ancora disponibili per far valere l'interesse alla stessa (motivi aggiunti e/o conclusioni).

    Quando la traduzione è tardiva, il suo arrivo prima della scadenza dell'impugnazione sposta il termine; se arriva dopo, l'interesse alla nullità va valutato alla luce delle facoltà difensive ancora esercitabili, quali motivi aggiunti o conclusioni.

  • art. 51-bis disp. att. c.p.p.

    l'interesse a far valere la nullità potrà venire in considerazione in quelle situazioni in cui la traduzione della sentenza sia stata eseguita, ma con modalità ritenute dall'interessato non conformi al dettato dell'art. 143 cod. proc. pen. e 51-bis disp. ovvero in forma orale.

    Il principio richiamato dalla Corte considera l'interesse alla nullità anche quando la traduzione sia stata eseguita, ma con modalità non conformi alle disposizioni sulla traduzione o in forma orale.

  • art. 548 c.p.p.

    Con la precisazione che: ove la traduzione non venga disposta affatto, la nullità si determina immediatamente mentre, nel caso in cui essa sia ordinata dal giudice, la conseguenza è che il termine per impugnare decorre dal momento in cui l’imputato è posto in condizione di esercitare le sue prerogative difensive, anche eventualmente ricorrendo alla notifica dell'avviso ex art. 548 cod. proc. pen.

    Se la traduzione è stata ordinata, il termine per impugnare decorre da quando l'imputato è posto in condizione di esercitare le prerogative difensive, anche mediante l'avviso previsto dalla norma.

  • art. 568, comma 4, c.p.p.

    l’imputato, infatti, aveva già dimostrato all’epoca, per facta concludentia, non formulando motivi aggiunti di appello una volta ottenuta la traduzione della sentenza, di non avere interesse al rispetto della disciplina in materia di traduzione su cui oggi basa il primo motivo di ricorso per cassazione.

    L'interesse a ricorrere deve sussistere anche quando la nullità è dedotta con un'impugnazione; la mancata utilizzazione delle facoltà difensive recuperate dopo la traduzione può dimostrarne l'assenza.

  • art. 581, lett. a), c.p.p.

    inammissibili i motivi nuovi a sostegno dell'impugnazione che non abbiano ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen.

    In via generale i motivi nuovi devono riguardare capi o punti già enunciati nell'impugnazione originaria; nel caso di traduzione tardiva della sentenza, tuttavia, la Corte riconosce la possibilità di proporre motivi aggiunti anche su temi inediti per recuperare pienamente le facoltà difensive.

  • art. 131-bis c.p.

    Il motivo di appello era, dunque, geneticamente inammissibile, sicché la Corte territoriale poteva non prenderlo in considerazione, trattandosi di un’ipotesi riconducibile ad una causa di inammissibilità originaria del gravame di merito.

    La Corte non decide nel merito i presupposti della particolare tenuità: la censura sul diniego è inammissibile perché la richiesta d'appello era genericamente formulata.

  • art. 133 c.p.

    il ricorso per cassazione deve opporre alla conclusione della Corte di merito specifiche considerazioni critiche che evidenzino quali sarebbero gli indicatori positivi che la Corte di merito avrebbe trascurato.

    Se si contesta la qualità della motivazione sul beneficio della non menzione, occorre indicare specificamente quali indici di commisurazione siano stati ignorati.

  • art. 597, ultimo comma, c.p.p.

    se è vero che per il beneficio della non menzione, come per gli altri previsti dall’art. 597, ultimo comma, cod. proc. pen., basta anche solo una mera sollecitazione difensiva per generare il dovere del giudice di appello di spiegare le ragioni della mancata pronunzia favorevole, lì dove, però, ci si dolga non già dell’assenza, ma della qualità della risposta, allora il ricorso per cassazione deve opporre alla conclusione della Corte di merito specifiche considerazioni critiche che evidenzino quali sarebbero gli indicatori positivi che la Corte di merito avrebbe trascurato.

    Una sollecitazione difensiva è sufficiente a far sorgere il dovere del giudice d'appello di motivare il diniego del beneficio; se si censura la qualità della motivazione, il ricorrente deve indicare puntualmente gli elementi positivi trascurati.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    L’imputato ha presentato ricorso avverso detta sentenza a mezzo del proprio difensore, formulando quattro censure, di seguito riportate nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    La disposizione è richiamata per delimitare l'esposizione dei motivi del ricorso ai profili strettamente necessari alla motivazione.

Massime di principio

  • L'omessa traduzione della sentenza a favore dell'imputato che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, riferita alla sentenza-documento e non alla decisione perfezionata con la lettura del dispositivo.
  • La deduzione della nullità per traduzione tardiva richiede un interesse effettivo. Se la traduzione perviene dopo la scadenza del termine per appellare ma prima della successiva fase d'appello, la possibilità di presentare motivi aggiunti, anche su questioni non trattate nell'atto originario, può consentire il recupero delle facoltà difensive; il mancato esercizio di tale facoltà può dimostrare l'assenza d'interesse alla nullità, se il ricorrente non spiega perché non vi abbia fatto ricorso.
  • La compilazione consapevole, in un modulo multilingue comprensibile all'imputato, di generalità false e di ulteriori dati personali può fondare, con motivazione non illogica, l'accertamento della consapevolezza della falsa identificazione anche quando l'imputato non conosca la lingua italiana.
  • La genericità originaria di un motivo d'appello non è sanata dalla mancata pronuncia espressa del giudice di secondo grado; non è quindi censurabile in cassazione l'omessa motivazione su una richiesta che era già inammissibile per difetto di specificità.
  • Quando si contesta la qualità, e non l'assenza, della motivazione sul beneficio della non menzione, il ricorso deve individuare specificamente gli elementi favorevoli che il giudice di merito avrebbe omesso di valutare.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàFalsità in atto pubblicoImpugnazioni
RamiParte generaleReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiNullità processualeParticolare tenuità del fatto

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