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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19863/2022 del 20/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietaria)

La controversia

La controversia riguardava un edificio composto da due sole unità immobiliari, una in proprietà esclusiva dell'attrice e l'altra dei convenuti, con copertura comune gravemente ammalorata e causa di infiltrazioni e umidità nell'appartamento dell'attrice. In primo grado la domanda era stata dichiarata inammissibile perché ritenuta soggetta al procedimento di volontaria giurisdizione ex art. 1105, ultimo comma, c.c.; la Corte d'appello ha invece ritenuto che la domanda non fosse limitata alla richiesta di provvedimenti di amministrazione della cosa comune, ma includesse anche la tutela della proprietà esclusiva dell'attrice e il risarcimento dei danni. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 1105, comma 4, c.c. e ultrapetizione per avere la Corte d'appello deciso nel merito una domanda che, a loro dire, doveva essere proposta solo in camera di consiglio e per avere il CTU predisposto tabelle millesimali non richieste; 2) omessa considerazione della richiesta di estendere gli accertamenti e i lavori all'intero stabile, sostenendo che ciò equivalesse a domanda riconvenzionale e che il rifacimento della copertura sarebbe stato tecnicamente pregiudizievole, imponendo demolizione e ricostruzione; 3) erronea condanna alle spese della fase cautelare in appello nonostante il loro successo in reclamo; 4) tardività e inammissibilità della domanda risarcitoria, deducendo che essa fosse stata formulata solo in appello e che non fossero state rispettate le quote di contribuzione e il concorso di colpa del danneggiato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il divieto di ricorrere alla cognizione ordinaria ex art. 1105, comma 4, c.c. opera solo per le iniziative interne alla comunione, mentre non si applica quando il partecipante agisce anche quale proprietario di un bene esclusivo danneggiato dalla rovina della cosa comune; ha quindi confermato che la domanda dell'attrice comprendeva anche il risarcimento dei danni subiti dalla sua unità immobiliare. Ha giudicato inammissibile il secondo motivo per genericità e per mancato assolvimento dell'onere di specifica indicazione degli atti e documenti ex art. 366, n. 6, c.p.c., rilevando inoltre che, una volta disposti i lavori, era necessario determinare i criteri di riparto mediante valori millesimali. Ha reputato infondato il terzo motivo, ribadendo che le spese vanno regolate in base all'esito globale della lite e non isolando singole fasi procedimentali. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché non si confrontava con la sentenza impugnata, che aveva già accertato la prospettazione dei danni sin dall'atto introduttivo di primo grado. Il ricorso è stato respinto con condanna dei ricorrenti alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1105, comma 4, c.c.

    "ove non si formi una maggioranza ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari all'amministrazione della cosa comune, ciascun partecipante possa adire l'autorità giudiziaria, perché adotti gli opportuni provvedimenti in sede di volontaria giurisdizione"

    La preclusione alla cognizione contenziosa riguarda solo le decisioni interne di gestione della cosa comune tra comunisti; non opera quando il comunista agisce anche a tutela della propria proprietà esclusiva danneggiata dalla cosa comune.

  • art. 737 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti come forma del procedimento in camera di consiglio per le controversie ex art. 1105, comma 4, c.c.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    L'omessa specifica indicazione e allegazione degli atti o documenti posti a fondamento del motivo può rendere inammissibile il ricorso quando la censura dipende dall'esame di tali atti o documenti.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale.

  • art. 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale base del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Norma che ha inserito il comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • In tema di comunione, l'art. 1105, comma 4, c.c. prevede un rimedio di volontaria giurisdizione per l'adozione dei provvedimenti necessari alla gestione della cosa comune, precludendo la cognizione contenziosa solo quando la domanda attenga esclusivamente ai rapporti interni tra partecipanti.
  • La preclusione di cui all'art. 1105, comma 4, c.c. non opera se il comproprietario agisce anche quale titolare di un diritto di proprietà esclusiva estraneo alla comunione, deducendo danni derivanti dalla rovina o dal degrado della cosa comune.
  • In cassazione, la censura fondata su atti o documenti del giudizio di merito è inammissibile se il ricorrente non li indica e non li allega in modo specifico, perché la Corte deve poter verificare direttamente il contenuto degli elementi su cui il motivo si fonda.
  • La deduzione di una domanda riconvenzionale o di una specifica istanza processuale richiede una puntuale trascrizione o localizzazione degli atti rilevanti; affermazioni apodittiche o generiche non soddisfano l'onere di specificità del ricorso per cassazione.
  • La regolazione delle spese deve avvenire sulla base dell'esito complessivo della lite, non in relazione atomistica al singolo grado o alla singola fase processuale.
  • Una volta accertata la necessità di eseguire lavori su una cosa comune, è legittimo determinare i criteri di riparto delle spese mediante valori proporzionali o millesimali per assicurare l'applicazione delle regole legali di contribuzione.

Come è indicizzato

MaterieComunioneProveImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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