Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00473/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una convenzione urbanistica avente a oggetto la concessione in proprietà di un’area, in parte comunale, destinata a un intervento di riqualificazione. In arbitrato era stato dichiarato risolto il contratto per inadempimento del Comune, con condanna al risarcimento del danno, sul presupposto che l’area fosse solo in parte di proprietà comunale e fosse attraversata da cavi di telecomunicazione sotterranei. Il Comune aveva impugnato il lodo e la Corte d’appello, in fase rescindente e poi rescissoria, ha qualificato il rapporto come vendita di cosa parzialmente altrui gravata da un peso non apparente, ha annullato il lodo e ha respinto sia la domanda di risoluzione sia quella risarcitoria. La società ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 829 e 830 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe sconfinato nel merito riqualificando la fattispecie concreta; con il secondo ha censurato ancora la violazione degli artt. 829 e 830 c.p.c., lamentando che la Corte avesse attribuito agli arbitri una motivazione diversa da quella effettiva, poiché la risoluzione sarebbe stata pronunciata per protratti inadempimenti e non per il trasferimento di bene parzialmente altrui; con il terzo ha denunciato violazione degli artt. 1218, 1455 e 1489 c.c., sostenendo che fosse errata l’applicazione della disciplina della cosa parzialmente altrui/onere non apparente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d’appello, nel giudizio di impugnazione del lodo, si sia mantenuta entro i limiti del giudizio rescindente, limitandosi a censurare un errore di interpretazione e di sussunzione degli arbitri rispetto alla volontà negoziale delle parti e alla corretta qualificazione giuridica della fattispecie. Ha inoltre affermato che i secondi e terzi motivi miravano in realtà a una rivalutazione del fatto e del merito, non consentita in sede di legittimità, poiché il controllo della Cassazione riguarda solo la decisione resa sull’impugnazione del lodo, sotto il profilo della conformità a legge e della congruità della motivazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ove dovuto, al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 828 c.p.c.

    artt. 828 e segg. cod. proc. civ.

    norma che disciplina l’impugnazione per nullità del lodo arbitrale davanti alla Corte d’appello.

  • art. 829 c.p.c.

    art. 829, comma 3, cod. proc. civ.

    l’impugnazione per nullità del lodo è a critica limitata e consente il controllo solo per specifiche nullità ed errori di diritto nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 830 c.p.c.

    solo dopo l’eventuale annullamento del lodo nella fase rescindente è possibile il riesame del merito nella fase rescissoria.

  • art. 1362 c.c.

    violazione delle regole ermeneutiche di cui all'art. 1362 c.c.

    l’errore degli arbitri è stato ricondotto a un vizio ermeneutico nella lettura della volontà negoziale delle parti.

  • art. 1453 c.c.

    domanda di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453

    richiamato per escludere che il danno lamentato derivasse dalla domanda di risoluzione in sé, piuttosto che dalla diversa domanda ex art. 1489 c.c.

  • art. 1489 c.c.

    analoga domanda di cui all'art. 1489 cod. civ.

    richiamato come disciplina del caso di cosa gravata da oneri o diritti di terzi non apparenti, ritenuta dalla Corte d’appello applicabile alla fattispecie ricostruita.

  • art. 1218 c.c.

    norma richiamata nel terzo motivo come disposizione sulla responsabilità da inadempimento.

  • art. 1455 c.c.

    norma richiamata nel terzo motivo in tema di non scarsa importanza dell’inadempimento ai fini della risoluzione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    art.13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    riconosciuti i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale davanti alla Corte d’appello il sindacato è a critica vincolata e non consente una revisio prioris instantiae: il giudice può verificare solo la sussistenza delle nullità dedotte nei limiti dell’art. 829 c.p.c., non sostituire nel merito la decisione arbitrale.
  • La riqualificazione giuridica della fattispecie da parte della Corte d’appello è consentita se costituisce controllo dell’errore di diritto o di sussunzione commesso dagli arbitri, e in particolare se mira a verificare la corretta ricognizione della norma applicabile rispetto alla volontà negoziale delle parti.
  • In sede di legittimità, la Cassazione controlla la sola decisione resa sull’impugnazione del lodo, sotto il profilo della conformità a legge e della congruità della motivazione; non può essere richiesto un nuovo apprezzamento del fatto.
  • I motivi di ricorso che, sotto veste di violazione di legge, mirano in realtà a contestare la ricostruzione del fatto o la valutazione del merito sono inammissibili.
  • Quando il giudice di merito qualifica la fattispecie come vendita di cosa parzialmente altrui gravata da onere non apparente, il relativo scrutinio resta nell’alveo dell’interpretazione della volontà contrattuale e della corretta sussunzione giuridica, non integrando di per sé uno sconfinamento nel merito se fondato su errori ermeneutici del lodo.

Come è indicizzato

MaterieArbitratoCompravendita
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.