Cassazione Civile, Ordinanza n. 07552/2023 del 15/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2007 emesso a seguito di indagini bancarie. Il contribuente aveva impugnato l’atto sostenendo che alcuni versamenti fossero giustificati: una parte come finanziamenti ricevuti dal fratello, un’altra come restituzione di precedenti finanziamenti, e ulteriori somme in contanti come esito di giroconti e bonifici. La CTP aveva respinto il ricorso; la CTR Lombardia aveva confermato, ritenendo non idonea la documentazione prodotta a superare la presunzione legale di imponibilità delle movimentazioni bancarie, in particolare perché la documentazione relativa al presunto finanziamento del fratello non consentiva di individuare con precisione i beneficiari e quella relativa ai finanziamenti verso una società non chiariva le causali delle movimentazioni. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva violazione dell’art. 32 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente valutato le matrici degli assegni e le schede contabili, che avrebbero invece dimostrato la provenienza e la destinazione delle somme e quindi l’estraneità a operazioni imponibili.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere una diversa valutazione del merito delle prove già esaminate dai giudici di merito. Ha inoltre rilevato che non era deducibile un vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c. perché la sentenza impugnata era conforme a quella di primo grado (doppia conforme). Nel merito, la Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui, nelle indagini bancarie, l’Amministrazione assolve il proprio onere probatorio producendo i dati dei conti correnti e si determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve fornire una prova analitica e specifica della riferibilità di ogni movimentazione a operazioni non imponibili. La soccombenza ha comportato la condanna del ricorrente alle spese e il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
"presunzione legale sulla riferibilità dei movimenti bancari a operazioni imponibili"
nei procedimenti di accertamento delle imposte sui redditi fondati su indagini bancarie, i dati dei conti correnti soddisfano l’onere probatorio dell’Ufficio e spostano sul contribuente l’onere di dimostrare, in modo analitico e specifico, che le singole movimentazioni non siano imponibili
"violazione dell’art. 32 dpr 600/73 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c."
la deduzione di violazione di legge non può essere usata per sollecitare una rivalutazione del merito delle risultanze istruttorie
"trattandosi di c.d. doppia conforme"
il vizio motivazionale non era deducibile perché la decisione di appello confermava integralmente quella di primo grado
"principio della cd. 'perpetuatio' dell'ufficio di difensore"
la rinuncia al mandato comunicata dal difensore prima dell’udienza non spiega efficacia nel giudizio di cassazione se non vi è stata sostituzione del difensore, per la continuità della rappresentanza processuale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
"ulteriore importo a titolo di contributo unificato"
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo previsto dalla norma
Massime di principio
- Nelle controversie fondate su indagini bancarie ex art. 32 d.P.R. 600/1973, l’Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio mediante i dati emergenti dai conti correnti del contribuente, operando una presunzione relativa di imponibilità delle movimentazioni.
- Il contribuente può vincere la presunzione solo con prova contraria analitica e specifica, idonea a individuare per ciascun versamento la concreta estraneità a redditi imponibili; giustificazioni generiche o non puntualmente riferite alle singole operazioni non sono sufficienti.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito rimettere in discussione la valutazione di merito delle prove compiuta dal giudice di appello, se la censura è solo apparente violazione di legge ma mira in realtà a un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio.
- Il vizio di motivazione non è deducibile quando ricorra la doppia conforme tra primo e secondo grado, salvo specifiche condizioni non emerse nel caso deciso.
- La rinuncia al mandato del difensore, nel giudizio di cassazione, non paralizza di per sé il processo se non interviene sostituzione, per la permanenza dell’ufficio difensivo ai fini della prosecuzione del giudizio.
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