Cassazione Civile, Ordinanza n. 11579/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da domande proposte da numerosi medici che avevano frequentato scuole di specializzazione post lauream senza percepire remunerazione, chiedendo il risarcimento del danno per tardiva e incompleta attuazione nell’ordinamento interno delle direttive CEE 75/362, 75/363 e 82/76. Nel caso deciso in questa sentenza, il Tribunale aveva rigettato la domanda del medico che aveva frequentato la specializzazione in Medicina legale e delle assicurazioni per prescrizione, mentre la Corte d’appello di Roma aveva accolto il gravame ritenendo che i decreti ministeriali del 1991 e del 1998 avessero sostanzialmente riconosciuto, anche con effetti retroattivi, l’equipollenza della specializzazione ai fini del diritto alla remunerazione prevista dalla normativa eurounitaria. La Presidenza del Consiglio ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione delle direttive europee e delle norme interne richiamate, sostenendo che il diritto all’adeguata remunerazione e al correlato risarcimento sussiste solo per le specializzazioni espressamente contemplate dalle direttive o comunque comuni a più Stati membri, condizioni che non ricorrono per Medicina legale e delle assicurazioni. I medici ricorrenti in via incidentale hanno invece contestato la decorrenza della prescrizione, sostenendo che non potesse farsi decorrere dal 27 ottobre 1999 e che dovesse invece collocarsi in un momento successivo, quando si sarebbero chiarite le questioni di giurisdizione, azione esperibile, prescrizione e legittimazione passiva, invocando anche la necessità di rinvio pregiudiziale alla CGUE.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi. Ha accolto il ricorso principale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ritenendo infondata la condanna pronunciata dalla Corte d’appello nei confronti del medico resistente. Ha qualificato la fattispecie nel senso che la specializzazione in Medicina legale e delle assicurazioni non rientra negli elenchi delle direttive richiamate e che, comunque, l’eventuale successiva inclusione o equipollenza non può operare retroattivamente per fondare pretese risarcitorie per periodi anteriori. Ha inoltre affermato che, nei casi di medici esclusi dall’art. 11 della l. n. 370/1999, la prescrizione decennale del credito risarcitorio decorre dal 27 ottobre 1999. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dei medici, perché tardivo rispetto al termine lungo di impugnazione, computato in base alla data di deposito e non di notificazione, e comunque privo di fondamento alla luce del consolidato orientamento sulla prescrizione. Decidendo nel merito, ha rigettato la domanda risarcitoria del medico resistente, ha compensato integralmente le spese dei gradi di merito tra quest’ultimo e l’amministrazione, e ha condannato il controricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre agli ulteriori oneri contributivi previsti.
Norme richiamate
I ricorsi proposti contro la stessa sentenza vanno riuniti e trattati unitariamente.
Il ricorso per cassazione si propone con la notificazione, che rileva per stabilire l’ordine cronologico tra ricorso principale e incidentale.
Il deposito nei venti giorni è condizione di procedibilità del ricorso per cassazione.
Il controricorso e il ricorso incidentale devono essere depositati entro il termine previsto dopo la notificazione del ricorso principale.
Il ricorso incidentale è soggetto al regime del controricorso e ai relativi termini di deposito.
Il ricorso incidentale tardivo è ammesso solo per le parti contro le quali è proposta impugnazione o chiamate a integrare il contraddittorio; non opera per i litisconsorti facoltativi nel caso esaminato.
Il termine lungo di sei mesi decorre dalla pubblicazione della sentenza e rende tardivo il ricorso incidentale depositato oltre tale termine.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Consente alla Cassazione di decidere nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Il ricorso incidentale era comunque inammissibile perché la questione era coperta da orientamento consolidato della Corte.
art. 117 Cost.
Richiamato nel ricorso principale come parametro della lamentata violazione della normativa eurounitaria.
Richiamato nel ricorso principale quale norma sulla responsabilità contrattuale invocata in relazione al danno da tardivo recepimento.
artt. 5 e 7 direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE
Le direttive rilevano solo per le specializzazioni espressamente previste o equiparate secondo i relativi elenchi; la specializzazione in esame non vi rientra.
direttiva 82/76/CEE
Richiamata quale direttiva integrativa del sistema di remunerazione dei medici specializzandi.
direttiva 93/16/CEE
Ha coordinato la disciplina delle direttive precedenti, ma non ha introdotto nuovi obblighi quanto alla misura della remunerazione.
d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
Ha dato attuazione tardiva alla disciplina comunitaria e ha istituito la borsa di studio per i medici ammessi alle scuole di specializzazione dal 1991/1992.
d.m. 31 ottobre 1991
È atto di attuazione non retroattivo; l’eventuale inclusione di specializzazioni tra quelle conformi alle norme comunitarie non fonda diritti risarcitori per periodi anteriori.
d.m. 30 gennaio 1998
Richiamato dalla Corte d’appello come indice di equipollenza, ma la Cassazione esclude che possa attribuire effetti retroattivi alla pretesa.
l. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11
Ha riconosciuto una prestazione solo in favore dei medici beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo e ha fatto decorrere da tale data la prescrizione del credito risarcitorio per gli esclusi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Legittima il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti.
art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per la misura del contributo unificato dovuto.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi di rigetto/inammissibilità.
art. 4 l. 13 marzo 1958, n. 260
L’erronea evocazione di un diverso organo dello Stato non impedisce l’instaurazione del rapporto processuale ed è sanabile.
Massime di principio
- Il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive in materia di medici specializzandi sussiste solo per le specializzazioni espressamente previste dalle direttive o per quelle di cui sia allegata e provata una reale equipollenza di fatto tempestivamente rilevante.
- La successiva inclusione di una specializzazione in atti amministrativi o tabelle di equipollenza non ha efficacia retroattiva e non può fondare pretese risarcitorie per periodi anteriori in cui lo Stato non era tenuto a remunerare quella specifica scuola.
- Per i medici esclusi dall’ambito applicativo della disciplina riconosciuta dalla l. n. 370/1999, la prescrizione decennale del credito risarcitorio decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge, perché da quel momento il danneggiato ha certezza della definitiva mancata attuazione ulteriore da parte dello Stato.
- L’incertezza su giurisdizione, forma dell’azione o individuazione del giudice non impedisce di per sé il decorso della prescrizione, poiché il credito può essere fatto valere anche stragiudizialmente e gli eventuali errori processuali possono essere corretti con gli strumenti ordinari.
- In cassazione, il giudice di legittimità può qualificare giuridicamente i fatti in modo diverso da quello prospettato dalla parte e decidere nel merito se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
- Il ricorso incidentale successivo alla prima impugnazione deve rispettare il termine lungo di impugnazione e, nel nuovo regime processuale, la tempestività si valuta sul deposito; se proposto oltre il termine lungo, è inammissibile.
- L’impugnazione incidentale tardiva non è liberamente utilizzabile dai litisconsorti facoltativi evocati nel giudizio con notificazione ex art. 332 c.p.c., fuori dai casi espressamente previsti dall’art. 334 c.p.c.
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