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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02765/2024 del 30/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da una compravendita immobiliare che i giudici di merito hanno qualificato come dissimulazione assoluta. In primo grado il compratore era stato condannato, tra l'altro, alla restituzione dei frutti civili alla curatela fallimentare; in appello la decisione è stata solo parzialmente riformata, con riduzione dell'importo dovuto e rideterminazione della superficie dell'immobile da considerare. Gli eredi del compratore hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c. per mancata ammissione in appello di documenti asseritamente non nuovi, deducendo che il giudice d'appello avrebbe errato nel reputarli producibili prima; 2) violazione degli artt. 25 Cost. e 158 c.p.c. per asserita irregolare costituzione del giudice, poiché la causa era passata da una sezione civile ordinaria a quella fallimentare del medesimo Tribunale; 3) violazione dell'art. 2719 c.c. in tema di documenti in fotocopia, senza chiarire se e quando la questione fosse stata devoluta in appello; 4) violazione delle norme sulla simulazione assoluta, ma in sostanza contestando l'apprezzamento dei fatti e delle prove, anche mediante presunzioni; 5) violazione dei principi sulle presunzioni semplici ex artt. 2727 e 2729 c.c., mirando ancora una volta a una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti (tra cui protesti e contratto di locazione del bene).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza d'appello, fondata sulla producibilità tempestiva dei documenti in primo grado; il terzo motivo per difetto di specificazione sulla deduzione in appello; il quarto e il quinto motivo perché, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge, miravano in realtà a sollecitare una nuova valutazione di merito delle prove, preclusa in sede di legittimità, anche in presenza di doppia conforme. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché il passaggio della causa tra sezioni diverse del medesimo Tribunale non integra violazione del giudice naturale né nullità della costituzione del giudice. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    In appello la produzione documentale è preclusa se i documenti avrebbero potuto essere tempestivamente prodotti in primo grado; il motivo che non si confronta con questa specifica ratio è inammissibile.

  • art. 25 Cost.

    Non vi è violazione del giudice naturale quando la causa resta incardinata nel medesimo ufficio giudiziario, pur passando tra sezioni diverse dello stesso Tribunale.

  • art. 158 c.p.c.

    Il mutamento della sezione giudicante all'interno del medesimo ufficio non integra la dedotta nullità della costituzione del giudice.

  • art. 2719 c.c.

    La doglianza sui documenti in fotocopia è inammissibile se non specifica quando la questione sia stata devoluta al giudice d'appello.

  • artt. 1414 e 1415 ss. c.c.

    La censura non può essere trasformata in una nuova valutazione dei fatti e delle prove circa la simulazione, specie in presenza di decisioni conformi di merito.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    La critica all'uso delle presunzioni semplici non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito probatorio e dei fatti accertati.

  • art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve dedurre violazioni di legge effettive e non può essere usato per ottenere un terzo grado di merito.

  • art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, resta preclusa la censura che miri a sovvertire l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002

    Ricorrendone i presupposti, la Corte dà atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che denunci la violazione di norme processuali senza confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Il passaggio di una causa tra sezioni diverse dello stesso Tribunale non integra, di per sé, violazione dell'art. 25 Cost. né nullità della costituzione del giudice, ove l'ufficio giudiziario resti il medesimo.
  • Le censure che, sotto l'etichetta di violazione di legge, mirano in realtà a contestare l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono inammissibili in cassazione, specie se la sentenza impugnata è conforme a quella di primo grado.
  • La critica all'applicazione delle presunzioni semplici non può tradursi in una richiesta di nuova ponderazione del materiale istruttorio, perché la selezione e valutazione degli indizi appartiene al giudice di merito.
  • La deduzione di vizi relativi a documenti o prove deve indicare specificamente il momento di devoluzione della questione nei gradi di merito; in difetto, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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