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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39556/2023 del 29/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza del 22/09/2022 che lo condannava per il reato associativo (capo A), denunciando: errata applicazione degli artt. 627 e 628 c.p.p. e dell'art. 74 D.P.R. 309/1990; carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sua intraneità al sodalizio criminale (si sarebbe limitato allo sdoganamento e avrebbe ricevuto solo compensi per singole operazioni); uso di massime di esperienza infondate (la pretesa di un lauto compenso non prova adesione all'associazione); argomentazioni congetturali sul rapporto con i vertici, sull'assenza di utenze dedicate e su presunte incongruenze; e, infine, censurava la determinazione della pena e la confisca del denaro in cassaforte per presunta origine illecita senza adeguata motivazione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto la sentenza impugnata adeguatamente motivata e coerente con la precedente sentenza di primo grado (dando rilievo al principio della doppia conforme che integra le due decisioni). La Corte ha confermato che gli elementi probatori (intercettazioni, ripetuti contatti con i vertici, condivisione di informazioni riservate e ruolo funzionale nello sfruttamento del porto di Livorno) dimostrano la consapevole e stabile adesione del PARZIALE al sodalizio e il suo contributo effettivo all'organizzazione. Ha altresì ritenuto legittima la determinazione della pena, nella discrezionalità del giudice di merito, e fondata la confisca della somma rinvenuta in cassaforte in quanto riconducibile a profitti illeciti alla luce delle conversazioni e dell'inattendibilità delle giustificazioni offerte.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla determinazione del concorso di persone nel reato; la Corte non ha ritenuto fondata la rilettura fattuale proposta dal ricorrente e ha confermato l'applicazione in combinato con le norme sui reati di stupefacenti

  • art. 73 D.P.R. 309/1990

    Norma sui reati in materia di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che la confisca obbligatoria prevista dal comma 7-bis potesse essere applicata perché le intercettazioni e gli elementi di fatto dimostravano che il denaro era profitto di reato

  • art. 74 D.P.R. 309/1990

    Riferimento alla fattispecie di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto sussistente l'adesione all'associazione sulla base degli elementi probatori indicati

  • artt. 627 e 628 cod. proc. pen.

    Norme processuali in tema di motivazione e provvedimenti ablatori; la Corte ha ritenuto che la motivazione sull'avvenuta confisca fosse sufficiente e non viziata, avendo i giudici di merito esaminato e confutato le giustificazioni difensive

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Limite del sindacato di legittimità: la Corte ha ricordato che la Cassazione non può riesaminare il contenuto della prova ma solo verificare la logicità e completezza della motivazione

  • art. 133 e 133-bis cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha sottolineato la discrezionalità del giudice di merito e la sufficienza di motivazioni sintetiche se la pena non è straordinariamente superiore alla media edittale

Massime di principio

  • In reati associativi occorre dimostrare l'affectio societatis: non basta il contributo occasionale; è necessario provare una partecipazione consapevole e stabile con attività funzionali all'associazione (es. condivisione di informazioni riservate, ruolo operativo ripetuto)
  • La sentenza di Cassazione sul punto può rinviare chiedendo specificazioni; il giudice di merito deve indicare elementi concreti e non limitarsi a ricostruzioni generiche
  • Il controllo della Cassazione è limitato alla verifica della logicità e della completezza della motivazione; non è ammesso un nuovo apprezzamento del merito probatorio o la sostituzione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito
  • La confisca di somme può essere disposta se il collegamento con il profitto del reato risulta dal complesso probatorio anche per presunzioni gravi e concordanti (es. intercettazioni che dimostrano percezione di ingenti somme e assenza di spiegazioni credibili); l'onere di dimostrare la lecita provenienza grava sulla difesa quando il quadro indiziario è forte
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; è sufficiente una motivazione sintetica richiamando la gravità dei fatti salvo che la pena sia manifestamente sproporzionata rispetto alla misura media edittale
  • Quando vi siano prima e seconda decisione congruenti (doppia conforme) le motivazioni si integrano: la sentenza d'appello può riprendere ed aderire alle valutazioni del primo grado e la Corte di Cassazione valuta il complesso motivazionale unitario

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