Cassazione Penale, Sentenza n. 23300/2022 del 15/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi che, dopo aver revocato la sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità concessa con sentenza e ripristinato la pena originaria, aveva contestualmente concesso la sospensione condizionale della pena. Il Procuratore denunciava la violazione di legge (richiamando artt. 163 cod. pen. e 666 cod. proc. pen.) perché il Giudice dell'esecuzione non avrebbe dovuto concedere in sede esecutiva la sospensione condizionale quando il condannato aveva optato in sede di cognizione per la sanzione sostitutiva (art. 186, comma 9-bis, d.lgs. n. 285/1992), rinunciando così al beneficio, e perché il provvedimento sospensivo era stato adottato d'ufficio senza fondamento normativo in esecuzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore. Ha ritenuto che, salvo espressa previsione di legge, il giudice dell'esecuzione non possa alterare il giudicato formatosi in sede di cognizione e, quindi, non possa concedere la sospensione condizionale della pena quando il condannato ha scelto in precedenza la sanzione sostitutiva prevista dall'art. 186, comma 9-bis, d.lgs. n. 285/1992. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla parte che aveva concesso la sospensione condizionale della pena, eliminando tale beneficio; le altre statuizioni (revoca della sostitutiva e ripristino della pena) non sono state annullate e resta la comunicazione al Procura competente per l'esecuzione.
Norme richiamate
d.lgs. 20 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 9-bis
L'istanza per l'applicazione della sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità comporta, per la giurisprudenza citata e per la Corte, l'incompatibilità con la contemporanea concessione della sospensione condizionale della pena: chi opta per la sostitutiva rinuncia al beneficio della sospensione condizionale.
Richiamato dal ricorrente come norma rilevante ai fini del principio di intangibilità del giudicato e dei limiti alla modifica delle statuizioni di cognizione in sede esecutiva; la Corte ne utilizza il principio generale che impedisce interventi modificativi del giudicato se non previsti dalla legge.
codice di procedura penale, art. 666
Citato come riferimento normativo relativo ai poteri e alle modalità in cui il giudice dell'esecuzione può intervenire; la Corte evidenzia che non è consentito esercitare poteri d'ufficio in esecuzione al di fuori delle ipotesi previste (es.: artt. 671 e 673).
codice di procedura penale, artt. 671 e 673
Indicano le specifiche ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione può intervenire d'ufficio o esercitare poteri in sede esecutiva; la Corte ricorda che soltanto nelle ipotesi previste da tali articoli il giudice può assumere provvedimenti che incidono sulla esecuzione della pena.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 1, n. 21547/2020; Sez. 4, n. 30365/2015)
La giurisprudenza consolidata afferma il principio dell'intangibilità del giudicato e che il giudice dell'esecuzione, nel revocare la sanzione sostitutiva e ripristinare la pena, non può contestualmente concedere la sospensione condizionale se questa non era stata applicata in sede di cognizione e non è prevista espressamente dalla legge.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione non può modificare le statuizioni definitive adottate in sede di cognizione se non nei casi espressamente previsti dalla legge: il principio di intangibilità del giudicato prevale in esecuzione.
- La scelta del condannato per la sanzione sostitutiva prevista dall'art. 186, comma 9-bis, d.lgs. n. 285/1992 è incompatibile con la sospensione condizionale della pena: l'istanza per la sostitutiva equivale a rinuncia al beneficio della sospensione, salvo diversa previsione normativa.
- Non è legittimo che il giudice dell'esecuzione conceda d'ufficio benefici (come la sospensione condizionale) atti a modificare il contenuto del giudicato se tali poteri non trovano specifica copertura normativa (vanno valutati artt. 671 e 673 c.p.p. e simili disposizioni).
- Se in sede esecutiva si revoca una misura sostitutiva e si ripristina la pena originaria, non è possibile contestualmente conferire benefici che il giudice della cognizione non aveva concesso, a meno che la legge non lo consenta espressamente.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare tempestivamente, in sede di cognizione, tutte le richieste di benefici detentivi o sostitutivi: il mancato impulso in fase di cognizione rende in generale improba la loro acquisizione in fase esecutiva.
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