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Sentenza

Sentenza del 10/06/2024 n. 287 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte

Indebito utilizzo di un credito d'imposta - Spese sostenute per l'attività di cd. "Formazione 4.0

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'indebito utilizzo di un credito d'imposta per "Formazione 4.0" relativo all'anno 2020. L'Ufficio ha contestato la sussistenza del credito ritenendo inesistenti o incongrue le prestazioni formative dichiarate, sulla base di un verbale di accesso e di verifiche documentali. La contribuente ha prodotto un piano formativo, attestazioni e registri ma l'Amministrazione ha rilevato numerose anomalie: mandato al fornitore con compenso parametrato al credito (30% del credito), piano formativo posteriore alle date dei corsi, contenuti generici e non specifici alle tecnologie 4.0, corsi di livello basilare (Word, Excel, posta) non riconducibili agli ambiti di Industria 4.0, mancata indicazione di collocazione oraria concreta, presenze attestate con firme identiche (sospetto di falsificazione), assenza di prove di verifica dell'apprendimento e discrepanze temporali nelle attestazioni. Sul piano processuale il giudice ha ricordato che l'onere della prova spetta al contribuente (art.2697 c.c.) e che l'Ufficio non è precluso dall'eccepire l'inidoneità della documentazione durante il giudizio.

La decisione

La Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado: il credito di imposta è stato ritenuto inesistente per carenza probatoria e per l'inidoneità e incongruità della documentazione prodotta. È stata quindi confermata la legittimità dell'atto di recupero per l'importo contestato (circa €97.360) e l'applicazione della sanzione prevista dall'art.13, comma 5, D.lgs. 471/1997. La contribuente è stata altresì condannata alle spese del grado di appello, liquidate in €5.000,00. La Corte ha inoltre rigettato i motivi procedurali sulla presunta carenza di motivazione dell'atto impositivo.

Norme richiamate

  • Legge 27.12.2017 n.205 (art.1, commi 46-49)

    46. A tutte le imprese... è attribuito un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente... 47. Il credito d'imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario... 48. Sono ammissibili al credito d'imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0... 49. Non si considerano attività di formazione ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente...

    Il credito è limitato alle spese di personale per attività formative riconducibili specificamente alle tecnologie del Piano Industria 4.0; formazione ordinaria o obbligatoria è esclusa; previsto limite massimo e condizione di riconducibilità dei contenuti formativi.

  • Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4.5.2018 (art.4 e art.6)

    Art.4: Si considerano ammissibili al credito d'imposta le sole spese relative al personale dipendente impegnato come discente... Art.6: Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

    Solo il costo aziendale del personale discente/docente nelle ore effettive è ammissibile; serve certificazione di corretta rendicontazione da parte di revisore legale o revisore incaricato e conservazione di relazione, registri nominativi e documentazione probatoria.

  • D.Lgs. 18.12.1997 n.471 (art.13, comma 5)

    Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi... Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR 600/73 e all'art. 54-bis del DPR 633/72.

    Se il credito è inesistente (mancano i presupposti sostanziali) e l'inesistenza non è rilevabile con i controlli automatizzati/formali, si applica la sanzione aggravata (100-200%).

  • D.Lgs. 472/1997 (art.16, comma 2)

    Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

    L'atto impositivo può motivare 'per relationem' se riproduce il contenuto essenziale dell'atto richiamato; la mancata allegazione di tutti i documenti citati non comporta automaticamente nullità se la motivazione è chiara.

  • Codice civile (art. 2697 c.c.)

    L'onere della prova delle circostanze che costituiscono il fondamento del diritto spetta a chi agisce; quindi il contribuente deve provare la sussistenza del requisito per ottenere il beneficio fiscale.

  • DPR 29.9.1973 n.600 (artt. 36-bis, 36-ter) e DPR 26.10.1972 n.633 (art.54-bis)

    Riferimento ai controlli formali/automatizzati che, se idonei a rilevare l'inesistenza, portano ad una diversa qualificazione dell'illecito (credito non spettante anziché inesistente) con conseguente diversa applicazione sanzionatoria.

Massime di principio

  • L'onere probatorio sulla sussistenza del credito d'imposta grava interamente sul contribuente: conservare e produrre prove complete ed esaurienti è fondamentale.
  • Documentazione richiesta: piano formativo datato e predisposto prima dell'erogazione dei corsi, relazione illustrativa, registri nominativi firmati da discenti e docenti con firme non ripetute meccanicamente, orari e collocazione temporale delle lezioni, materiali didattici, test/valutazioni dell'apprendimento, fatture e pagamenti tracciabili, certificazione del revisore.
  • Le attività devono riguardare le tecnologie elencate dal Piano Industria 4.0 e non formazione informatica di base o obbligatoria: occorre che i contenuti siano specifici e riconducibili agli ambiti agevolati.
  • Contratti o piani di pagamento anomali (es. compensi parametrati alla monetizzazione del credito) sono indizi negativi e possono aggravare il sospetto di artificiosa rappresentazione.
  • Presenze e ore devono essere compatibili con l'effettiva prosecuzione dell'attività aziendale; numeri sproporzionati o incongruenze temporali destano sospetto.
  • La mancanza di prove di effettiva erogazione o la presenza di falsificazioni documentali comporta la negazione del beneficio e l'applicazione delle sanzioni aggravate (art.13, comma 5 D.lgs. 471/1997).
  • Per minimizzare il rischio: predisporre attestazioni e certificazioni preventive (revisore), conservare log del portale formativo, firme autografe con data/ora, copie degli strumenti di verifica dell'apprendimento e del materiale erogato, e richiedere consulenza legale e fiscale preventiva.

Testo integrale

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