Sentenza del 10/06/2024 n. 16100 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato, con un unico motivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 837/2016, depositata il 7 aprile 2016, che aveva rigettato l’appello comunale e confermato l’accoglimento della domanda di rimborso TARSU versata dalla contribuente per gli anni 2007-2011. La CTR aveva ritenuto illegittime le delibere tariffarie, da disapplicare, perché non distinguevano negli alberghi le camere dalle parti comuni in base alla diversa produzione di rifiuti. Il Comune ha dedotto la violazione degli artt. 61, 65, 68 e 69 del D.Lgs. n. 507/1993 e dell’art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992: la categoria degli esercizi alberghieri può essere assoggettata a una tariffa superiore a quella delle abitazioni, in ragione della maggiore capacità produttiva di rifiuti, senza suddividerla in base alla destinazione dei singoli spazi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso la causa nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente contro il diniego di rimborso: il rimborso TARSU per il 2007-2011 non è quindi riconosciuto. La Corte ha stabilito che la categoria alberghiera, considerata espressione di una omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e distinta dalle abitazioni, non deve essere suddivisa tra camere e parti comuni sulla base della diversa produttività dei singoli ambienti. Spese dei gradi di merito compensate; la contribuente intimata è stata condannata alle spese di Cassazione, liquidate in Euro 4.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 65
La tassa può essere commisurata, in relazione al "costo di smaltimento", alla potenzialità di produzione di rifiuti (ed alla loro qualità) ovvero alla quantità di rifiuti effettivamente prodotta dai detentori (art. 65, comma 1).
La tariffa TARSU può essere determinata sulla base della capacità potenziale di produzione dei rifiuti e della loro qualità, oppure della quantità effettivamente prodotta, tenendo conto del costo di smaltimento.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 68
Una volta legittimamente individuata la categoria degli esercizi alberghieri - quale categoria che non può che essere oggetto di considerazione unitaria siccome espressiva di una "omogenea potenzialità di rifiuti", in quanto tale distinta da quella riferibile agli immobili ad uso abitativo - non è, quindi, conforme al ripercorso assetto normativo una disarticolazione della categoria fondata (esclusivamente) su generici rapporti di affinità (con altra categoria), piuttosto che sui criteri legali di ripartizione del prelievo fiscale.
I Comuni classificano locali e attività in categorie o sottocategorie omogenee secondo la potenzialità di produzione dei rifiuti. È legittimo distinguere gli alberghi dalle abitazioni e applicare loro una tariffa maggiore; non è invece necessario suddividere la categoria alberghiera tra camere e parti comuni sulla sola base della diversa destinazione interna.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 69, comma 2
Con riferimento ai rapporti tra le tariffe, indicati tra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 69), si è, più specificamente, rilevato che detti rapporti vanno riferiti - piuttosto che alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata - alla "relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica".
La legittimità delle tariffe si verifica considerando il loro rapporto con i costi del servizio, distinti secondo la classificazione economica, e non richiedendo una specifica proporzione tra le tariffe delle diverse categorie.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7
La disposizione è indicata dal Comune tra le norme asseritamente violate, ma nel passaggio riportato la Corte non ne offre una specifica interpretazione né la applica autonomamente alla decisione.
Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3
La norma è il parametro processuale con cui il Comune ha denunciato in Cassazione la violazione e falsa applicazione di legge; la Corte esamina il motivo nel merito e lo accoglie.
Massime di principio
- Per la TARSU, la tariffa può basarsi sulla produzione potenziale di rifiuti e sul costo del servizio, senza che sia sempre necessario misurare i rifiuti effettivamente prodotti da ogni singolo utente.
- È legittimo applicare agli esercizi alberghieri una tariffa superiore a quella delle abitazioni, se la differenza riflette la loro maggiore capacità di produrre rifiuti.
- Una categoria di attività omogenea, come quella alberghiera, può essere trattata unitariamente: non è di per sé illegittimo applicare la stessa tariffa a camere e aree comuni, né è necessaria una suddivisione interna fondata soltanto sulla diversa funzione degli ambienti.
- La verifica delle tariffe deve concentrarsi sulla relazione tra tariffazione e costi del servizio, classificati economicamente; non basta contestare la differenza tra tariffe di categorie diverse senza dimostrare l’incoerenza rispetto a quei costi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 10 giu 2024Sentenza del 10/06/2024 n. 16033 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 10 giu 2024Sentenza del 10/06/2024 n. 16096 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 10 giu 2024Sentenza del 10/06/2024 n. 16104 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 10 giu 2024Sentenza del 10/06/2024 n. 16105 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 10 giu 2024Sentenza del 10/06/2024 n. 392 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
- Sentenza · 10 giu 2024Sentenza del 10/06/2024 n. 499 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →