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Sentenza

Sentenza del 10/06/2024 n. 16096 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 65, 68 e 69 del D.Lgs. n. 507/1993 e dell’art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992. Contestava che le tariffe TARSU applicate agli alberghi fossero illegittime perché non distinguevano, all’interno della struttura, le camere dalle aree comuni. Sosteneva che la categoria degli esercizi alberghieri potesse essere trattata unitariamente e assoggettata a una tariffa superiore a quella delle abitazioni, in ragione della sua maggiore capacità, anche potenziale, di produrre rifiuti, e che i rapporti tariffari dovessero essere valutati in relazione ai costi del servizio e alla loro classificazione economica.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassato la sentenza n. 837/2016 della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata il 7 aprile 2016, e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della contribuente contro il diniego di rimborso della TARSU versata per gli anni 2007-2011. Ha stabilito che la categoria degli esercizi alberghieri, distinta da quella delle abitazioni per la sua omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, non deve essere suddivisa in base alla destinazione delle singole zone dell’albergo, come camere e aree comuni. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; la contribuente intimata è stata condannata alle spese di Cassazione, liquidate in 4.500 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 65, commi 1 e 2

    La tassa può essere commisurata, in relazione al "costo di smaltimento", alla potenzialità di produzione di rifiuti (ed alla loro qualità) ovvero alla quantità di rifiuti effettivamente prodotta dai detentori.

    La TARSU può essere determinata sulla base della produzione effettiva oppure di una stima della capacità di produrre rifiuti, rapportando il prelievo al costo del servizio; non è necessario misurare in ogni caso i rifiuti realmente prodotti da ciascun contribuente.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 68, commi 1 e 2, lettera c)

    La classificazione in categorie (ed eventuali sottocategorie) dei produttori di rifiuti - operata in relazione ad una "omogenea potenzialità di rifiuti" - va articolata tenendo conto di "gruppi di attività o di utilizzazione" che, "in via di massima", fanno riferimento (anche) a "locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri".

    Il Comune individua categorie tariffarie sulla base dell’omogeneità della potenzialità di produzione dei rifiuti e dei gruppi di attività previsti dalla legge. Gli esercizi alberghieri possono costituire una categoria unitaria distinta dalle abitazioni; non è richiesta una suddivisione interna tra camere e spazi comuni.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 69, comma 2

    Con riferimento ai rapporti tra le tariffe, indicati tra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 69), detti rapporti vanno riferiti - piuttosto che alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata - alla "relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica".

    La legittimità della deliberazione tariffaria va verificata considerando il rapporto tra tariffe e costi del servizio, distinti secondo la loro classificazione economica, e non soltanto confrontando le tariffe applicate alle diverse categorie.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7

    La disposizione è indicata dal Comune tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non ne formula una specifica interpretazione né la utilizza come fondamento autonomo della decisione.

  • Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale in base alla quale il Comune ha denunciato in Cassazione la violazione e falsa applicazione di legge; la Corte ha esaminato e accolto il motivo.

Massime di principio

  • Nel regime TARSU descritto dalla decisione, la tariffa può fondarsi sulla capacità potenziale di produrre rifiuti, oltre che sulla quantità effettivamente prodotta, purché il criterio sia collegato ai costi del servizio.
  • Gli alberghi possono essere classificati unitariamente e assoggettati a una tariffa superiore a quella delle abitazioni quando la maggiore capacità di produzione dei rifiuti giustifica tale differenza. Non occorre suddividere la struttura in camere e aree comuni.
  • La tariffa deve essere verificata rispetto alla relazione con i costi del servizio e alla classificazione economica di questi ultimi; non è sufficiente contestare la differenza tra le tariffe di categorie diverse.
  • La distinzione interna a una categoria omogenea non può basarsi soltanto su generiche affinità o sulla diversa destinazione di singoli spazi: deve trovare fondamento nei criteri legali di classificazione e di ripartizione del costo del servizio.

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