Sentenza del 10/06/2024 n. 392 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
IVA - Sanzioni - Applicabilità reverse charge a non residenti per prestazioni rese o ricevute per il tramite di stabile organizzazione in Italia - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'atto di contestazione/irrogazione di sanzione per l'illegittima applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge) da parte della ricorrente relativamente a prestazioni denominate "success free" o "pax incentive" fatturate da una società non residente (R. D. - Irlanda). L'Ufficio aveva ritenuto che tali prestazioni fossero state effettivamente eseguite dalla stabile organizzazione italiana della società irlandese (R. D. B.), rendendo obbligatoria la fatturazione/registrazione in Italia e l'esclusione del reverse charge, con conseguente irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 6 D.Lvo 471/97.
La decisione
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo ha accolto l'appello della società S. Spa e ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che, ai fini dell'esclusione del reverse charge ex art. 17 c.4 DPR 633/72 (integrato dall'art. 53.2 del Reg. UE 282/2011), occorra che la stabile organizzazione in Italia sia effettivamente «parte sostanziale» del rapporto e disponga di una struttura adeguata di uomini e mezzi e di poteri decisionali per eseguire le prestazioni contestate. Nel caso di specie la S. ha documentato che la branch italiana svolgeva solo servizi aeroportuali a terra e non aveva poteri decisionali né struttura idonea per le prestazioni "success fee"; pertanto la fatturazione dalla casa madre estera e l'applicazione del reverse charge risultavano legittime. Conseguentemente è stato escluso l'illecito sanzionabile (art. 6 c.8 D.Lvo 471/97) e l'appello dell'Ufficio è stato rigettato. Spese compensate.
Norme richiamate
DPR 26/10/1972 n. 633, art. 17 comma 4
Il meccanismo dell'inversione contabile non si applica per prestazioni effettuate da o nei confronti di soggetti non residenti qualora le stesse siano rese o ricevute per il tramite di stabile organizzazione esistente in Italia
La norma esclude il reverse charge quando le prestazioni sono effettivamente eseguite o ricevute tramite una stabile organizzazione italiana che sia parte sostanziale e operativa del rapporto.
Regolamento di Esecuzione (UE) 282/2011, art. 53 par. 2
Presunzione di regola che la stabile organizzazione sia estranea alla partecipazione alla prestazione di servizi
Il regolamento contiene una presunzione che la S.O. non partecipi alle prestazioni; tale presunzione è però relativa e può essere superata con prova contraria che la S.O. abbia partecipato concretamente alla prestazione.
Direttiva 77/388/CEE (sesta direttiva), art. 9 comma 1
Definizione di stabile organizzazione ai fini IVA
Utilizzata per definire la nozione di stabile organizzazione e valutare se la branch costituisca un centro autonomo di attività rilevante ai fini IVA.
D.Lvo 18/12/1997 n. 471, art. 6 comma 8
Sanzione per omessa o errata applicazione del meccanismo dell'inversione contabile
L'articolo disciplina la fattispecie sanzionatoria contestata; la Corte ha ritenuto che non sussistessero né l'elemento oggettivo né soggettivo dell'illecito quando la scelta di applicare il reverse charge era ragionevole e fondata su elementi oggettivi.
D.Lvo 18/12/1997 n. 471, art. 6 comma 9-bis.2
Modalità di determinazione e riduzione della sanzione in presenza di specifiche condizioni
Richiamato in primo grado per la quantificazione della sanzione; in sede d'appello la decisione sull'insussistenza dell'illecito ha reso le questioni sanzionatorie assorbite.
L. 27/07/2000 n. 212 (Statuto del contribuente), art. 10 comma 3
Esonero sanzionatorio per violazioni formali quando l'imposta sia comunque stata assolta
L'Ufficio aveva invocato la norma in favore della sanzione, mentre la Corte ha osservato che, non essendo emerso un debito d'imposta né colpa, la fattispecie tendeva ad assumere carattere di mera formalità.
D.Lvo 18/12/1997 n. 472, art. 5 comma 1 e art. 6
Richiamate dalle parti in tema di illecito e responsabilità; la Corte ha valutato l'assenza dell'elemento soggettivo della colpa nella condotta della ricorrente.
Massime di principio
- Il reverse charge ex art. 17 c.4 DPR 633/72 non si applica automaticamente quando esiste una stabile organizzazione in Italia: è necessario verificare se la S.O. sia effettivamente parte sostanziale della prestazione e abbia struttura, mezzi e poteri per eseguirla.
- La presunzione contenuta nell'art. 53.2 del Reg. UE 282/2011 (secondo cui la S.O. è di regola estranea alla prestazione) è relativa e può essere superata con prove fattuali che dimostrino la partecipazione concreta della S.O.
- Non è decisivo che il pagamento sia effettuato tramite compensazione con importi dovuti alla S.O.; rileva chi effettivamente esegue e dispone della struttura e dei poteri decisionali per la prestazione.
- L'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare che la branch ha materialmente e decisamente partecipato alla prestazione contestata per escludere il reverse charge; valutazioni puramente formali non sono sufficienti.
- Se il contribuente ha applicato il reverse charge in presenza di elementi concreti che giustificano tale scelta e l'IVA è comunque stata assolta, può mancare l'elemento soggettivo della colpa e l'illecito sanzionatorio non è integrato.
- La fattispecie va valutata caso per caso: la mera esistenza formale di una stabile organizzazione non comporta automaticamente l'applicabilità del regime IVA ordinario in luogo del reverse charge.
- Documentazione probatoria sulla struttura, sul personale e sui poteri decisionali della S.O. in Italia è centrale per decidere l'applicabilità del reverse charge; le prove contrarie alla presunzione UE possono ribaltare la qualificazione fiscale dell'operazione.
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