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Sentenza

Sentenza del 10/06/2024 n. 16105 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

UniCredit aveva chiesto l’11 novembre 2009 il rimborso della maggiore IRES versata per il 2004, conseguente alla deduzione forfettaria del 10% dell’IRAP prevista dall’art. 6 del D.L. n. 185/2008. Dopo il rimborso del capitale, pari a 303.579 euro, avvenuto il 16 luglio 2015, l’Agenzia aveva corrisposto in corso di giudizio 34.542 euro di interessi, ma UniCredit reclamava ulteriori 33.421,65 euro per il periodo precedente, decorrente dai versamenti. La CTP aveva respinto il ricorso e la CTR aveva confermato. In cassazione UniCredit ha proposto due motivi: il primo denunciava la nullità della sentenza della CTR per motivazione apparente, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992, poiché non aveva spiegato la decisione sulla decorrenza degli interessi; il secondo è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: la CTR aveva ignorato l’unico punto ancora controverso, ossia la decorrenza degli interessi, limitandosi ad aderire alla decisione di primo grado e a richiamare genericamente la meccanizzazione dei conteggi e la distinzione tra rimborso e interessi. Non era quindi possibile ricostruire il percorso logico della decisione e la motivazione è stata ritenuta apparente. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte non ha deciso nel merito se e da quando siano dovuti gli ulteriori interessi.

Norme richiamate

  • Art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992

    Non esiste dunque alcuna possibilità di ricostruire l'iter logico seguito dai giudici d'appello per giungere alla loro decisione, e pertanto la sentenza risulta nulla per motivazione parvente.

    La decisione deve rendere riconoscibile il percorso logico seguito dal giudice, in particolare sul punto effettivamente controverso. L’adesione generica alla decisione precedente e il richiamo a elementi che non rispondono alla questione sottoposta non bastano: la motivazione è apparente e la sentenza è nulla.

Massime di principio

  • Quando resta controverso un punto specifico e decisivo, il giudice deve affrontarlo in modo comprensibile e spiegare perché accoglie o respinge la relativa domanda; formule generiche o il mero rinvio alla decisione di primo grado non sono sufficienti se non consentono di ricostruire il ragionamento.
  • La cassazione per motivazione apparente non comporta automaticamente il riconoscimento del diritto sostanziale rivendicato: se il merito non è stato deciso, la causa viene rinviata affinché il giudice competente esamini la questione e provveda anche sulle spese.

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