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Sentenza

Sentenza del 10/06/2024 n. 16104 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'avviso di accertamento Tares per l'anno 2013, emesso dal Comune nei confronti del contribuente in relazione a un esercizio alberghiero. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto l'impugnazione dell'avviso e la Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza n. 549 depositata il 1° marzo 2017, aveva rigettato l'appello comunale, ritenendo che l'imposizione dovesse essere collegata a un minimo di effettivo utilizzo del servizio, assente nel caso concreto. Il Comune ha proposto quattro motivi: violazione dell'art. 113 c.p.c., per avere la decisione applicato un criterio equitativo anziché le norme tributarie; violazione dell'art. 14, commi 3 e 8, del D.L. n. 201/2011, sostenendo che il presupposto Tares è l'occupazione o detenzione di locali suscettibili di produrre rifiuti e che la scelta di non usare il servizio non esclude il tributo; violazione dell'art. 14, commi 9 e 11, del medesimo decreto, del D.P.R. n. 158/1999 e dell'art. 16 del regolamento comunale, contestando il criterio del minimo utilizzo e rilevando che la riduzione per uso stagionale richiedeva apertura non superiore a 183 giorni e prova dei relativi requisiti; infine, omessa o contraddittoria motivazione ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. A.A. aveva inoltre eccepito l'inammissibilità del ricorso, eccezione respinta dalla Corte.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità del controricorrente: nei ricorsi tributari la mancata produzione del fascicolo di parte non determina di per sé improcedibilità, quando gli atti sono acquisiti al fascicolo d'ufficio e non vi è una concreta mancanza di documenti indispensabili. Ha accolto il quarto motivo, ritenendo che la sentenza d'appello fosse priva di una motivazione idonea: la sola adesione alla decisione di primo grado e il richiamo al «minimo di effettivo utilizzo» non esponevano le ragioni della conferma né consentivano di verificare l'esame dei motivi d'appello e dei relativi presupposti giuridici e fattuali. I primi tre motivi sono stati dichiarati assorbiti, senza decisione sul merito delle questioni Tares. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame motivato; anche le spese del giudizio di cassazione sono state rimesse al giudice di rinvio. Non è quindi stata definitivamente stabilita la debenza o l'esenzione dalla Tares.

Norme richiamate

  • Art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Secondo un consolidato orientamento interpretativo della Corte, la sentenza pronunziata in sede di gravame è legittimamente motivata per relationem ove il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto.

    La motivazione per relationem è ammissibile se il giudice d'appello indica, anche sinteticamente, le ragioni per cui conferma la decisione e consente di ricostruire il percorso logico in rapporto ai motivi d'impugnazione. È invece insufficiente la mera adesione alla pronuncia di primo grado, senza mostrare che i motivi d'appello siano stati esaminati e valutati.

  • Art. 25, secondo comma, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    per i ricorsi avverso le sentenze delle commissioni tributarie, la indisponibilità dei fascicoli delle parti (i quali, ex art. 25, secondo comma, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono restituiti solo al termine del processo) comporta la conseguenza che la parte ricorrente non è onerata, a pena di improcedibilità ed ex art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., della produzione del proprio fascicolo

    Nel processo tributario i fascicoli di parte restano acquisiti a quello d'ufficio durante il giudizio; perciò, nel ricorso per cassazione, la parte non deve produrre nuovamente il proprio fascicolo quando questo è già acquisito agli atti e ne è stata chiesta la trasmissione.

  • Art. 369, secondo e terzo comma, c.p.c.

    la stessa omessa menzione, nel ricorso per cassazione, del deposito degli atti e dei documenti di cui all'art. 369, comma 1, nn. 2 e 3, cod. proc. civ. ovvero della avvenuta richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio non determina l'improcedibilità del ricorso stesso, potendo questa conseguire soltanto ad una deficienza di carattere sostanziale consistente nella effettiva mancanza degli atti indispensabili ai fini della decisione nell'incarto processuale e nell'indispensabilità del loro esame ai fini della decisione.

    L'omessa indicazione formale del deposito o della richiesta di trasmissione del fascicolo non comporta automaticamente l'improcedibilità. Questa ricorre se mancano effettivamente nel fascicolo processuale atti indispensabili alla decisione e il loro esame è necessario.

Massime di principio

  • Una sentenza d'appello può motivare per relationem, ma deve rendere riconoscibili le ragioni della conferma e il confronto con i motivi d'impugnazione; una formula assertiva o un richiamo generico alla decisione precedente non bastano.
  • Se la motivazione d'appello non permette di comprendere quali fatti e norme sostengano la decisione, la cassazione può intervenire per difetto di motivazione senza decidere le questioni sostanziali: i motivi assorbiti dovranno essere riesaminati dal giudice di rinvio.
  • Nel ricorso per cassazione in materia tributaria, l'assenza di una menzione formale della produzione documentale non determina da sola l'improcedibilità; conta la presenza effettiva nel fascicolo degli atti indispensabili.
  • Questa decisione non stabilisce se l'effettivo utilizzo del servizio o la mera detenzione dell'immobile determini la debenza della Tares: tali questioni sono rimaste assorbite e devono essere valutate nel giudizio di rinvio.

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