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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28327/2025 del 24/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato il ricorso e ha confermato la sentenza di appello che aveva dichiarato inefficaci nei confronti del creditore gli atti di donazione e di trasferimento dell'usufrutto posti in essere dai debitori. Ha inoltre condannato i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Un ex dipendente aveva convenuto in giudizio i propri ex datori di lavoro e i figli di questi ultimi, deducendo che alcuni atti di donazione e trasferimento di usufrutto, compiuti nel 2008 in favore dei figli, avevano depauperato il patrimonio dei disponenti e pregiudicato la soddisfazione di crediti da differenze retributive maturati nel corso di un rapporto di lavoro svolto tra il 1982 e il 2008. Il Tribunale aveva rigettato la domanda revocatoria ritenendo che il credito fosse successivo agli atti e che non fosse provata la dolosa preordinazione. La Corte d'appello aveva invece accolto la revocatoria, affermando che l'anteriorità del credito va riferita al momento della sua insorgenza e non a quello dell'accertamento giudiziale. Con il ricorso per cassazione i donatari censuravano, da un lato, la violazione dell'art. 2901 c.c., sostenendo che il credito litigioso sarebbe soltanto un'aspettativa fino alla sua accertabilità in giudizio; dall'altro, denunciavano la violazione dell'art. 2697 c.c. per mancata prova rigorosa del consilium fraudis e del periculum damni. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi, ribadendo che il credito litigioso è idoneo a fondare l'azione revocatoria e che, per i crediti sorti anteriormente all'atto, è sufficiente la scientia damni del debitore, non essendo richiesta la prova della dolosa preordinazione.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Per l'azione revocatoria ordinaria è sufficiente che il credito sia sorto prima dell'atto dispositivo; il credito litigioso è comunque idoneo a legittimare l'azione, e l'anteriorità va verificata con riguardo al momento di insorgenza del credito, non a quello del suo accertamento giudiziale.

  • art. 2697 c.c.

    Il riparto dell'onere probatorio dipende dal momento di insorgenza del credito: quando il credito è anteriore all'atto impugnato, il creditore deve provare la scientia damni del debitore, non la dolosa preordinazione dell'atto.

  • art. 360 c.p.c.

    I ricorrenti hanno denunciato violazione di legge; la Corte ha ritenuto infondate le censure prospettate sotto tale parametro.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Il controricorrente ha resistito anche mediante memoria illustrativa depositata in vista della camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002

    Ricorrendone i presupposti processuali, è stato disposto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico dei ricorrenti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocatoria ordinaria, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto di disposizione deve essere accertato con riferimento al momento in cui il credito nasce, non al momento in cui viene giudizialmente accertato.
  • Anche un credito litigioso o contestato può essere idoneo a fondare l'azione revocatoria, se il relativo rapporto giuridico è già sorto prima dell'atto impugnato.
  • Quando l'atto dispositivo è successivo al sorgere del credito, il creditore attore non deve provare la dolosa preordinazione dell'atto alla frode, ma soltanto la consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie.
  • Nel caso di crediti da rapporto di lavoro maturati nel tempo, il credito si considera sorto progressivamente durante lo svolgimento della prestazione, e non solo al momento della sentenza che lo liquida o lo accerta.
  • L'accertamento della consapevolezza del debitore e del pregiudizio alle ragioni del creditore costituisce apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione se sorretto da adeguata motivazione.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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