Sentenza del 09/05/2018 n. 11063 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la tassazione Irpef 2004 della plusvalenza che M.E. avrebbe realizzato, senza dichiararla, vendendo una quota di un terreno. L’Agenzia aveva calcolato la plusvalenza assumendo come corrispettivo il valore del terreno accertato ai fini dell’imposta di registro, superiore al prezzo indicato nel contratto. La CTR del Lazio, con sentenza n. 241/22/11 del 20 luglio 2011, aveva annullato la pretesa, osservando che il prezzo contrattuale era stato confermato nei giudizi relativi all’accertamento dell’imposta di registro e che non vi erano prove sufficienti per presumere un corrispettivo maggiore. L’Agenzia ha impugnato tale decisione in Cassazione con quattro motivi: ha sostenuto che il valore accertato ai fini del registro fosse sufficiente a fondare la rettifica Irpef in assenza di prova contraria del contribuente; ha contestato l’utilizzabilità delle sentenze del giudizio sul registro, perché rese nei confronti dell’acquirente e impugnate per Cassazione; ha denunciato la mancata sospensione del processo in attesa della definizione di quel giudizio; e ha dedotto la nullità della sentenza per difetto di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha giudicato infondato il primo motivo, applicando retroattivamente l’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 147 del 2015: per le cessioni immobiliari, il maggior corrispettivo non può essere presunto soltanto sulla base del valore, anche se accertato o definito, ai fini dell’imposta di registro o delle imposte ipotecaria e catastale. È quindi superato il precedente orientamento che poneva a carico del contribuente l’onere di provare di avere venduto a un prezzo inferiore al valore di mercato accertato ai fini del registro. Gli altri tre motivi sono rimasti assorbiti. Nessuna pronuncia sulle spese, poiché M.E. non si è costituito. La decisione è stata deliberata il 5 aprile 2018 e depositata il 9 maggio 2018.
Norme richiamate
D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 5, comma 3
gli artt. 58, 68, 85 e 86 del T.U. imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 5, 5-bis, 6 e 7, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347
La norma, qualificata come interpretazione autentica, esclude che il valore determinato ai fini dell’imposta di registro, anche se definitivo, basti da solo a presumere un corrispettivo maggiore nella determinazione della plusvalenza tassabile.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2
questa Corte ha ripetutamente affermato che la disposizione di cui al D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, ponendosi espressamente come norma d'interpretazione autentica, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 1, comma 20, è applicabile retroattivamente
La Corte richiama la disciplina dello Statuto del contribuente per riconoscere natura interpretativa autentica alla disposizione e applicarla retroattivamente anche alle controversie già iniziate sotto la disciplina precedente. Nel testo riportato il riferimento è al comma 20.
Massime di principio
- Nelle cessioni immobiliari, il valore accertato ai fini dell’imposta di registro non dimostra, da solo, che il venditore abbia incassato un corrispettivo maggiore di quello dichiarato ai fini delle imposte sui redditi.
- La regola interpretativa del D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, è stata applicata retroattivamente anche alle controversie già pendenti; non opera quindi, per queste fattispecie, la precedente presunzione che trasferiva sul contribuente l’onere di provare un prezzo inferiore al valore di mercato accertato.
- La decisione non esclude che un corrispettivo maggiore possa essere provato con elementi ulteriori: esclude soltanto che la presunzione sia fondata unicamente sul valore rilevante ai fini del registro.
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