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Sentenza

Sentenza n. 6976/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento degli atti e dei provvedimenti con cui è stata asseritamente autorizzata l'installazione di una SRB per la telefonia mobile ex art. 44 CCE nel Comune di Guidonia Montecelio, in via Caio Plinio II e di ogni altro atto, conseguente, connesso o collegato;

Giustizia amministrativa202511774

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento formatosi per silentium con cui è stata autorizzata l’installazione di una stazione radio base per telefonia mobile in via Caio Plinio II, nel Comune di Guidonia Montecelio

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (residenti vicini)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, trasponendo in sede giurisdizionale un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, hanno impugnato l’autorizzazione tacita alla realizzazione di una stazione radio base richiesta da Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. ai sensi degli artt. 43, 44 e 49 del d.lgs. n. 259/2003. Hanno dedotto la propria legittimazione e il proprio interesse in quanto residenti o domiciliati in immobili adiacenti all’impianto, prospettando pregiudizi alla salute, all’ambiente circostante e al valore degli immobili. Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 e dell’art. 2, comma 9-ter, l. n. 241/1990, sostenendo che il silenzio-assenso non si sarebbe formato a causa del parere contrario espresso dall’Area urbanistica comunale nell’ambito della conferenza di servizi. Il secondo motivo deduceva la violazione delle disposizioni costituzionali e legislative in materia di motivazione, tutela del territorio e procedimento amministrativo, nonché irragionevolezza e insufficienza dell’istruttoria: il Comune, dopo avere individuato con il regolamento antenne siti preferenziali e dopo avere espresso un parere negativo sulla localizzazione dell’impianto, avrebbe dovuto adottare un provvedimento negativo oppure esplicitare le ragioni del superamento delle criticità rilevate. Era stata inoltre proposta domanda risarcitoria.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni di inammissibilità sollevate da Inwit. La vicinanza degli immobili all’impianto, unitamente alla prospettazione di possibili pregiudizi alla salute, all’ambiente e al valore patrimoniale, è stata ritenuta sufficiente a radicare l’interesse a ricorrere; la concreta sussistenza dei pregiudizi riguarda il merito. È stata altresì ritenuta ammissibile la proposizione di un ricorso collettivo, poiché le domande avevano identico oggetto, riguardavano i medesimi atti e motivi e non emergevano conflitti di interesse, neppure potenziali. Il primo motivo è stato respinto: il parere contrario dell’Area urbanistica comunale, fondato su criteri localizzativi quali il piano antenne, la presenza di siti preferenziali alternativi e la vicinanza a un edificio sensibile, non proveniva da un’amministrazione preposta alla tutela paesaggistico-territoriale in senso proprio e non esercitava poteri di tutela paesaggistica. Pertanto, non costituiva un dissenso idoneo a impedire la formazione del silenzio-assenso previsto dall’art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003. Il secondo motivo è stato invece accolto. Anche quando il titolo si forma per silenzio-assenso, l’amministrazione deve rispettare i principi di completezza dell’istruttoria, non contraddittorietà, comprensibilità e ragionevolezza dell’azione amministrativa. In presenza di un articolato parere negativo sulla localizzazione, l’amministrazione procedente avrebbe dovuto dare conto, almeno negli atti endoprocedimentali, delle ragioni per cui intendeva superare i rilievi formulati da un altro organo comunale. Non era quindi ammissibile che l’unica esternazione dell’ente sul merito fosse un parere negativo e che, in assenza di ulteriori attività istruttorie o spiegazioni, il procedimento producesse un esito positivo per silentium. Il provvedimento tacito è stato annullato. La domanda risarcitoria è stata rigettata per totale carenza di sostegno probatorio. Il Comune e Inwit sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori, nonché alla refusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 44 d.lgs. 259/2003

    «Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli [...] e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.»

    Il dissenso ostativo alla formazione del silenzio-assenso deve provenire da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali e deve riguardare l’esercizio di una funzione di tutela in senso proprio; non è sufficiente un parere comunale fondato sulla generale funzione urbanistica e su criteri localizzativi.

  • art. 2, comma 9-ter, l. 241/1990

    È richiamato dall’art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003 per i casi di dissenso qualificato in assenza di determinazione decisoria finale nel termine previsto.

  • artt. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies l. 241/1990

    Le disposizioni sulla conferenza di servizi si applicano al procedimento autorizzatorio per l’installazione dell’infrastruttura, con il dimezzamento dei termini previsto dall’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il dovere di motivazione e i principi di completezza istruttoria, non contraddittorietà e comprensibilità dell’azione amministrativa impongono all’amministrazione di spiegare, almeno negli atti endoprocedimentali, il superamento di un parere negativo articolato, anche quando il titolo finale si forma per silentium.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    È richiamato in relazione allo scambio di memorie e repliche nel giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce la base normativa, insieme agli artt. 5 e 6 del regolamento UE 2016/679, per l’oscuramento delle generalità delle parti.

Massime di principio

  • Nel procedimento autorizzatorio per l’installazione di una stazione radio base, il dissenso che impedisce la formazione del silenzio-assenso deve provenire da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali e deve essere espressione di una funzione di tutela in senso proprio; il dissenso del Comune fondato sulla generale funzione urbanistica e su criteri localizzativi non è, di per sé, ostativo.
  • La formazione del silenzio-assenso non esonera l’amministrazione dal rispetto dei principi di completezza dell’istruttoria, non contraddittorietà, ragionevolezza e comprensibilità dell’azione amministrativa.
  • Quando, nel corso del procedimento, un organo dell’amministrazione esprime un parere negativo articolato sulla localizzazione dell’intervento, l’amministrazione procedente deve esplicitare, almeno negli atti endoprocedimentali, le ragioni per cui intende superare quei rilievi; non è sufficiente che il procedimento si concluda positivamente per silenzio senza ulteriori attività istruttorie o spiegazioni.
  • La residenza o il domicilio in immobili immediatamente prossimi all’intervento, accompagnati dalla prospettazione di possibili pregiudizi alla salute, all’ambiente o al valore patrimoniale, è sufficiente a radicare l’interesse a ricorrere; la concreta fondatezza dei pregiudizi dedotti attiene al merito.
  • Il ricorso collettivo è ammissibile quando le domande hanno identico oggetto, sono rivolte contro i medesimi atti e motivi e non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziali, tra i ricorrenti.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioTermini del procedimento e silenzioMotivazione del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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