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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15956/2025 del 14/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda una dipendente del servizio sanitario pubblico che aveva chiesto, davanti al tribunale, il conferimento di un incarico dirigenziale di rilevante professionalità e il pagamento della retribuzione di posizione aziendale correlata alle mansioni dirigenziali effettivamente svolte sin dall'assunzione; in subordine, aveva domandato il risarcimento del danno per il mancato conferimento dell'incarico. Il tribunale aveva accolto in parte la domanda economica, riconoscendo la retribuzione di posizione variabile nei limiti della prescrizione, valorizzando l'effettivo svolgimento dell'incarico e la disciplina contrattuale e regolamentare aziendale. La corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione negando il diritto alla retribuzione variabile, ritenendo non completato l'iter di graduazione delle funzioni dirigenziali e quindi mancante l'atto di macro-organizzazione necessario. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) motivazione apparente e omesso esame del regolamento di graduazione delle funzioni; 2) violazione delle norme di legge e di CCNL sul diritto all'incarico dirigenziale e sul correlato trattamento economico, sostenendo che l'omesso completamento degli atti organizzativi non potesse eliminare il diritto all'incarico; 3) nullità per omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria; 4) ulteriori vizi di motivazione e omesso esame di fatti decisivi. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, affermando che non esiste un diritto automatico e perfetto all'incarico e al corrispondente trattamento economico, poiché l'attribuzione degli incarichi dirigenziali medici è subordinata alla disponibilità dei posti, alla copertura finanziaria, all'assetto organizzativo dell'ente e alle procedure selettive previste dalla contrattazione collettiva; conseguentemente è stata esclusa anche la pretesa risarcitoria per il solo mancato conferimento dell'incarico.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il diniego del diritto alla retribuzione di posizione variabile e ritenendo corretta la conclusione della corte territoriale secondo cui mancava un diritto perfetto al conferimento dell'incarico dirigenziale. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione apparente, osservando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione comprensibile e sufficiente, e ha ritenuto inammissibile la doglianza sul mancato esame del regolamento aziendale perché non riconducibile a un fatto storico in senso tecnico. Ha poi richiamato la giurisprudenza recente secondo cui l'incarico dirigenziale medico non spetta automaticamente a tutti i dirigenti che abbiano superato la valutazione positiva, essendo condizionato da posti disponibili, risorse finanziarie, assetto aziendale e selezione; da ciò ha fatto discendere anche l'infondatezza della domanda risarcitoria per il mancato conferimento. La ricorrente è stata condannata alle spese e sono stati dichiarati i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    è richiamato come parametro del vizio di motivazione apparente; la Corte esclude che la sentenza impugnata ne sia affetta, perché la motivazione consente di comprendere il percorso logico decisorio

  • art. 111 Cost.

    la motivazione della sentenza d'appello è ritenuta conforme al c.d. minimo costituzionale

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    sono le norme invocate per dedurre violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi; la Corte respinge o dichiara inammissibili le censure

  • art. 52 CCNL 5 dicembre 1996

    è menzionato tra le fonti contrattuali invocate a sostegno del diritto alla retribuzione di posizione e all'incarico

  • art. 27, comma 1, lett. c), CCNL 8 giugno 2000

    individua gli incarichi di natura professionale, alta specializzazione, consulenza, studio, ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo; la Corte precisa che la relativa attribuzione non è automatica

  • art. 15 D.Lgs. n. 502/1992

    è richiamato quale base normativa della disciplina degli incarichi dirigenziali medici

  • art. 15-ter D.Lgs. n. 502/1992

    gli incarichi medico-dirigenziali sono attribuiti compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale

  • art. 13 D.Lgs. n. 229/1999

    è richiamato nel quadro normativo sull'organizzazione e sugli incarichi della dirigenza sanitaria

  • art. 19 D.Lgs. n. 165/2001

    è invocato dalla ricorrente a sostegno del diritto al conferimento dell'incarico

  • art. 6 CCNL 17 ottobre 2008 area dirigenza medica e veterinaria

    è richiamato dalla ricorrente come fonte del preteso diritto all'incarico

  • art. 13 CCNL 1998-2001 area 1 dirigenza

    è richiamato dalla ricorrente come fonte del preteso diritto all'incarico

  • art. 26 CCNL 20 dicembre 2001 dirigenza (CNEL)

    è richiamato dalla ricorrente come fonte del preteso diritto all'incarico

  • art. 28 CCNL 2000

    è richiamato dalla Corte per affermare che la scelta dell'incarico avviene con atto scritto e motivato, sulla base di criteri e procedure aziendali e di una rosa di idonei

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    è richiamato per rinviare alle motivazioni più ampie dei precedenti conformi

  • art. 112 c.p.c.

    è invocato per denunciare omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché la domanda risarcitoria è logicamente assorbita dal diniego del diritto all'incarico

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    è richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego dirigenziale sanitario, il riconoscimento del trattamento economico connesso a un incarico non può essere affermato in via automatica sulla sola base dell'anzianità o dello svolgimento di fatto di mansioni, se manca il formale conferimento dell'incarico secondo l'assetto organizzativo e le procedure previste.
  • Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la motivazione, pur esistente graficamente, non consente di comprendere la ratio decidendi; non ricorre quando la sentenza espone, in modo intellegibile, le ragioni del rigetto.
  • L'omesso esame deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico, principale o secondario, e non una questione giuridica, un argomento difensivo o un regolamento aziendale considerato in sé come fonte normativa o organizzativa.
  • L'attribuzione degli incarichi dirigenziali medici è subordinata alla compatibilità con le risorse finanziarie, ai limiti posti dall'atto aziendale e alle procedure selettive previste dalla contrattazione collettiva; non esiste un diritto perfetto al conferimento per tutti i dirigenti valutati positivamente.
  • Se manca il diritto sostanziale al conferimento dell'incarico, viene meno anche la pretesa risarcitoria fondata sul solo fatto del mancato conferimento, salvo diverso titolo di danno non allegato o provato.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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