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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15895/2025 del 13/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, confermando il Tribunale, aveva riconosciuto il diritto della controparte — quale erede del pensionato deceduto e titolare di pensione di reversibilità — ad ottenere l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 del d.l. n. 409/1990, convertito nella l. n. 59/1991, sulla pensione diretta del de cuius con decorrenza dal 1 gennaio 1990 fino al decesso, e la conseguente ricostituzione della pensione di reversibilità. Il motivo di ricorso deduceva violazione dell'art. 1 citato, sostenendo che, nel verificare se il trattamento fosse "superiore al minimo", occorresse considerare solo il pro rata italiano a carico del FPLD e non la somma del pro rata italiano con quello estero; la Corte territoriale, invece, aveva sommato le due quote. L'INPS richiamava l'analogia con la disciplina già interpretata dalla giurisprudenza di legittimità in materia di incrementi pensionistici subordinati al superamento del trattamento minimo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, in presenza di pensione liquidata in regime di pro rata internazionale, il requisito dell'importo superiore al trattamento minimo va verificato esclusivamente sulla quota italiana a carico del FPLD, quale unico dato dirimente, senza sommare il pro rata estero. Richiamando la giurisprudenza consolidata resa su norme analoghe, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originaria domanda della pensionata. Le spese dell'intero processo sono state compensate per la sopravvenienza delle pronunce richiamate rispetto al giudizio definito dalla sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 1 del d.l. n. 409/1990 convertito nella l. n. 59/1991

    "con effetto dal 1 gennaio 1990 i trattamenti pensionistici di importo superiore ai trattamenti minimi ... sono riliquidati secondo le disposizioni del presente articolo"

    Il requisito dell'importo superiore al trattamento minimo va riferito al solo pro rata italiano della pensione a carico del FPLD, non alla somma tra quota italiana e quota estera nel regime di pro rata internazionale.

  • art. 10, terzo comma, della l. n. 160/1975

    disposizione analoga richiamata dalla Corte, in tema di aumenti in cifra fissa per pensioni superiori ai trattamenti minimi

    La giurisprudenza consolidata interpreta la soglia del trattamento minimo con riferimento alla sola quota italiana della pensione, escludendo la rilevanza del pro rata estero.

  • art. 5 della l. n. 140/1985

    "le pensioni di importo superiore al trattamento minimo"

    Norma richiamata come ulteriore conferma dell'eadem ratio: gli aumenti spettano solo se la quota italiana supera il trattamento minimo, non rilevando la sommatoria con il pro rata estero.

  • art. 380 bis 1, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

    Norma processuale richiamata solo per la scansione del procedimento camerale.

Massime di principio

  • Quando una prestazione pensionistica è liquidata in regime di pro rata internazionale, la verifica del requisito del superamento del trattamento minimo va compiuta sulla sola quota italiana a carico dell'ente nazionale, se la norma agevolativa collega espressamente il beneficio a pensioni "a carico" di un determinato fondo o gestione.
  • Ai fini dell'attribuzione di incrementi o maggiorazioni pensionistiche subordinati al superamento del trattamento minimo, non è consentito sommare la quota nazionale con quella estera, salvo che la disciplina applicabile lo preveda espressamente.
  • In presenza di una giurisprudenza di legittimità consolidata su norme analoghe e di evidente identità di ratio, la Corte può estendere il medesimo principio interpretativo alla disposizione oggetto di causa.
  • Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione, accolto il ricorso, può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito rigettando la domanda originaria.

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