Cassazione Civile, Ordinanza n. 15821/2025 del 13/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un dipendente di una società postale che deduceva di avere svolto, per un primo periodo, mansioni dirigenziali con conseguente diritto all'inquadramento nella categoria dirigenziale e alle differenze retributive, e di essere stato poi dequalificato e demansionato per molti anni, con conseguenti pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali. In primo grado le domande erano state respinte; in appello era stato riconosciuto l'inquadramento dirigenziale e il diritto alle differenze retributive, mentre la domanda risarcitoria era stata accolta solo in parte con liquidazione del danno non patrimoniale e rigetto del danno professionale e della domanda relativa al fondo di previdenza complementare. Il lavoratore ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2103 e 2729 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte d'appello escluso il danno alla professionalità ritenendolo assorbito dalle differenze retributive e ravvisandolo solo come perdita di chance; 2) violazione degli artt. 2059, 2087, 2103 e 2729 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c., per omessa pronuncia sul danno non patrimoniale da lunga dequalificazione; 3) violazione degli artt. 1226, 2056, 2059 e 2087 c.c., per l'asserita iniquità della liquidazione delle ulteriori componenti del danno non patrimoniale; 4) violazione degli artt. 100, 115, 414 c.p.c. e delle norme in materia di previdenza complementare, per il rigetto della domanda relativa al fondo PREVINDAI per difetto di allegazione dell'interesse e della legittimazione. La società resisteva e proponeva ricorso incidentale, sostenendo la violazione degli artt. 2095, 2103 e 2697 c.c., dell'art. 115 c.p.c. e del CCNL, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto provato il demansionamento nel periodo 2003-2010, ritenendo insufficiente l'assenza di assegnazione della responsabilità di un gruppo di lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi del ricorso principale e ha rigettato il ricorso incidentale. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo nella parte relativa al FASI, mentre lo ha accolto per quanto di ragione limitatamente alla domanda sul fondo PREVINDAI, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione. Il rinvio è stato disposto affinché il giudice di merito accerti se il fondo previdenziale abbia autonoma soggettività giuridica o personalità giuridica e, in conseguenza, verifichi il necessario contraddittorio e la legittimazione/interesse ad agire rispetto alla domanda del lavoratore. La Corte ha inoltre demandato al giudice del rinvio la regolazione delle spese di tutti i gradi, incluso il giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2103 c.c.
disciplina l'obbligo datoriale di adibire il lavoratore alle mansioni di spettanza; il datore deve provare l'esatto adempimento dell'obbligo, mentre il lavoratore deve allegare e provare il danno e il nesso causale.
art. 2729 c.c.
richiamato in tema di prova presuntiva del demansionamento e dei danni connessi, ma la Corte ribadisce la necessità di specifiche allegazioni e di prova del danno-conseguenza.
art. 112 c.p.c.
invocato per omessa pronuncia; la Corte esclude che vi sia stata omissione di pronuncia sui capi di domanda risarcitori.
art. 2059 c.c.
base normativa del risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato mediante tabelle milanesi e personalizzazione percentuale.
art. 2087 c.c.
richiamato in relazione alla tutela dell'integrità psico-fisica e al risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali derivanti dal demansionamento.
art. 115 c.p.c.
richiamato nel ricorso; la Corte non ravvisa errori decisori tali da imporre una diversa valutazione del materiale istruttorio.
art. 1226 c.c.
richiamato per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, ma la censura è ritenuta inammissibile perché non si confronta con il criterio liquidatorio adottato.
art. 2056 c.c.
richiamato quale criterio di determinazione del risarcimento del danno in materia aquiliana, applicato in combinazione con l'equità ex art. 1226 c.c.
art. 100 c.p.c.
invocato nel quarto motivo in tema di interesse ad agire per la domanda relativa al fondo PREVINDAI.
art. 414 c.p.c.
richiamato nel quarto motivo quanto all'allegazione della domanda introduttiva del lavoratore.
art. 7 d.lgs. n. 124/1993
richiamato in tema di fondi di previdenza complementare e legittimazione del lavoratore a far valere pretese contributive o prestazionali.
art. 11 d.lgs. n. 252/2005
richiamato in tema di previdenza complementare e disciplina del fondo PREVINDAI.
art. 13 d.lgs. n. 38/2000
richiamato per affermare che il danno biologico differenziale/complementare è risarcibile al netto dell'indennizzo INAIL.
art. 2117 c.c.
richiamato per qualificare i fondi speciali di assistenza e previdenza costituiti nell'ambito del rapporto di lavoro; se privi di personalità giuridica sono soggetti alla disciplina delle associazioni non riconosciute.
art. 1218 c.c.
richiamato per ribadire che, in materia contrattuale, l'onere di provare l'esatto adempimento grava sul datore di lavoro.
art. 2095 c.c.
richiamato nel ricorso incidentale in tema di inquadramento del lavoratore e mansioni corrispondenti alla categoria formale.
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di distribuzione dell'onere della prova, con conferma della regola che grava sul datore di lavoro la prova dell'adempimento e sul lavoratore la prova del pregiudizio.
CCNL per i dipendenti del gruppo Poste Italiane spa del 2001
richiamato nel ricorso incidentale come parametro collettivo di inquadramento e mansioni, ma senza mutare il riparto dell'onere probatorio.
Massime di principio
- Nel giudizio da demansionamento, il datore di lavoro deve provare di aver esattamente adempiuto all'obbligo di adibire il dipendente alle mansioni corrispondenti all'inquadramento; il lavoratore, invece, deve allegare in modo specifico e provare il danno-conseguenza e il nesso causale con l'inadempimento.
- Il danno da demansionamento non si presume automaticamente dalla sola sottoutilizzazione delle capacità lavorative: va accertato in concreto, anche tramite elementi indiziari, ma sempre sulla base di allegazioni specifiche e coerenti con la tipologia del pregiudizio dedotto.
- Il danno professionale patrimoniale può consistere anche nell'impoverimento della capacità professionale, distinto dalla perdita di chance di carriera, ma la sua risarcibilità richiede allegazioni puntuali sull'incidenza del pregiudizio sulla capacità reddituale del lavoratore e sulla sua concreta prova.
- Il danno non patrimoniale da demansionamento può comprendere le componenti biologica, morale e, se dedotte e provate, ulteriori voci come dignità o sfera esistenziale; la liquidazione equitativa deve però confrontarsi con il criterio adottato dal giudice di merito e con l'onere dell'appellante di indicare le circostanze idonee alla personalizzazione.
- Per i fondi di previdenza complementare istituiti nell'ambito dell'art. 2117 c.c., il giudice deve verificare se il fondo abbia autonoma soggettività giuridica o personalità giuridica; se il fondo è soggetto distinto, esso deve essere evocato in giudizio e il contraddittorio va integrato nei suoi confronti.
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