Cassazione Civile, Ordinanza n. 15890/2025 del 13/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un medico, titolare di pensione presso l'ente previdenziale di categoria, aveva chiesto nel 2001 la ricongiunzione presso l'ente dei contributi versati in precedenza presso altro ente previdenziale per il periodo 1978-2001. Sosteneva che l'ente avesse valorizzato in modo errato quel periodo, conteggiandolo come se fosse riferito a sole tre ore settimanali sulla base di un precedente accertamento relativo a un diverso e più breve periodo (1976-1977), anziché in proporzione al lavoro a tempo pieno prestato e alla contribuzione effettivamente versata. Chiedeva quindi la ricostituzione della pensione, con ricalcolo dell'importo e pagamento degli arretrati. Nei motivi di ricorso per cassazione denunciava violazione delle norme sulla ricongiunzione e dei principi costituzionali in materia previdenziale, oltre a violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., sostenendo da un lato che nel 2012 avrebbe potuto andare in pensione anche senza ricongiunzione per il possesso dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dai regolamenti dell'ente, e dall'altro di non avere mai accettato la proposta di ricongiunzione nei termini ritenuti dalla corte d'appello, lamentando anche un errore di percezione della corrispondenza tra le parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato che la censura non attingeva la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la corte territoriale aveva accertato che, senza la ricongiunzione, il ricorrente non avrebbe maturato il requisito dei 35 anni di contribuzione effettiva presso l'ente, necessario per la pensione anticipata a 62 anni. Ha poi escluso che vi fosse un errore di percezione sulla corrispondenza, rilevando che lo scambio di missive riguardava proprio il periodo oggetto della ricongiunzione e che il periodo successivo non era controverso. La doglianza sull'asserita mancata accettazione della proposta è stata reputata inammissibile perché investiva una valutazione di merito sulla comune intenzione delle parti e sulla conclusione dell'accordo. È stata inoltre esclusa la violazione dell'art. 5, ultimo comma, d.P.R. n. 488/1968, ritenuto non applicabile alla fattispecie. La Corte ha infine richiamato il principio secondo cui l'accettazione della proposta di ricongiunzione, quando il lavoratore sia stato reso edotto di costi e conseguenze economiche, perfeziona un accordo di natura pubblicistica non revocabile salvo errore. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 1 e 5 L. 5 marzo 1990, n. 45
Disposizioni richiamate dal ricorrente come norme generali sulla ricongiunzione, ma ritenute dalla Corte non realmente violate, poiché le censure miravano in sostanza a contestare l'accertamento dei fatti e l'interpretazione della documentazione.
artt. 36 e 38 Cost.
Invocati dal ricorrente in tema di adeguatezza della tutela previdenziale, ma non ritenuti decisivi ai fini della censura svolta.
art. 5, ultimo comma, d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488
"ove dopo la consegna del certificato di pensione allo interessato sia richiesto il riconoscimento di contributi figurativi, siano presentate tessere assicurative o versati contributi dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per periodi anteriori alla data di decorrenza della pensione, entro i termini stabiliti dalle disposizioni in vigore, la pensione medesima è riliquidata con effetto dalla data di decorrenza originaria, secondo le norme in base alle quali essa è stata calcolata"
La norma è stata ritenuta non applicabile alla controversia, perché concerne ipotesi diverse di riliquidazione della pensione e non il calcolo della pensione per effetto di un negozio di ricongiunzione finalizzato all'uscita anticipata.
La Corte ha escluso la violazione di tali norme, perché la sentenza impugnata aveva deciso sulla base delle allegazioni e dei documenti ritualmente esaminati, senza omettere il thema decidendum né fare uso improprio della prova.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Invocato come vizio di violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che la doglianza era in realtà diretta a censurare l'apprezzamento di fatto del giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Invocato per dedurre nullità della sentenza, ma escluso in concreto perché la motivazione della corte d'appello era logica, coerente ed esaustiva.
Richiamato solo come base procedurale per il deposito della memoria in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti processuali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di ricongiunzione contributiva ai fini pensionistici, l'accettazione della proposta formulata dall'ente previdenziale, quando riguarda anche costi e modalità dell'operazione ed è consapevole, perfeziona un accordo di natura pubblicistica che non è liberamente revocabile, salvo il caso di errore.
- La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per contestare, in modo surrettizio, l'accertamento dei fatti, l'interpretazione dei documenti o la ricostruzione della comune volontà negoziale riservati al giudice di merito.
- Quando la decisione di merito individua un requisito contributivo decisivo per il diritto a pensione anticipata, il ricorrente deve colpirne specificamente la ratio; altrimenti il motivo è infondato perché non intacca la base argomentativa autonoma della sentenza.
- La denunciata violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. non sussiste se il giudice di merito ha esaminato il materiale rilevante e ha deciso su domande ed eccezioni effettivamente dedotte, senza omissioni del thema decidendum o uso di prove estranee.
- La norma sulla riliquidazione della pensione per contributi figurativi o versamenti anteriori alla decorrenza originaria non si applica alle controversie sul diverso istituto della ricongiunzione contributiva finalizzata alla maturazione del diritto e alla determinazione del trattamento pensionistico.
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