Cassazione Civile, Ordinanza n. 15954/2025 del 14/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza d'appello e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria dell'assicurato. Ha inoltre compensato le spese dell'intero processo per la complessità della materia.
Esito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
Un lavoratore proveniente dalla Marina militare, iscritto in precedenza a una gestione previdenziale pubblica, cessato dal servizio senza maturare il diritto a pensione e poi transitato a un impiego privato con iscrizione a un fondo previdenziale dell'INPS, aveva chiesto di ottenere la ricongiunzione dei periodi assicurativi con detrazione, dall'onere a suo carico, degli interessi nella misura prevista dalla legge sulla ricongiunzione. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato, ritenendo applicabile la disciplina della ricongiunzione ex art. 2 l. n. 29/1979 e non quella, speciale per il pubblico impiego, della costituzione della posizione assicurativa ex art. 124 d.P.R. n. 1092/1973. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 124, 125 e 126 d.P.R. n. 1092/1973, dell'art. unico l. n. 322/1958 e dell'art. 2 l. n. 29/1979, sostenendo che nel caso dovesse applicarsi la costituzione della posizione assicurativa presso il FPLD, con trasferimento dei contributi senza interessi a carico dell'ente trasferente, e non la ricongiunzione onerosa con interessi a carico dell'assicurato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
indica il vizio dedotto in cassazione per violazione di legge
art. unico l. n. 322/1958
richiamato quale disciplina speciale sulla costituzione della posizione assicurativa nel pubblico impiego
richiamato insieme alla disciplina speciale della costituzione della posizione assicurativa
"Qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il periodo di servizio prestato"
norma speciale per il pubblico impiego che, in presenza dei presupposti, comporta ope legis la costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS e il trasferimento dei contributi alla gestione FPLD
"I contributi da versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la costituzione della posizione assicurativa sono determinati, senza interessi, in base agli stipendi, paghe o retribuzioni pensionabili"
per la costituzione della posizione assicurativa il trasferimento avviene senza interessi, a differenza della ricongiunzione ex l. n. 29/1979
"Non si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione... b) che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente"
l'eccezione è interpretata come riferita a un nuovo rapporto di lavoro subordinato pubblico, non al passaggio a un impiego privato
art. 2 l. n. 29/1979
disciplina la ricongiunzione dei periodi assicurativi, ritenuta non applicabile quando opera la disciplina speciale della costituzione della posizione assicurativa
art. 12, undecies l. n. 122/2010
richiamato come norma abrogativa della disciplina previgente, applicabile solo dal 2010 in poi
Massime di principio
- Quando il dipendente civile o militare cessa dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione, la disciplina speciale del pubblico impiego sulla costituzione della posizione assicurativa prevale sulla disciplina generale della ricongiunzione dei periodi assicurativi.
- La costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS comporta il trasferimento dei contributi alla gestione di destinazione senza interessi, secondo il criterio legale previsto dalla normativa speciale vigente ratione temporis.
- L'eccezione che esclude la costituzione della posizione assicurativa per chi assuma un altro servizio va riferita al successivo rapporto di pubblico impiego, non al passaggio a un impiego privato.
- Ai fini dell'individuazione del regime applicabile occorre verificare la natura del precedente rapporto, la cessazione senza diritto a pensione e la tipologia del nuovo rapporto instaurato; in mancanza dei presupposti ostativi, si applica la disciplina speciale e non quella della ricongiunzione onerosa.
- Se la questione è definita sulla base di soli dati giuridici e non richiede ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
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