Cassazione Civile, Sentenza n. 29254/2023 del 20/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La società Firenze Marathon aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2010-2013 sostenendo che dovesse applicarsi l'art. 10 del d.lgs. n. 446/1997 (regime IRAP per gli enti non commerciali) in quanto società sportiva dilettantistica. L'Ufficio, formato il silenzio-rifiuto, si oppose. In primo grado il ricorso della società fu respinto; in appello la Commissione regionale riconobbe il rimborso per gli anni 2011-2013 (dichiarando tardiva l'istanza per il 2010). L'Agenzia ha impugnato in Cassazione sostenendo che l'art. 90, comma 1, della legge n. 289/2002, che estende ad alcune società sportive dilettantistiche norme fiscali proprie delle associazioni sportive dilettantistiche, non ricomprende l'art. 10 del d.lgs. n. 446/1997, perché quest'ultimo disciplina in generale gli enti non commerciali e non costituisce una norma fiscale peculiare delle associazioni sportive dilettantistiche; conseguentemente le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali devono essere assoggettate, in mancanza di una norma peculiare applicabile, alle disposizioni previste per gli enti commerciali e per le società di capitali (art. 5 d.lgs. n. 446/1997 e art. 73, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 917/1986).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il motivo. Ha affermato il principio secondo cui l'art. 90, comma 1, della legge n. 289/2002 richiama la legge n. 398/1991 e le altre disposizioni peculiari riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche (es. artt. 148 e 149 del d.P.R. n. 917/1986), ma non l'art. 10 del d.lgs. n. 446/1997, che disciplina in generale l'IRAP degli enti non commerciali. Pertanto l'art. 10 non si applica alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro, le quali, in assenza di un regime peculiare applicabile, sono assoggettate alle norme fiscali previste per gli enti commerciali e le società di capitali (art. 5 d.lgs. n. 446/1997). La sentenza impugnata è stata cassata e, deciso il merito, il ricorso originario della Firenze Marathon è stato rigettato. La Firenze Marathon è stata condannata alle spese del giudizio.
Norme richiamate
d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 10
La Corte ha ritenuto che l'art. 10, che disciplina la base imponibile IRAP per gli enti non commerciali in generale, non sia richiamato dall'art. 90, comma 1, della legge n. 289/2002 e quindi non si applica alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro
d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 5
Ritenuto applicabile alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali, in mancanza di una norma fiscale peculiare che disponga altrimenti, in quanto disciplina l'IRAP per le società e gli enti commerciali
legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 90, comma 1
"Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro"
La Corte interpreta il richiamo limitativamente: la norma estende alle società sportive dilettantistiche in forma di capitale solo le disposizioni fiscali peculiari delle associazioni sportive dilettantistiche, non tutte le norme generali che riguardano gli enti non commerciali
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 73, comma 1, lett. a)
Indicato come normativa che disciplina il regime fiscale degli enti commerciali e delle società di capitali cui, in mancanza di peculiari disposizioni per le società sportive dilettantistiche in forma di capitale, si applica il regime fiscale ordinario
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 148, comma 3
"Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, ... non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali ..."
Rientra tra le disposizioni peculiari richiamabili dall'art. 90, comma 1, legge n. 289/2002, e pertanto può essere estesa, se applicabile, anche alle società sportive dilettantistiche in forma di capitale
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 149
Norma sul venir meno della qualifica di ente non commerciale; la Corte osserva che alcune norme come l'art. 149 sono espressamente non applicabili alle associazioni sportive dilettantistiche, ma rientrano tra le disposizioni peculiari che l'art. 90 può richiamare
legge 16 dicembre 1991, n. 398
Regime fiscale forfettario specifico per associazioni sportive dilettantistiche che, per opzione e se sussistono i requisiti, può essere esteso alle società sportive dilettantistiche in forma di capitale ai sensi dell'art. 90, comma 1, legge n. 289/2002
d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, comma 1, lett. e)
Richiamato come criterio per identificare quali associazioni sportive dilettantistiche possano rientrare nella qualifica di enti non commerciali e quindi potenzialmente beneficiare dell'art. 10, ma la Corte sottolinea che le società in forma di capitale non rientrano automaticamente in tale novero
codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3
Norma processuale invocata dall'Agenzia quale titolo di cassazione per violazione di norme di diritto
Massime di principio
- Per le societa' sportive dilettantistiche costituite in forma di societa' di capitali senza fine di lucro, si applicano le disposizioni fiscali peculiari delle associazioni sportive dilettantistiche solo se espressamente richiamate dall'art. 90, comma 1, legge n. 289/2002 (es. legge n. 398/1991, artt. 148 e 149 del TUIR), e non le norme generali rivolte a tutti gli enti non commerciali come l'art. 10 del d.lgs. n. 446/1997
- Se non esiste una norma fiscale peculiare applicabile alla specifica fattispecie della societa' sportiva in forma di capitale, questa e' assoggettata al regime fiscale previsto per gli enti commerciali e per le societa' di capitali (es. art. 5 d.lgs. n. 446/1997 e art. 73 TUIR)
- La possibilita' di optare per il regime forfettario della legge n. 398/1991 vale solo se sono soddisfatti i requisiti e l'opzione e', in tal caso, estendibile alle societa' sportive dilettantistiche in forma di capitale ai sensi dell'art. 90, comma 1, legge n. 289/2002
- Nelle istanze di rimborso IRAP avanzate da societa' sportive in forma di capitale, occorre verificare preliminarmente la qualifica giuridica e il regime fiscale applicabile; se la societa' non rientra tra gli enti non commerciali o non ha optato per un regime peculiare, la richiesta fondata sull'art. 10 d.lgs. n. 446/1997 e' destinata a fallire
- In situazioni simili e' importante controllare anche la tempestivita' dell'istanza di rimborso (prescrizioni e termini) e la sussistenza dei requisiti per eventuali opzioni agevolative, poiche' solo le norme peculiari eventualmente applicabili possono mutare il trattamento fiscale
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