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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21691/2021 del 29/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l'appello dell'Ufficio e confermato un avviso di accertamento per Iva, Irpeg e Irap relativo all'anno d'imposta 1998. L'accertamento era fondato su indagini bancarie e aveva comportato la rideterminazione del reddito d'impresa, il recupero a tassazione di utili destinati a riserva indivisibile in assenza dei requisiti di legge e il disconoscimento di costi indebitamente dedotti. Con il ricorso sono stati dedotti cinque motivi: (1) violazione dell'art. 12 l. n. 904/1977 per il mancato riconoscimento del beneficio fiscale nonostante la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e la delibera assembleare; (2) vizio motivazionale sulla medesima questione, per asserita errata individuazione del thema decidendum e motivazione apparente; (3) violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 per avere la CTR ritenuto legittima la ripresa su prelevamenti e versamenti sui conti bancari dei soci senza prova della riferibilità delle operazioni alla società e senza accertamento di fittizietà dell'intestazione; (4) ulteriore vizio motivazionale sui medesimi profili; (5) deduzione dell'efficacia del giudicato esterno derivante da una precedente sentenza favorevole alla contribuente su analoga pretesa per l'anno 1997 in materia Iva.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi al giudicato esterno e alle indagini bancarie, osservando che il giudicato non si estende tra tributi diversi, né opera automaticamente tra annualità diverse per fatti suscettibili di autonoma valutazione; ha inoltre affermato che, in base all'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, prelevamenti e versamenti sui conti costituiscono presunzione legale di ricavi, superabile dal contribuente con prova contraria anche presuntiva, che nella specie la CTR ha ritenuto non fornita. Ha poi ritenuto infondati anche i motivi sull'agevolazione per cooperative, precisando che il beneficio richiede, per lo specifico periodo d'imposta, regolare dichiarazione e corretta tenuta della contabilità, oltre ai requisiti sostanziali, essendo funzionale al controllo dell'Amministrazione; la presenza di ricavi occultati escludeva comunque il beneficio. I motivi motivazionali sono stati ritenuti inammissibili o comunque non fondati, anche perché la censura di insufficiente motivazione non era più proponibile ratione temporis e, comunque, si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione dell'Ufficio; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È richiamato per veicolare censure di violazione di legge e di vizio motivazionale; la doglianza ex n. 5 è stata ritenuta in parte inammissibile perché non più proponibile nel testo applicabile ratione temporis e, comunque, non idonea a trasformare il motivo in una richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 12 l. n. 904 del 1977

    Il beneficio fiscale per le cooperative non dipende solo dalla natura soggettiva dell'ente o dalla presenza astratta dei requisiti, ma richiede, per il periodo d'imposta considerato, la regolare presentazione della dichiarazione e la corretta tenuta della contabilità, oltre alla concreta sussistenza delle condizioni di legge.

  • artt. 10-14 d.P.R. n. 601 del 1973

    Sono letti in combinato disposto con l'art. 12 l. n. 904 del 1977; il beneficio va riconosciuto in funzione dell'attività svolta in concreto e delle tipicità previste dalla disciplina agevolativa.

  • art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

    Prevede una presunzione legale secondo cui sia i prelevamenti sia i versamenti sui conti correnti bancari sono imputati a ricavi; il contribuente può fornire prova contraria anche per presunzioni semplici, purché il giudice ne verifichi analiticamente la gravità, precisione e concordanza rispetto ai movimenti contestati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno non è invocabile automaticamente quando i due giudizi riguardano tributi diversi, perché imposte strutturalmente differenti non sono coperte dalla medesima efficacia espansiva del giudicato, anche se fondati sui medesimi fatti.
  • Il giudicato relativo a una diversa annualità non si estende a fatti che non abbiano efficacia permanente o pluriennale, poiché ogni periodo d'imposta può richiedere una valutazione autonoma.
  • In materia di indagini bancarie, prelevamenti e versamenti sui conti correnti costituiscono presunzione legale di ricavi; spetta al contribuente dimostrare la non imponibilità delle singole operazioni o la loro già avvenuta contabilizzazione.
  • La prova contraria alle risultanze bancarie può essere fornita anche per presunzioni semplici, ma il giudice deve valutarle analiticamente e non può fondare la decisione su affermazioni generiche o cumulative.
  • Per fruire delle agevolazioni fiscali previste per le cooperative non basta la mera appartenenza soggettiva al tipo societario: occorre la concreta sussistenza dei requisiti di legge nel periodo d'imposta, unitamente a regolare dichiarazione e corretta contabilità, così da consentire il controllo dell'Amministrazione.
  • La deduzione di un vizio motivazionale non può risolversi in una mera contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, perché ciò esula dal perimetro del sindacato di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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