Cassazione Civile, Ordinanza n. 32954/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La società ricorrente aveva agito per ottenere il pagamento dell'indennizzo previsto da una polizza assicurativa, assumendo di aver subito il danneggiamento e l'incendio di alcuni mezzi meccanici assicurati. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo non provata la verificazione del rischio assicurato; la corte d'appello aveva confermato. In cassazione la ricorrente articolava tre motivi: con il primo lamentava, in varie forme, violazione degli artt. 115, 116, 167, 132 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo di aver allegato in modo specifico i fatti costitutivi della pretesa e che la compagnia non avesse contestato specificamente il sinistro; con il secondo denunciava ulteriori violazioni degli artt. 115, 116, 167, 112, 2697, 2700, 2729, 1988 e 234 c.p.c., oltre a vizi motivazionali, per sostenere che il giudice di merito avesse erroneamente escluso la prova dei fatti e mal valutato documenti e risultanze probatorie; con il terzo deduceva violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 166 e 167 c.p.c., censurando un passaggio della decisione relativo alla mancata custodia dei mezzi quale ostacolo al riconoscimento dell'indennizzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la contestazione della compagnia aveva riguardato espressamente l'accadimento dell'incendio e del danneggiamento, sicché non poteva parlarsi di mera contestazione generica; ha inoltre escluso che la pretesa genericità dell'allegazione dell'assicurata imponesse una contestazione più puntuale. Il secondo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato: la Corte ha ribadito che la violazione dell'art. 115 c.p.c. è deducibile solo se il giudice dichiari espressamente di non osservare la regola o utilizzi prove non introdotte dalle parti, e che l'art. 116 c.p.c. è violato solo se il giudice applichi un regime di valutazione diverso da quello legale, non quando si contesti il mero cattivo apprezzamento delle prove; quanto all'art. 2697 c.c., non risultava che il giudice avesse invertito l'onere della prova. È stata inoltre esclusa la rilevanza del principio di non contestazione rispetto ai documenti e alla loro valutazione, nonché la violazione dell'art. 2700 c.c. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché investiva una ratio decidendi autonoma e sufficiente della sentenza impugnata, ossia il difetto di prova della effettiva verificazione degli eventi assicurati; tale ratio non era stata utilmente scalfita dai primi due motivi. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la resistente era rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
iuxta alligata et probata partium
La violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice affermi espressamente di non dover osservare la regola di decisione sulle prove o utilizzi prove non introdotte dalle parti e disposte d'ufficio fuori dai poteri officiosi.
La violazione sussiste solo se il giudice attribuisca a una prova un regime legale di valutazione diverso da quello previsto dalla legge; non è censurabile in cassazione il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento delle prove.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla contestazione e alle difese della convenuta, ma la Corte non ha ravvisato violazioni rilevanti.
art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c.
La motivazione è viziata solo in presenza di irriducibile contraddittorietà o inconciliabilità logica tale da non consentire di comprendere il ragionamento decisorio; nel caso concreto tale vizio è stato escluso.
La violazione è configurabile solo se l'onere della prova viene attribuito a una parte diversa da quella che ne è gravata secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non basta contestare la valutazione delle prove.
La denuncia è stata ritenuta infondata poiché la mera denuncia di fatti in sede penale non prova di per sé l'effettivo svolgimento dei fatti denunciati.
Citato tra le norme denunciate nel ricorso, senza che la Corte ravvisasse una violazione rilevante nella valutazione del materiale probatorio.
Richiamato dalla ricorrente in tema di prova del contratto di assicurazione, ma non è emersa una violazione riconosciuta dalla Corte.
La doglianza è stata ricompresa tra quelle processuali del secondo motivo, ma non ha condotto ad accoglimento.
Le censure di ultrapetizione/omessa pronuncia non sono state ritenute decisive o fondate.
Richiamato nel terzo motivo in relazione alle difese del convenuto, senza che la censura fosse accolta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
A seguito del rigetto del ricorso è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di risarcimento o indennizzo assicurativo, il principio di non contestazione opera solo se la parte onerata abbia allegato in modo sufficientemente specifico i fatti costitutivi della domanda; una contestazione che neghi espressamente l'accadimento del sinistro non è generica.
- Il ricorrente in cassazione non può trasformare in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. la mera critica alla valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito: tali norme sono violate solo in ipotesi tipizzate, rispettivamente, di decisione su prove non introdotte o di applicazione di un regime legale di valutazione diverso da quello previsto.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice assegni l'onere della prova alla parte sbagliata; non lo è quando si contesti l'esito della valutazione delle prove sul fatto costitutivo.
- Le contestazioni basate su documenti o su denunce di fatti in altra sede non equivalgono necessariamente a prova dell'effettiva verificazione del fatto storico dedotto, se il giudice di merito ne escluda la sufficienza probatoria.
- Quando la sentenza di merito è sorretta da una ratio decidendi autonoma e sufficiente, l'impugnazione che non la scalfisca rende inammissibili le censure rivolte ad altre ragioni della decisione, per sopravvenuto difetto di interesse.
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