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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33025/2023 del 28/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per revocazione della sentenza della Corte di cassazione n. 3674/2021. Il ricorrente ha dedotto che la sentenza impugnata aveva ritenuto improcedibile il suo ricorso per cassazione per mancanza dell'attestazione di conformità all'originale della notificazione via PEC effettuata nei confronti di UNICREDIT S.p.A.; tuttavia il ricorrente aveva effettuato una doppia notifica: oltre alla PEC (priva di attestazione) aveva inviato per posta il ricorso in originale cartaceo (con deposito delle relative ricevute in cancelleria) in data 26 novembre 2019. Ne deriverebbe un errore di fatto decisivo (art. 395 n.4 c.p.c.), perché la Corte aveva considerato valida solo la notifica via PEC priva di attestazione e non aveva valutato la notifica cartacea, che sarebbe idonea senza attestazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per revocazione e ha revocato la sentenza n. 3674/2021 della Corte di cassazione. Ha poi esaminato in sede rescissoria il ricorso per cassazione originario avverso la sentenza n. 29/2016 della Corte d'appello di Bari: ha respinto tutte le censure eccetto l'ottavo motivo (relativo alla compensazione e liquidazione delle spese d'appello). In particolare, ha cassato la parte della sentenza di appello che aveva condannato separatamente il ricorrente a rifondere a ciascuno degli appellati l'importo di € 6.200, e ha deciso nel merito che le spese d'appello devono essere liquidate unitariamente in € 7.440, oltre IVA, C.A.P. e rimborso forfettario. Ha inoltre rilevato che la questione dell'attribuzione dell'immobile indivisibile è coperta da giudicato esterno (sentenza n. 1642/2021) e quindi non può essere riesaminata. Ha compensato integralmente le spese del giudizio di revocazione tra le parti e ha escluso l'obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    Regola l'errore di fatto come motivo di revocazione: errore meramente percettivo o valutazione superficiale di dati di fatto, incontrovertibili dagli atti, che abbia influito in modo determinante sulla decisione; qui utilizzato per ravvisare che la Corte non aveva considerato la notifica cartacea valida.

  • legge n. 53/1994 (art. 9 commi 1-bis e 1-ter)

    "copia su supporto cartaceo successivamente trasformata in copia digitale e notificata tramite PEC ai sensi della L. 53/94"

    La normativa sul processo telematico richiede, per copie digitali derivate dalla trasformazione di supporti cartacei notificate via PEC, l'attestazione di conformità all'originale; tuttavia la notifica dell'originale cartaceo a mezzo posta non richiede tale attestazione. Nel caso di doppia notifica, la notifica cartacea dell'originale è stata ritenuta idonea.

  • art. 391-bis e art. 380-bis c.p.c.

    Norme processuali richiamate nel corso della fase interlocutoria e di ammissione del ricorso per revocazione alla pubblica udienza; le ordinanze citate hanno consentito la prosecuzione del giudizio di revocazione e l'esame in pubblica udienza.

  • art. 2909 c.c.

    Disciplina l'effetto del giudicato esterno: l'accertamento già compiuto in altro giudizio su punto fondamentale impedisce il riesame dello stesso punto in successivi giudizi tra le stesse parti; qui applicata per escludere che la questione dell'assegnazione dell'immobile potesse essere riesaminata.

  • art. 720 c.c.

    Regola l'assegnazione in luogo della divisione nei casi di bene non comodamente divisibile; la sentenza di merito concernente l'assegnazione ai condividenti è stata ritenuta ormai coperta da giudicato esterno.

  • art. 92 comma 2 c.p.c.

    Consente al giudice, in caso di reciproca soccombenza, di compensare le spese tra le parti con valutazione discrezionale; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che limita il sindacato sulla ripartizione proporzionale delle quote di spesa quando la compensazione è fondata su reciproca soccombenza.

  • art. 366 comma 1 c.p.c.

    Stabilisce i requisiti di specificità dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibili numerosi motivi per difetto di specificità, richiamando l'onere di indicare chiaramente i fatti, il "come" e il "quando" dei rilievi.

  • art. 13 comma 1-quater DPR 30 maggio 2002 n. 115

    Norma relativa al contributo unificato; la Corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per imporre al ricorrente il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • d.m. n. 55/2014 (artt. 4 e 8)

    Criteri per la liquidazione dei compensi agli avvocati: in caso di più soggetti con un'unica difesa e centro di interessi, è possibile l'attribuzione di un unico compenso, aumentato per i soggetti ulteriori in misura percentuale; la Corte ha ritenuto iniqua la moltiplicazione delle condanne alle spese quando vi è una difesa unitaria.

Massime di principio

  • La notifica dell'originale cartaceo di un atto, spedita e depositata nei registri di cancelleria, costituisce valida notifica anche se in parallelo è stata effettuata una notificazione via PEC di una copia digitale: l'attestazione di conformità richiesta per copie digitali non è necessaria laddove l'originale sia stato notificato in forma cartacea.
  • Per ottenere la revocazione di una sentenza per errore di fatto (art. 395 n.4 c.p.c.) è necessario dimostrare che l'errore sia meramente percettivo o di valutazione di dati di fatto incontrovertibili dagli atti e che tale errore abbia inciso in modo determinante sull'esito della decisione.
  • Il giudicato esterno su una questione fondamentale tra le stesse parti impedisce il riesame della medesima questione in giudizi successivi: se una decisione è divenuta definitiva, la parte non può riaprire lo stesso punto salvo che non si censuri la sentenza che ha formato il giudicato.
  • In cassazione i motivi devono essere specifici e con chiara indicazione del "come" e del "quando" dei fatti e delle doglianze; motivi generici o rinvii per relationem sono, di regola, inammissibili (art. 366 c.p.c.).
  • Quando più convenuti/appellati agiscono con un unico centro di interesse e sono difesi unitariamente, la liquidazione delle spese può essere effettuata unitariamente (un solo compenso), evitando la moltiplicazione delle condanne frazionate.
  • La doppia notifica (PEC + originale cartaceo) è una misura prudenziale: in caso di contestazione della validità della notifica telematica per mancanza di attestazione, la prova di una notifica cartacea tempestiva può sanare eventuali vizi procedurali.
  • La revoca di una sentenza della Corte di cassazione non richiede necessariamente il pagamento di un ulteriore contributo unificato se ricorrono i presupposti che la Corte stessa ha ritenuto applicabili al caso concreto.

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