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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33069/2023 del 28/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Consorzio COC impugnava la sentenza della Corte d’Appello di Venezia che aveva confermato la dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale di Vicenza. Il ricorso in Cassazione deduceva principalmente: (i) che il Consorzio è una cooperativa sociale che, ex art. 1, co. 4, d.lgs. n. 112/2017, acquisisce di diritto la qualifica di impresa sociale e quindi, in caso di insolvenza, deve essere assoggettato alla liquidazione coatta amministrativa (art. 14 d.lgs. 112/2017) e non al fallimento; (ii) che la Corte d’appello ha errato valutando la natura lucrativa dell’attività del Consorzio basandosi su un singolo appalto (2013) e su acquisizioni officiose di documenti (relazione ex art. 33 l.fall.); (iii) contestazioni relative allo stato di insolvenza e all'omesso esame di argomentazioni difensive sulla possibilità di far fronte ai debiti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso: ha ritenuto fondati e ha accolto il secondo, il terzo e il quinto motivo, cassando la sentenza della Corte d'Appello di Venezia in relazione a quegli specifici profili e rinviando la causa alla stessa Corte d'Appello in diversa composizione per nuovo esame. Ha dichiarato inammissibili il primo, il quarto, il sesto, il settimo e l'ottavo motivo. La Cassazione ha quindi annullato la decisione impugnata sui punti relativi all'errata applicazione delle norme sull'impresa sociale e sulla scelta della procedura concorsuale (fallimento vs liquidazione coatta amministrativa) e ha ordinato il rinvio per un nuovo giudizio sul punto, con regolamentazione delle spese in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 112/2017, art. 1, 1° comma

    possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, ... che esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro ...

    Definisce l'impresa sociale come ente che esercita un'attività d'impresa di interesse generale senza scopo di lucro; la Corte richiama il concetto per distinguere l'attività d'impresa (metodo economico) dalla finalità 'senza scopo di lucro'.

  • d.lgs. n. 112/2017, art. 1, 4° comma

    le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali

    Per le cooperative sociali e i loro consorzi la qualifica di impresa sociale opera ope legis; ciò implica che la loro appartenenza alla categoria non richiede, in radice, la dimostrazione materiale dell'assenza dello scopo di lucro.

  • d.lgs. n. 112/2017, art. 14, 1° comma

    in caso di insolvenza, le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa

    Stabilisce che le imprese sociali sono soggette alla liquidazione coatta amministrativa in caso di insolvenza: la Corte interpreta tale norma come prevalente rispetto alla regola generale che prevede la valutazione sulla prevenzione tra fallimento e liquidazione coatta amministrativa (art. 2545-terdecies c.c.).

  • legge n. 381/1991, art. 8

    le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali

    Conferma che i consorzi costituiti prevalentemente da cooperative sociali rientrano nel perimetro delle cooperative sociali; combinata con il d.lgs. 112/2017 significa che essi acquisiscono ex lege la qualifica di impresa sociale.

  • codice civile, art. 2082

    Richiama il concetto di impresa (attività economica organizzata per la produzione o lo scambio di beni o servizi), necessario per individuare il 'metodo economico' componente dell'impresa sociale.

  • codice civile, art. 2545-terdecies

    Norma che regola la crisi delle imprese soggette a regolazione pubblicistica e il criterio di prevenzione tra fallimento e liquidazione coatta amministrativa; la Corte ha ritenuto che l'art. 14 del d.lgs. 112/2017 prevale rispetto a questo criterio per le imprese sociali.

  • legge fallimentare (r.d. 267/1942), art. 18 (reclamo)

    Il reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento ha effetto devolutivo pieno e carattere camerale; la Corte ricorda che la devoluzione consente alla Corte d'appello di esaminare pienamente lo stato di insolvenza e questioni connesse anche se non specificamente dedotte in primo grado.

  • legge fallimentare, art. 33

    La relazione del curatore ex art. 33 può essere acquisita e valutata anche d'ufficio dalla Corte d'appello; la Cassazione osserva che l'acquisizione non era contestabile dal ricorrente quando la relazione confermava la qualifica di impresa sociale.

Massime di principio

  • Per le cooperative sociali e i loro consorzi la qualifica di "impresa sociale" opera per legge (ope legis): ciò sposta il quadro applicativo e, in caso di insolvenza, rende prevalente la disciplina della liquidazione coatta amministrativa (art. 14 d.lgs. 112/2017) rispetto alla regola generale che mette a confronto fallimento e liquidazione coatta.
  • La qualificazione come impresa sociale richiede comunque la verifica delle due dimensioni: esercizio dell'impresa con "metodo economico" (elemento di impresa) e finalità civiche/solidaristiche senza scopo di lucro; per le cooperative sociali la qualifica opera di diritto, ma il giudice deve comunque accertare la concreta natura dell'attività nel suo complesso.
  • La presenza di singole operazioni commerciali (es. un appalto marginale) non è di per sé sufficiente a escludere la qualifica di impresa sociale o a trasformare automaticamente il procedimento nel fallimento: occorre una valutazione complessiva dell'attività e della prevalenza effettiva dello scopo di lucro.
  • Nel reclamo ex art. 18 l.fall. la Corte d'appello ha piena potestà di riesame (effetto devolutivo pieno) e può valutare anche d'ufficio elementi e documenti (es. relazione del curatore ex art. 33) per accertare lo stato di insolvenza e la natura dell'impresa.
  • L'art. 14 d.lgs. 112/2017 è interpretata dalla Cassazione come norma specifica che, rispetto alla disciplina generale delle imprese soggette a regolazione pubblicistica, prevale nel prevedere la liquidazione coatta amministrativa per le imprese sociali insolventi.
  • In presenza di dubbi sull'assoggettabilità a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa è necessario un esame circostanziato e complessivo della documentazione economico-contabile; la semplice esistenza di debiti o di un appalto non decide automaticamente la materia.
  • Le doglianze procedurali sull'acquisizione d'ufficio di atti o sull'esame di documenti in sede di reclamo sono in genere inammissibili se la parte non dimostra un concreto pregiudizio e se gli atti acquisiti risultano favorevoli o neutrali alla sua posizione.

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