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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32977/2023 del 28/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società agricola impugna la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva confermato la dichiarazione di fallimento, sostenendo che la qualificazione della società come 'agricola' non può essere retrocessa sulla base delle norme fiscali (in particolare l'art.2 d.lgs. 99/2004 e la soglia del 10% per ricavi da locazioni) e che la mera riscossione di canoni di locazione non integra, di per sé, attività d'impresa commerciale idonea a fondare la fallibilità. Chiede quindi che non si applichino criteri fiscali per escludere la natura agricola ai fini della fallibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto che l'art.2 del d.lgs. 99/2004 abbia natura fiscale e non possa essere usato quale parametro decisivo per stabilire la fallibilità; ha inoltre evidenziato che la mera riscossione di canoni non è 'di norma' attività d'impresa commerciale, salvo prova di un'organizzazione professionale e messa a reddito dei beni (intermediazione o gestione immobiliare). Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al giudice di merito per una nuova valutazione concreta, anche sulla natura organizzativa e prevalente delle attività svolte e sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 2135 cod. civ.

    Definisce l'imprenditore agricolo e le attività connesse; la Corte afferma che la qualificazione ai fini della fallibilità va individuata secondo il codice civile (art.2135) e la legge fallimentare, valutando il collegamento funzionale con il ciclo biologico e la prevalenza dell'attività agricola.

  • art. 2 d.lgs. n. 99/2004

    "Il requisito della marginalità si considera soddisfatto qualora l'ammontare dei ricavi relativi alle locazioni e affitto dei beni non superi il 10 per cento dell’ammontare dei ricavi complessivi."

    Norma di natura fiscale volta a disciplinare il regime agevolato e la qualificazione ai fini tributari delle società agricole; secondo la Corte non va assunta quale criterio decisivo per determinare la fallibilità dell'impresa.

  • art. 1 legge fallimentare

    Stabilisce che sono assoggettati alle disposizioni sul fallimento gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale; la Corte richiama questo principio per affermare che, se concretamente emerge un'attività commerciale prevalente, la società può essere dichiarata fallita.

  • art. 85 e art. 91 DPR n. 917/1986 (TUIR)

    Norme fiscali sulla determinazione del reddito; la ricorrente invocava tali articoli per qualificare fiscalmente i ricavi, ma la Corte ha ribadito che le norme tributarie non sostituiscono i criteri del codice civile e della legge fallimentare ai fini della fallibilità.

  • art. 36 d.l. n. 179/2012 conv. legge n. 221/2012

    Citato nel ricorso ed in motivazione: non costituisce elemento autonomo per mutare la valutazione di fallibilità, essendo normazione di settore e non sostitutiva dell'analisi civilistica richiesta per il fallimento.

Massime di principio

  • La qualificazione di 'società agricola' ai fini della non assoggettabilità al fallimento si determina con riferimento alle norme del codice civile (art.2135) e della legge fallimentare, non sulle norme fiscali settoriali.
  • La soglia del 10% prevista dall'art.2 d.lgs.99/2004 attiene al regime fiscale (marginalità dei ricavi da locazione) e non è di per sé determinante per escludere la fallibilità: serve valutare la natura reale e prevalente dell'attività.
  • La mera percezione di canoni di locazione non costituisce automaticamente attività d'impresa commerciale: è necessario provare che l'attività di gestione locativa sia svolta in modo organizzato, professionale e con lo scopo di messa a reddito (intermediazione o gestione immobiliare).
  • Se l'attività commerciale è svolta in misura prevalente rispetto a quella agricola, la società agricola costituita in forma societaria può essere assoggettata a fallimento.
  • L'onere della prova è ripartito: chi chiede il fallimento deve allegare e dimostrare l'esistenza di un'attività commerciale; chi invoca l'esenzione agricola deve dimostrare il collegamento funzionale con il ciclo biologico e la prevalenza delle attività agricole.
  • La qualifica statutaria di 'società agricola' o l'iscrizione nella sezione speciale della CCIAA non escludono automaticamente la verifica giudiziale della prevalenza o della natura commerciale delle attività svolte.

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