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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32992/2023 del 28/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di fallimento pronunciata nei confronti della cooperativa CESFET. La ricorrente contestava: 1) l'assoggettabilità a fallimento di una cooperativa sociale che opera in settori di interesse generale e che, per legge (d.lgs. n.112/2017), acquisisce la qualifica di "impresa sociale"; 2) la mancata considerazione del carattere non imprenditoriale / della funzione sociale e del regime speciale di vigilanza delle cooperative sociali; 3) vizi processuali relativi a costituzioni tardive di resistenti, omessa valutazione di produzioni probatorie richieste dalla ricorrente, violazione del contraddittorio nel caso di questioni rilevate d'ufficio e valutazione errata dello stato di insolvenza (contestazione della qualificazione dello stato di illiquidità come transitorio e dell'omessa considerazione dello stato di liquidazione). In sostanza la ricorrente chiedeva che fosse esclusa la sottoposizione a fallimento e richiamava la disciplina speciale delle imprese sociali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto che, alla luce del d.lgs. n. 112/2017 (art. 1, comma 4), le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991 acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali e, conseguentemente, "in caso d'insolvenza le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa" (art. 14, comma 1 del d.lgs. n.112/2017). Ne consegue l'esclusione della sottoposizione delle cooperative sociali al fallimento in alternativa alla liquidazione coatta amministrativa prevista dall'art. 2545-terdecies c.c. La Corte ha quindi dichiarato fondato il profilo sostanziale del ricorso (terzo motivo) e ha enunciato il principio di diritto secondo cui, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.112/2017, le cooperative sociali sono assoggettate esclusivamente alla liquidazione coatta amministrativa in caso d'insolvenza. Su altri motivi processuali la Corte ha rigettato le censure: ha dichiarato ammissibili, con limiti, le costituzioni tardive di resistenti; ha ritenuto infondate le doglianze relative al contraddittorio in relazione alla valutazione del materiale probatorio e ha dichiarato inammissibili alcune censure che avrebbero richiesto un riesame di merito (diverso apprezzamento dello stato d'insolvenza).

Norme richiamate

  • d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, art. 1, comma 4

    "le cooperative sociali e i loro consorzi [...] acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali"

    Le cooperative sociali acquistano automaticamente la qualifica di impresa sociale; tale qualità impone il regime previsto per le imprese sociali, con effetti sul regime di insolvenza.

  • d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, art. 14, comma 1

    "in caso d'insolvenza le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa"

    Per le imprese sociali (e quindi per le cooperative sociali di diritto) la procedura concorsuale applicabile è la liquidazione coatta amministrativa; ciò esclude la sottoposizione a fallimento prevista in via alternativa dall'art. 2545-terdecies c.c.

  • art. 2545-terdecies cod. civ., primo comma

    La norma generale per le cooperative prevedeva l'assoggettabilità, anche in alternativa, al fallimento per le cooperative che svolgono attività commerciale; la Corte ha comunque ritenuto che per le cooperative sociali la disciplina speciale del d.lgs. n.112/2017 prevale, escludendo l'applicazione della alternativa fallimentare.

  • d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155, art. 15

    "in caso di insolvenza, le organizzazioni che esercitano un'impresa sociale sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa"

    La precedente disciplina dell'impresa sociale già prevedeva la liquidazione coatta amministrativa per le imprese sociali in stato d'insolvenza; la riforma del 2017 ha rafforzato e reso di diritto tale qualifica per le cooperative sociali.

  • d.lgs. 24 dicembre 1997, n. 460, art. 10

    La qualifica di Onlus in base al d.lgs. n. 460/1997 ha portata essenzialmente fiscale e non incide direttamente sul regime di insolvenza; non impedisce in sé l'assoggettamento alla disciplina per imprese sociali.

  • r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), art. 18, settimo comma

    Prevede il termine per la costituzione delle parti resistenti nel reclamo avverso la pronuncia di fallimento; la Corte ha precisato che la costituzione tardiva di resistenti può essere comunque ammessa con le conseguenti limitazioni, senza determinare automaticamente l'inammissibilità.

  • art. 101, secondo comma, cod. proc. civ.

    L'obbligo del giudice di provocare il contraddittorio per fatti rilevati d'ufficio riguarda fatti che richiedono prove diverse rispetto a quelle prodotte dalle parti; non si estende all'attività valutativa del giudice sul materiale probatorio già in atti.

  • art. 5 legge fallimentare

    Richiamata dalla ricorrente in relazione alla valutazione dello stato di illiquidità transitorio; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile in cassazione perché comportava un riesame di merito non consentito.

Massime di principio

  • Dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.112/2017 (art.1, comma 4) le cooperative sociali di cui alla legge n.381/1991 acquisiscono di diritto la qualifica di impresa sociale: in caso di insolvenza sono soggette esclusivamente alla liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art.14 d.lgs.112/2017, escludendo la sottoposizione al fallimento.
  • La qualifica fiscale di Onlus (d.lgs. n.460/1997) non incide direttamente sul regime di insolvenza; va valutata separatamente rispetto allo status di impresa sociale previsto dal d.lgs. n.112/2017.
  • Per le cooperative diverse dalle cooperative sociali continua ad applicarsi la disciplina generale (art.2545-terdecies c.c.), con possibile assoggettamento al fallimento se viene accertata attività commerciale secondo criteri di economicità.
  • In sede di impugnazione della dichiarazione di fallimento è essenziale documentare la sussistenza della disciplina speciale favorevole (iscrizioni, adeguamenti statutari, qualifiche amministrative); la prova dello stato di insolvenza è valutata soprattutto sui bilanci, sulle delibere aziendali e su fatti oggettivi (mancati versamenti, decreti ingiuntivi, comunicazioni dell'autorità di vigilanza).
  • Sul piano processuale: la costituzione tardiva dei resistenti al reclamo può essere ammessa, con limitazioni delle difese che possono proporre; il giudice non è tenuto a sollecitare un contraddittorio per ogni valutazione del materiale probatorio già prodotto dalle parti, ma deve farlo quando intende basare la decisione su fatti di ufficio che richiedono prove diverse.
  • In sede di Cassazione i rilievi che implicano un nuovo apprezzamento del merito (es. diversa valutazione dell'insolvenza o dello stato di liquidazione) sono inammissibili: la Corte verifica la corretta applicazione del diritto e la coerenza della motivazione, non rifà il giudizio di fatto.

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