Cassazione Civile, Sentenza n. 33017/2023 del 28/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Con un motivo unico si deduceva la violazione e la falsa applicazione degli artt. 327, 325, 330 e 141 c.p.c. e dell'art. 82 R.D. n. 37/1934 per aver la Corte d'Appello ritenuto tardiva l'impugnazione nonostante la tempestiva ripresa del procedimento notificatorio dopo un tentativo di notifica presso il procuratore domiciliatario non trovato perché trasferito altrove. Si contestava quindi che la tardività fosse ingiustificata in presenza di una riattivazione del procedimento notificatorio.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto il motivo infondato, evidenziando due distinte rationes decidendi: (1) l'imputabilità al notificante della tardiva prima notifica, che impedisce la rimessione in termini per il rinnovo; (2) ad abundantiam, la tardività della ripresa del procedimento notificatorio. La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite che distingue i casi in cui il difensore esercita la propria attività nel medesimo circondario del giudice (onere del notificante di accertare il domicilio professionale anche tramite albo) e i casi in cui il difensore sia di altro circondario e abbia eletto domicilio (obbligo del difensore di comunicare i mutamenti). Nel caso concreto il difensore domiciliatario si era trasferito all'interno dello stesso circondario, informazione agevolmente riscontrabile dall'albo professionale; pertanto il mancato accertamento era imputabile all'appellante e l'appello è stato dichiarato tardivo. Sono state condannate la parte ricorrente alle spese e al pagamento delle somme indicate; altresì dichiarata l'applicabilità dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
art. 325 c.p.c.
Dalla decisione emerge il riferimento al termine per la riattivazione del processo notificatorio: la possibilità di conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria tramite riattivazione è subordinata al rispetto del limite temporale pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali rigorosamente provate
art. 330 c.p.c.
art. 141 c.p.c.
art. 82 R.D. 22.1.1934 n. 37
Emerge l'interpretazione consolidata secondo cui, se il difensore ha eletto domicilio extra-districtum, ha l'obbligo di comunicare eventuali mutamenti di domicilio; se invece esercita la propria attività nel medesimo circondario del tribunale, è onere del notificante accertare l'effettivo domicilio professionale (anche tramite albo), e il mutamento non comunicato può essere comunque considerato a carico del notificante
Massime di principio
- Se il difensore destinatario della notifica esercita la sua attività nello stesso circondario del giudice, il notificante ha l'onere di verificare l'effettivo domicilio professionale (anche consultando l'albo): la mancata verifica rende imputabile al notificante il mancato perfezionamento della notifica
- Se il difensore ha eletto domicilio in un foro diverso (elezione extra-districtum), è il difensore a dover comunicare alle controparti i mutamenti del domicilio eletto; in mancanza la responsabilità del mancato perfezionamento può gravare sul difensore
- La riattivazione del procedimento notificatorio per conservare gli effetti della richiesta originaria è ammessa solo se il mancato perfezionamento non è imputabile al notificante e se la ripresa avviene entro i limiti temporali (indicati in relazione all'art. 325 c.p.c., con la regola della metà dei termini), salvo circostanze eccezionali rigorosamente provate
- In caso di trasferimento dello studio del difensore all'interno dello stesso circondario, la circostanza è normalmente rintracciabile dall'albo professionale e quindi non giustifica il mancato perfezionamento della notifica da parte del notificante
- Il carico probatorio sulla non imputabilità del mancato perfezionamento della notifica grava sulla parte che invoca la conservazione degli effetti della prima richiesta; prove eccezionali sono richieste per giustificare l'omissione
- In situazioni analoghe è prudente, per il notificante, verificare sempre l'attuale domicilio professionale del difensore destinatario (albo professionale, comunicazioni processuali) prima di effettuare la notifica; in caso di dubbio, valutare tempestive misure alternative per evitare decadenze
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