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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30015/2023 del 30/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall'insinuazione al passivo di un credito derivante da un contratto di sale and lease back immobiliare, risolto prima della dichiarazione di fallimento della società utilizzatrice. La società di leasing, poi cessionaria del credito, aveva chiesto l'ammissione per canoni insoluti, somme a scadere, indicizzazione e interessi di mora. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo ritenendo inapplicabile l'art. 72 quater l.fall. al leasing già risolto e applicabile invece l'art. 1526 c.c., con esclusione dell'ammissione dei canoni scaduti e degli interessi contrattuali fino al fallimento in assenza di prova e richiesta dell'equo compenso o di una specifica domanda risarcitoria. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e omesso esame della clausola contrattuale n. 21, sostenendo che la domanda di ammissione era in realtà fondata su una clausola penale di contenuto risarcitorio e che il tribunale aveva erroneamente escluso una domanda risarcitoria e indebitamente evocato l'art. 72 quater l.fall.; 2) omesso esame della sentenza precedente che aveva accertato la validità del contratto di sale and lease back e della clausola penale, assumendo che tale accertamento avrebbe dovuto determinare l'ammissione del credito; 3) violazione dell'art. 92 c.p.c. in punto spese, per asserita necessità della lite e per la presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché l'eventuale mancata considerazione della clausola penale non era decisiva: secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 2061/2021, il concedente che voglia insinuarsi al passivo e invocare una penale deve allegare elementi idonei a consentire la verifica della sua equità, in particolare il ricavato da una eventuale riallocazione del bene o, in mancanza, una stima attendibile del valore di mercato al momento della domanda. Nel caso concreto tali elementi non erano stati forniti; la mera richiesta di CTU non poteva supplire alle carenze allegatorie e la valutazione sull'opportunità di disporla era rimessa al giudice di merito. La previa sentenza sulla validità del contratto era irrilevante, perché l'accertamento della validità del rapporto non comporta automaticamente l'ammissibilità del credito, che va scrutinato secondo i presupposti propri della domanda di insinuazione e dell'applicazione dell'art. 1526 c.c. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la regolazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, salvo il divieto di porle a carico della parte vittoriosa. Non essendosi il fallimento costituito, non sono state liquidate spese in cassazione. È stata inoltre data atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 98 legge fall.

    disciplina l'opposizione allo stato passivo; la domanda era stata proposta avverso il rigetto dell'insinuazione al passivo.

  • art. 77 c.p.c.

    richiamato per la procura speciale e la rappresentanza della società mandataria nel giudizio.

  • art. 72 quater legge fall.

    ritenuto non applicabile, nel caso concreto, a un leasing già risolto prima del fallimento dell'utilizzatore.

  • art. 1526 c.c.

    applicabile al leasing risolto anteriormente al fallimento; non consente l'ammissione automatica di canoni e interessi, ma richiede la verifica dell'equo compenso e delle altre conseguenze restitutorie/risarcitorie.

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non incorre in nullità per avere affrontato una questione non espressamente invocata, se comunque decide sulla domanda proposta; la eventuale sovrabbondanza motivazionale non determina violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame richiede un fatto decisivo; qui la clausola penale non era decisiva ai fini dell'ammissione al passivo per mancanza di allegazioni idonee.

  • art. 1382 c.c.

    richiamato per affermare che il risarcimento del danno può essere predeterminato con clausola penale nel leasing.

  • art. 1453, primo comma, c.c.

    richiamato in tema di risarcimento conseguente alla risoluzione del contratto.

  • art. 2744 c.c.

    evocato nella precedente sentenza sul contratto di sale and lease back, che aveva escluso la nullità per patto commissorio.

  • art. 66 legge fall.

    richiamato nella precedente controversia di validità del contratto, ai fini della revocatoria/inefficacia fallimentare.

  • art. 2901 c.c.

    richiamato nella precedente controversia di validità del contratto, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria.

  • art. 93 l.f.

    richiamato dalle Sezioni Unite come norma sulla domanda di insinuazione al passivo da formulare in modo completo.

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito; il controllo di legittimità è limitato.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel leasing risolto prima del fallimento dell'utilizzatore, la domanda di insinuazione al passivo non può fondarsi in modo automatico sulla clausola penale o sull'invocazione di canoni a scadere: il creditore deve allegare elementi concreti che consentano al giudice di verificare l'equità della penale e la misura del pregiudizio.
  • Per consentire l'ammissione al passivo del credito derivante da clausola penale in un rapporto di leasing, il concedente deve indicare il ricavato dell'eventuale riallocazione del bene oppure, se il bene non è ancora stato riallocato, allegare una stima attendibile del valore di mercato al momento della domanda; la mera richiesta di consulenza tecnica d'ufficio non supplisce alle carenze di allegazione.
  • L'accertata validità del contratto presupposto non comporta di per sé l'accoglimento della domanda di insinuazione al passivo: la validità del titolo è questione pregiudiziale, ma l'ammissibilità del credito va verificata secondo i requisiti propri della singola pretesa e della disciplina applicabile alla risoluzione del leasing.
  • La censura di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è infondata quando il fatto asseritamente trascurato, pur discusso tra le parti, non sarebbe comunque stato decisivo ai fini della decisione.
  • In materia di spese processuali, la scelta di compensare o meno le spese e la loro quantificazione rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, salvo il solo limite di non porle a carico della parte vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoLeasingInadempimentoImpugnazioniSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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