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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05748/2023 del 24/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il professionista aveva chiesto l’equa riparazione ex L. n. 89/2001 assumendo che il "giudizio presupposto" non fosse il processo instaurato nell’interesse del cliente, ma il procedimento volto a ottenere la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., che egli riteneva un autonomo procedimento a proprio favore. Sosteneva, inoltre, che la Corte territoriale avesse erroneamente scisso la fase di cognizione da quella esecutiva, mentre, alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite, le due fasi dovevano essere considerate unitariamente fino all’effettivo soddisfacimento del credito. Deduceva anche violazione dell’art. 6, par. 1 CEDU e omessa applicazione dei principi affermati da Cass. S.U. n. 19883/2019 e da Cass. n. 18577/2022.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso e ha confermato il decreto della Corte d’appello di Lecce. Ha affermato che la domanda di distrazione delle spese non introduce un autonomo giudizio di cognizione nel quale il difensore diventa parte ai fini dell’equa riparazione, ma è una statuizione incidentale e accessoria del processo principale. Ha quindi condiviso la declaratoria di inammissibilità della domanda proposta contro il Ministero della giustizia per la fase di cognizione, poiché il ricorrente non era parte di quel giudizio. Quanto alla fase esecutiva/ottemperanza, la Corte ha escluso l’applicazione dei principi elaborati in tema di indennizzo Pinto e di unitarietà fra cognizione ed esecuzione, perché qui il credito azionato riguardava spese di lite distratte, non un credito indennitario ex L. n. 89/2001; ha inoltre rilevato che mancavano allegazioni sulla incapienza del cliente e che, in ogni caso, il ricorrente non aveva dedotto in modo sufficiente la perdurante pendenza del giudizio esecutivo dopo la declaratoria di inammissibilità dell’ulteriore ricorso.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    consente al difensore di stare in giudizio personalmente, ma ciò non trasforma l’istanza di distrazione in un autonomo giudizio utile a fondare la legittimazione all’equa riparazione per la durata del processo altrui.

  • art. 93 c.p.c.

    la domanda di distrazione delle spese è un’istanza accessoria e incidentale, non una domanda giudiziale autonoma; non fa assumere al difensore la qualità di parte del giudizio principale ai fini della legge Pinto.

  • artt. 93 –100 c.p.c.

    richiamati dal ricorrente come norme processuali asseritamente violate per omessa pronuncia e travisamento del thema decidendum.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta omessa decisione sulla domanda da lui proposta in proprio.

  • art. 1-bis L. n. 89/2001

    richiamato nel motivo di ricorso; la Corte esclude comunque che la durata del procedimento di distrazione e della successiva esecuzione possa essere trattata come giudizio presupposto rientrante nella tutela Pinto nei termini prospettati.

  • art. 3, comma 1, L. n. 89/2001

    richiamato nel ricorso in relazione al diritto all’equa riparazione per irragionevole durata del processo.

  • art. 6, par. 1 CEDU

    garantisce la ragionevole durata del "proprio" processo; non tutela il soggetto che sia solo interessato, in via riflessa o accessoria, a un processo altrui senza esserne parte in senso stretto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il calcolo dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L’istanza di distrazione delle spese processuali ha natura meramente incidentale e accessoria: non introduce una nuova domanda fondata su un autonomo rapporto sostanziale e non fa acquisire al difensore la qualità di parte del giudizio principale ai fini della legge sull’equa riparazione.
  • Il diritto all’equa riparazione per irragionevole durata del processo spetta solo a chi sia parte del processo presupposto, non a chi sia soltanto interessato in via riflessa o accessoria all’esito della controversia.
  • I principi elaborati per la ragionevole durata delle fasi cognitiva ed esecutiva in materia di indennizzo Pinto non si applicano automaticamente a crediti diversi, come quello relativo alle spese di lite distratte, soprattutto quando il difensore possa comunque agire anche verso il cliente assistito.
  • Chi deduce la durata irragionevole della fase esecutiva diretta al soddisfacimento di un credito professionale deve allegare elementi specifici, tra cui l’eventuale incapienza del debitore principale, senza potersi limitare a invocare il mero mancato pagamento da parte dello Stato.
  • La qualificazione del procedimento come autonomo o accessorio dipende dalla sua effettiva struttura processuale: una richiesta incidentale collegata al processo principale non può essere trattata come giudizio separato per fondare una pretesa autonoma di indennizzo per ritardo.
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Come è indicizzato

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