Cassazione Civile, Ordinanza n. 10524/2025 del 22/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta dal creditore originario, poi cessionario pro soluto del credito, per far dichiarare inefficace nei suoi confronti la vendita di due immobili effettuata da una società debitrice in favore di un'altra società. Il tribunale aveva accolto la domanda ritenendo che il credito fosse ancora sub iudice, che l'atto di disposizione fosse successivo al sorgere del credito, che l'acquirente fosse solo apparentemente terza perché amministrata dalla stessa persona fisica che amministrava la venditrice, e che l'atto avesse svuotato il patrimonio immobiliare della debitrice. La corte d'appello aveva confermato. In cassazione la società acquirente e la società venditrice deducevano: 1) violazione degli artt. 2901, 2740 e 2909 c.c. per pretesa formazione del giudicato sull'inesistenza o sulla riduzione del credito e conseguente cessazione della materia del contendere; 2) violazione dell'art. 2901 c.c. per avere la corte territoriale ritenuto sussistenti consilium fraudis ed eventus damni nonostante il pagamento di somme molto superiori al debito accertato e il valore dell'immobile; 3) per la sola ricorrente incidentale, violazione del giudicato e, soprattutto, richiesta di rimeditazione del principio secondo cui anche il credito litigioso è tutelabile con l'azione revocatoria, con domanda di rimessione della questione alla Corte costituzionale per asserita irragionevolezza e contrasto con il giusto processo, la buona fede e il divieto di abuso del processo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e ha rigettato il ricorso incidentale. Ha ritenuto che non vi fosse violazione del giudicato esterno perché la precedente pronuncia di legittimità aveva accolto alcuni motivi imponendo al giudice di rinvio di accertare proprio la consistenza effettiva del credito; ha giudicato inammissibile la censura sul vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c. per mancato superamento della preclusione derivante dalla doppia conforme, con conseguente assorbimento della denunciata violazione dell'art. 2901 c.c.; ha respinto la richiesta di superare l'orientamento consolidato sulla revocabilità anche a tutela del credito litigioso, ribadendo che il credito eventuale o litigioso può essere protetto ex art. 2901 c.c. come ulteriore sviluppo della medesima linea interpretativa già seguita dalle Sezioni Unite; ha inoltre confermato la sussistenza della scientia damni in capo alla società acquirente, imputando alla società la conoscenza dell'amministratore, e ha ritenuto non decisivo l'argomento relativo all'ipoteca e al prezzo di vendita. Le spese di cassazione sono state compensate tra le due ricorrenti, mentre quelle in favore del controricorrente sono state poste solidalmente a carico delle ricorrenti.
Norme richiamate
L'azione revocatoria può essere esercitata anche a tutela di un credito litigioso; il credito eventuale o sub iudice è assimilabile, per ratio, al credito soggetto a condizione sospensiva o a termine, poiché entrambi esprimono un interesse alla conservazione della garanzia patrimoniale.
È richiamato come fondamento della garanzia patrimoniale generica del debitore, che l'azione revocatoria mira a conservare.
Il giudicato esterno opera solo nei limiti effettivi della decisione passata in giudicato; nel caso concreto non vi era preclusione all'accertamento della consistenza del credito nel giudizio di rinvio.
art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.
È il parametro invocato per le censure di violazione di legge, ma non può essere utilizzato per aggirare l'inammissibilità del vizio motivazionale quando la censura in realtà mira a una rivalutazione del fatto.
art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c.
Il vizio motivazionale è inammissibile se non viene superata la preclusione derivante dalla cd. doppia conforme, cioè quando la sentenza di appello conferma quella di primo grado sulla base delle stesse ragioni di fatto.
La preclusione al sindacato sul vizio motivazionale opera nelle ipotesi di doppia conforme e, nel caso concreto, rendeva inammissibile la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c.
La conoscenza rilevante ai fini della scientia damni, quando il soggetto acquirente è una società, va riferita alla persona fisica che la rappresenta; tale consapevolezza si imputa alla società.
La trattazione è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.
Richiamato in relazione alla successione del cessionario nel processo e alla prosecuzione del giudizio di rinvio.
art. 111 Cost.
Invocato dalla ricorrente per sostenere, in via critica, la necessità di un'interpretazione restrittiva della tutela del credito litigioso, ma la Corte ha ritenuto infondata la prospettazione.
art. 2 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in collegamento con buona fede e correttezza, ma non accolto come motivo per ridurre la tutela revocatoria del credito litigioso.
art. 41 Cost.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la libertà di iniziativa economica e di disposizione del patrimonio, ma non è stato ritenuto ostativo all'applicazione dell'art. 2901 c.c. al credito litigioso.
art. 42 Cost.
Richiamato dalla ricorrente nel medesimo senso, senza esito favorevole.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato in caso di soccombenza, nei limiti indicati nel provvedimento.
Massime di principio
- L'azione revocatoria ordinaria può essere esperita anche dal titolare di un credito litigioso o sub iudice, poiché la tutela della garanzia patrimoniale non presuppone necessariamente la definitività dell'accertamento del credito.
- Il credito litigioso è assimilabile, quanto alla logica di tutela conservativa, al credito eventuale soggetto a condizione o termine, in quanto anch'esso esprime un interesse giuridicamente apprezzabile alla conservazione della garanzia patrimoniale.
- Ai fini della scientia damni riferita a una società, la conoscenza rilevante è quella della persona fisica che la rappresenta; la consapevolezza del rappresentante si imputa all'ente.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non supera la preclusione processuale e si limita a sollecitare una nuova valutazione del fatto.
- Il giudicato esterno non impedisce al giudice del rinvio di accertare la reale consistenza del credito quando la precedente cassazione abbia cassato la decisione proprio per consentire tale verifica nei limiti del decisum.
- Per escludere l'eventus damni non basta allegare la presenza di altri crediti o la percezione del prezzo di vendita: occorre dimostrare che, nonostante l'atto dispositivo, il patrimonio residuo del debitore conservi una concreta e sufficiente garanzia per il creditore.
- La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito quando, in sostanza, la doglianza investe l'accertamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.
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