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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10224/2024 del 11/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per i reati di tentata estorsione e lesioni aggravate; il ricorrente deduce: 1) erronea attribuzione dell'aggravante del metodo mafioso, posto che non vi sarebbe rapporto diretto con l'autore materiale delle lesioni (Lavacca Antonio) e le uniche circostanze di collegamento sarebbero soste presso l'abitazione di Baresi senza prova di accesso; 2) inesistenza del dolo estorsivo e del danno patrimoniale, atteso che i Monte avevano formulato un'offerta economica superiore al prezzo pagato e Perfetti aveva lasciato aperta una trattativa, quindi al più violenza privata e non tentata estorsione; 3) inutilizzabilità delle intercettazioni per mancanza dei decreti autorizzativi ai sensi dell'art. 267 cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'aggravante del metodo mafioso fosse sostenuta a livello indiziario dalle modalità delle minacce e dalla percezione della vittima (richiami a attentati, frasi minacciose del coindagato) e che non sia necessario provare l'esistenza di un'associazione mafiosa per applicare l'aggravante. Sul piano della verifica dei gravi indizi e delle esigenze cautelari la Cassazione ha richiamato il limite del sindacato di legittimità (art. 606 co.1 lett. e) c.p.p.): non spetta a questa Corte valutare ex novo i gravi indizi se non quando sussista carenza o manifesta illogicità della motivazione, e il Tribunale aveva adeguatamente motivato la credibilità della persona offesa e l'assenza di volontà di rivendere il bene. Quanto alle intercettazioni, la Corte ha ritenuto la questione generica e non sindacabile in cassazione se non stata previamente sollevata al riesame; ha ricordato che, ove richiesto, il tribunale deve acquisire d'ufficio i decreti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende; la decisione non determina la remissione in libertà e va trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen. (aggravante del metodo mafioso)

    L'aggravante può configurarsi quando la violenza o la minaccia richiamano nella vittima la forza intimidatrice tipica del metodo mafioso; non è necessario dimostrare l'appartenenza a un'associazione mafiosa

  • art. 606 co.1 lett. e) c.p.p.

    Limita il sindacato della Cassazione sulle misure cautelari: le doglianze sull'apprezzamento degli indizi rilevano in sede di legittimità solo se costituite da mancanza o manifesta illogicità della motivazione

  • art. 267 cod. proc. pen. (intercettazioni)

    La mancanza dei decreti autorizzativi non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle intercettazioni in sede di cassazione; la questione deve essere sollevata al giudice del riesame che può acquisire i decreti d'ufficio

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e, in caso di inammissibilità del ricorso, la possibilità di sanzionare la parte con ammenda; applicata per disporre il pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende

  • art. 94, comma 1-ter, disposizioni di attuazione del c.p.p.

    Prevede la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la sentenza non comporta la remissione in libertà, per gli adempimenti previsti

Massime di principio

  • L'aggravante del cosiddetto 'metodo mafioso' può essere accertata anche senza prova di adesione a un'organizzazione mafiosa se la condotta e le minacce sono tali da evocare nella vittima la forza intimidatrice tipica del metodo mafioso
  • In Cassazione il sindacato sulle misure cautelari e sui gravi indizi è limitato: si interviene solo per vizi di motivazione quali mancanza o manifesta illogicità (art. 606 co.1 lett. e) c.p.p.) e non per una rivalutazione del materiale probatorio svolta dai giudici di merito
  • Le eccezioni sull'utilizzabilità delle intercettazioni per mancanza di decreti autorizzativi devono essere tempestivamente sollevate nei gradi di merito (tribunale del riesame); la Cassazione non procede, in via ordinaria, a un esame sostanziale se la questione non è stata correttamente dedotta e specificata
  • La presenza di un'offerta economica non esclude automaticamente il reato di tentata estorsione: rileva la condotta coattiva e la rimozione della volontà del soggetto passivo, non soltanto la quantificazione economica proposta
  • Il ricorso inammissibile può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) se sussistono profili di colpa nella proposizione del ricorso

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