Cassazione Civile, Ordinanza n. 41204/2021 del 22/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (società attrice)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di collaborazione avente ad oggetto l'installazione di apparecchi da gioco presso i locali della società ricorrente. Quest'ultima ha dedotto che, subentrata la resistente alla precedente gestrice, si fosse verificata un'omessa manutenzione degli apparecchi, con conseguente mancato funzionamento e diminuzione degli incassi. In giudizio ha chiesto l'accertamento della responsabilità contrattuale della controparte e il risarcimento dei danni, oltre all'accertamento dell'inesistenza dei crediti vantati dalla convenuta, o in subordine la compensazione. La resistente ha resistito e ha proposto domanda riconvenzionale di pagamento di somme asseritamente dovute. Il tribunale ha accolto parzialmente entrambe le pretese, operando una compensazione solo parziale delle reciproche poste. In appello la società attrice ha censurato il rigetto della domanda risarcitoria; la corte territoriale ha ritenuto che mancasse prova dell'inadempimento, osservando che l'appello non indicava fonti di prova idonee a dimostrare l'omessa manutenzione. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 1655, 2043 e 2697 c.c. e vizio di motivazione, sostenendo che tra le parti fosse intercorso un contratto di appalto e che la corte d'appello avesse invertito l'onere della prova, pretendendo dalla creditrice la dimostrazione dell'inadempimento altrui anziché gravare la debitrice della prova del proprio adempimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l'unico motivo di ricorso. Ha ritenuto che la corte d'appello avesse falsamente applicato l'art. 2697 c.c. perché, in presenza di una domanda di risarcimento per inadempimento contrattuale e di un credito fatto valere in riconvenzionale dal debitore, il creditore doveva limitarsi a provare la fonte del diritto e allegare l'inadempimento, mentre spettava alla controparte dimostrare l'avvenuto adempimento. La Corte ha anche escluso che si fosse formato un giudicato interno sull'insussistenza del danno, poiché i capi della sentenza erano stati comunque censurati nei gradi di impugnazione. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma invocata come parametro del vizio di violazione di legge dedotto in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Norma invocata per il vizio di motivazione; la Corte decide però l'impugnazione sul profilo di violazione di legge.
Richiamato per la proposta di manifesta infondatezza formulata dal relatore.
Richiamato per la fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
Richiamato dalla ricorrente per qualificare il rapporto come appalto; la Corte precisa che il titolo contrattuale tra le parti era comunque incontestato e la qualificazione non era decisiva.
Richiamato dalla ricorrente, ma la decisione si concentra sulla responsabilità contrattuale e sul riparto dell'onere della prova, non sulla responsabilità aquiliana.
La Corte ravvisa una falsa applicazione della norma: in tema di inadempimento contrattuale il creditore prova titolo e scadenza e allega l'inadempimento, mentre il debitore deve provare l'adempimento; lo stesso vale se il debitore agisce in riconvenzionale per il proprio credito.
Richiamato per enunciare, in sede di rinvio, il principio di diritto al quale il giudice di merito dovrà uniformarsi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in ragione dell'accoglimento del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale base del contributo unificato ordinario cui si collega l'ulteriore importo eventualmente dovuto.
Massime di principio
- In tema di responsabilità da inadempimento, il creditore che agisca per risoluzione, adempimento o risarcimento deve provare la fonte del diritto e la scadenza della prestazione, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento; spetta al debitore dimostrare il fatto estintivo costituito dall'adempimento.
- Il medesimo riparto dell'onere probatorio opera anche quando il convenuto, evocato in giudizio per inadempimento, proponga domanda riconvenzionale di pagamento fondata sullo stesso rapporto: resta a suo carico la prova del proprio adempimento.
- La qualificazione specifica del rapporto contrattuale può essere irrilevante quando l'esistenza del vincolo negoziale tra le parti non è contestata e la questione decisiva attiene solo all'adempimento o all'inadempimento.
- Non si forma giudicato interno su un capo della sentenza quando quel capo sia stato comunque investito, in modo diretto o strettamente collegato, dalle impugnazioni proposte nei successivi gradi di giudizio.
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