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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13518/2022 del 29/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (distributore elettrico)

La controversia

Una proprietaria conveniva la società distributrice di energia elettrica davanti al Giudice di Pace di Marigliano, chiedendo il risarcimento dei danni alle opere murarie e all’impianto elettrico del proprio immobile, causati dall’incendio del contatore collocato all’esterno, sul balcone. Interveniva il comproprietario. Il Giudice di Pace, con sentenza n. 2812/2014, accoglieva la domanda e condannava la società a pagare euro 2.000,00 oltre IVA, ritenendo, sulla base dell’istruttoria e della CTU, che l’incendio fosse stato causato da un difetto di isolamento interno del contatore e dal conseguente cortocircuito. In appello, il Tribunale di Noia, con sentenza n. 1081/2019 depositata il 14 maggio 2019, riformava integralmente la decisione e respingeva la domanda: reputava non provato il nesso causale tra l’attività pericolosa e i danni, anche perché il testimone aveva riferito di cause accidentali, il verbale dei Vigili del Fuoco non risultava agli atti d’appello e la CTU aveva indicato il difetto del contatore come possibile causa. I proprietari proponevano sei motivi di ricorso. Il primo denunciava nullità per motivazione apparente o viziata, sostenendo che il Tribunale avesse privilegiato dichiarazioni testimoniali prive di competenza tecnica rispetto alla CTU e al verbale dei Vigili del Fuoco e avesse ricavato conclusioni non fondate sulle prove. Il secondo denunciava violazione degli artt. 116 c.p.c. e 1176, 2043 e 2236 c.c., contestando la valutazione della CTU e la ricostruzione della causa dell’incendio. Il terzo, indicato nel ricorso come quarto, deduceva nullità della sentenza per contraddizione nella valutazione delle probabilità causali. Il quarto, subordinato, lamentava violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2043 c.c. per travisamento o valutazione illogica delle prove. Il quinto denunciava violazione degli artt. 2043 e 2967 c.c. e dei criteri sul nesso causale e sull’onere della prova, sostenendo che il Tribunale avesse ritenuto più probabile una causa alternativa non accertata. Il sesto, ulteriormente subordinato, deduceva violazione degli artt. 116 c.p.c., 40 e 41 c.p. e 2043 e 1218 c.c. per travisamento della CTU e erronea esclusione del nesso causale.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Il primo motivo è infondato: il vizio motivazionale dedotto si fondava sul confronto tra la motivazione e le risultanze processuali, mentre in cassazione è denunciabile, nei limiti del minimo costituzionale, soltanto un’anomalia che emerga dal testo della sentenza e riguardi l’esistenza stessa della motivazione. Il secondo motivo è infondato: nella responsabilità da attività pericolosa ex art. 2050 c.c. il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra attività (o mezzo impiegato) ed evento; tale prova non è raggiunta se la causa dell’evento resta incerta e l’antecedente indicato è soltanto possibile e non esclusivo. Non è stato quindi imposto ai danneggiati di provare negativamente l’assenza di qualsiasi altra causa, ma è stata ritenuta non fornita la prova positiva della derivazione causale richiesta. I motivi dal terzo al sesto non sono accolti perché muovono dall’assunto che il Tribunale abbia reputato più probabili cause alternative; la ratio della decisione d’appello era invece la mancata dimostrazione del nesso causale, sicché le censure non la coglievano. La Corte compensa le spese, in considerazione dell’alterno esito dei giudizi di merito, e dà atto dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2050 c.c.

    in tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 c.c., presuppone la sussistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, la cui prova è a carico del danneggiato, sicché va esclusa ove sia ignota o incerta la causa dell'evento dannoso

    La responsabilità presunta per esercizio di attività pericolosa presuppone che il danneggiato provi il nesso causale tra attività, anche considerando il mezzo utilizzato, ed evento. Se la causa resta ignota o incerta, la presunzione non opera; non basta che l’attività o il mezzo costituiscano una causa soltanto possibile.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alle anomalie che riguardano l’esistenza della motivazione e risultano dal testo della sentenza; non consente di contestare la valutazione probatoria mediante un confronto tra motivazione e atti processuali.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.

    La nullità per vizio di motivazione ricorre solo in presenza di mancanza assoluta, apparenza, contrasto irriducibile o incomprensibilità obiettiva della motivazione; la mera insufficienza o la contestazione del peso attribuito alle prove non è sufficiente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contribut

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nella responsabilità per esercizio di attività pericolosa, il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra l’attività, anche in relazione al mezzo impiegato, e l’evento dannoso; la presunzione di colpa prevista dall’art. 2050 c.c. non supplisce alla mancanza di tale prova.
  • Quando la causa dell’evento è incerta e l’elemento indicato come antecedente causale è soltanto possibile e non esclusivo, il giudice può ritenere non dimostrato il nesso causale. Ciò non equivale a imporre al danneggiato la prova negativa dell’inesistenza di ogni altra causa, se la prova positiva della derivazione causale non risulta raggiunta.
  • Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione delle prove né censurare la motivazione attraverso il confronto con le risultanze processuali; il vizio motivazionale è rilevante soltanto se integra un’anomalia relativa all’esistenza stessa della motivazione e risulta dal testo della decisione.
  • Le censure che assumono una ricostruzione della decisione diversa dalla sua effettiva ratio decidendi non sono idonee a confutarla.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNesso di causalitàOnere della prova

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